IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale sul ricorso n.  2215/97  proposto  da  Medda  Ignazio,
 nella  sua  qualita'  di  titolare  dell'omonima impresa, con sede in
 Capoterra, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Siotto  Pintor  e
 dall'avv.  Piergiorgio  Loi  ed  elettivamente  domiciliato presso lo
 studio del primo in Cagliari, via Roma n. 149;
    Contro il Ministero della  difesa,  in  persona  del  Ministro  in
 carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato di Cagliari, presso i cui uffici e' legalmente  domiciliato;  e
 nei  confronti  della  Societa'  Ugo  Spera Eredi S.N.C., con sede in
 Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, eventuale
 controinteressata, non costituita in giudizio;
   Per l'annullamento:
     1) della nota in data 2 ottobre 1997 a firma  del  Direttore  del
 genio  militare  per  la  Marina  -  La  Maddalena,  con  la quale si
 comunicava alla  ricorrente,  con  riferimento  al  pubblico  incanto
 relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria degli edifici demaniali
 nella  piazza  di  Cagliari"  che  "in seguito ai rilievi mossi dalla
 Ragioneria centrale ed in linea con  le  direttive  delle  SS.AA,  il
 giorno  14 ottobre 1997 ... la Direzione del genio (avrebbe riaperto)
 il seggio di gara  in  quanto  -  essendo  il  numero  delle  offerte
 pervenute  superiore  a  cinque - dovra' celebrare nuovamente la fase
 della aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre al criterio  del
 massimo   ribasso,  il  meccanismo  di  esclusione  automatica  delle
 offerte",
     2) di ogni altro atto inerente,  conseguente  e  presupposto;  in
 particolare:
     3)  dei rilievi di estremi ignoti mossi dalla ragioneria centrale
 avverso  l'aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  a  favore  della
 ricorrente,  cui  e' seguita la sottoscrizione del relativo contratto
 in data 27 novembre 1996;
     4)  del  provvedimento/i  di estremi ignoti di annullamento delle
 operazioni di gara,  dell'atto  di  aggiudicazione  e  del  contratto
 stipulato in data 27 novembre 1996;
     5)   dell'eventuale/i   provvedimento/i   di  estremi  ignoti  di
 aggiudicazione definitiva della  gara  medesima  a  favore  di  altro
 concorrente;
     6) in subordine dell'intera gara in oggetto;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore per la pubblica udienza del 28  gennaio  1998  il
 consigliere Marco Lensi;
   Uditi  l'avv.  Piergiorgio  Loi  e  Stefano  Siotto  Pintor  per il
 ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato   Caput   per   l'amministrazione
 resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La  ricorrente e' stata invitata a partecipare alla gara da tenersi
 in La Maddalena il giorno 10 settembre 1996, relativa  ai  lavori  di
 "manutenzione    immobili   dell'area   di   Cagliari".   Nell'invito
 l'amministrazione precisava che la  gara  sarebbe  stata  aggiudicata
 nelle  forme del "pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73, comma c) e
 art. 76, r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, con il criterio del  maggior
 ribasso ai sensi dell'art.  7, legge n. 216 del 2 giugno 1995".
   Nei  termini del bando, la ricorrente presentava la propria offerta
 risultata, in sede di gara, quella  massimamente  ribassata  e,  come
 tale,   dichiarata   aggiudicataria.  Conseguentemente,  in  data  27
 novembre 1996, la stazione appaltante e la ricorrente sottoscrivevano
 il relativo contratto d'appalto.
   Con nota del 2 ottobre 1997, il Direttore del genio militare per la
 Marina di La Maddalena comunicava alla ricorrente che "in seguito  ai
 rilievi  mossi dalla Ragioneria centrale ed in linea con le direttive
 delle SS.AA., il giorno 14 ottobre 1997 ... la  Direzione  del  genio
 (avrebbe  riaperto)  il  seggio di gara in quanto - essendo il numero
 delle  offerte  pervenute  superiore  a  cinque  -  dovra'  celebrare
 nuovamente  la fase di aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre
 al  criterio  del  massimo  ribasso,  il  meccanismo  di   esclusione
 automatica delle offerte".
   In data 14 ottobre 1997 veniva riaperto il seggio e l'offerta della
 ricorrente veniva esclusa dalla gara.
   La ricorrente, col presente gravame, ha impugnato gli atti indicati
 in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:
  Violazione di legge. Erronea applicazione del d.m. 28 aprile 1997.
                          Eccesso di potere.
   In  sede  di  ripetizione  della  gara, l'amministrazione - ai fini
 della sua aggiudicazione - si e'  attenuta  ai  criteri  dettati  dal
 decreto  28 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici, emanato in
 data successiva  a  quella  fissata,  nel  bando,  per  la  gara.  Si
 tratterebbe  di  una  illegittima estensione retroattiva (rispetto al
 termine di scadenza della  presentazione  delle  offerte)  dei  nuovi
 criteri   di   esclusione  automatica  delle  offerte  "anomale",  in
 contrasto con i principi generali in materia di immutabilita',  posti
 a  salvaguardia  della  par condicio e dell'imparzialita' dell'azione
 amministrativa, delle norme e dei criteri  regolanti  la  scelta  del
 contraente privato negli appalti pubblici.
   Eccesso  di  potere. Violazione dei principi generali in materia di
 annullamento per  carenza  dell'interesse  pubblico  prevalente  alla
 rimozione dell'atto. Difetto di motivazione.
   La  ripetizione  della  procedura  della  gara e di aggiudicazione,
 disposta dall'amministrazione in ottemperanza ai  rilievi  mossi  dal
 superiore organo, presuppone l'annullamento dei precedenti atti.
   E'  principio  pacifico  che  il  legittimo esercizio del potere di
 annullamento  degli  atti,  in   sede   di   autotutela,   presuppone
 l'interesse pubblico prevalente alla rimozione.
   Nel  caso  di  specie  detto  interesse  non si evincerebbe ne' dal
 tenore letterale dei provvedimenti portati a  legale  conoscenza  del
 ricorrente  (sotto  tale  profilo  lo  stesso  annullamento  dovrebbe
 ritenersi illegittimo per difetto di motivazione) ne', in ogni  caso,
 in generale.
   Osserva  la ricorrente che l'annullamento e' avvenuto a distanza di
 quasi un anno dalla stipula del contratto e che nessuno  degli  altri
 offerenti   ha   mosso   rilievi   avverso   i   criteri  di  gara  e
 l'aggiudicazione in favore della ricorrente.
   Violazione dell'art. 30 della  direttiva  93/37/CEE.  Violazione  e
 erronea  applicazione ed interpretazione dell'art. 21, comma 1, della
 legge n. 109/1994, modificato  dall'art.  7  del  d.-l.  n.  101/1995
 convertito  nella  legge  n. 216/1995. Violazione del principio della
 prevalenza della norma comunitaria sulla norma nazionale.
   La direttiva CEE citata vieta l'automatica esclusione delle offerte
 anomale.
   Cio' vuol dire che,  anche  nell'ipotesi  in  cui  la  legislazione
 statale   determini   in  via  generale  ed  astratta  la  soglia  di
 "anomalia", deve essere salvaguardato il principio comunitario  della
 verifica.
   Infatti,  l'art.  7  del  d.-l.  3 aprile 1995, n. 101, di modifica
 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha - nel  rispetto
 della   normativa   comunitaria  -  previsto  che  "l'amministrazione
 interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30
 della  direttiva  93/37/CEE  del  consiglio  del  14   giugno   1993,
 relativamente  a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore
 di oltre un quinto della media aritmetica dei  ribassi  di  tutte  le
 offerte  ammesse".    "A  tal  fine  la pubblica amministrazione puo'
 prendere in  considerazione  esclusivamente  giustificazioni  fondate
 sull'economicita'   del   procedimento  o  delle  soluzioni  tecniche
 adottate ...".
   Osserva la ricorrente che se  e'  vero  che  tale  procedura  della
 verifica  dell'anomalia  e' prevista dalla norma con riferimento alle
 offerte nelle gare di importo superiore alla soglia di 5  milioni  di
 Ecu,  e'  altrettanto  vero  che  se  il  principio  del  "recupero",
 nell'interesse esclusivo dell'ente appaltante, e' valido per le  gare
 di maggior interesse e valore, non si vede per quale motivo non debba
 valere anche con riferimento alle gare di importi limitati.
   Aggiunge  la  ricorrente  che,  in  ogni  caso,  il principio della
 prevalenza delle direttive comunitarie sulle leggi in  contrasto  con
 essa, non puo' essere messo in discussione, con la conseguenza che la
 norma  nazionale  contrastante  con le direttive medesime deve essere
 disapplicata.
   Questione di incostituzionalita'.
   Sostiene  la  ricorrente  che,  se  cosi' non fosse, il comma 1-bis
 dell'art. 21 in esame, cosi' come modificato dal d.-l.  n.  101/1995,
 convertito  nella  legge  n. 216/1995 deve ritenersi in contrasto con
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della  illogica
 ed  ingiustificata  disparita' di trattamento tra gare superiori alla
 soglia comunitaria e gare inferiori alla stessa soglia, nonche' sotto
 il  profilo  della  violazione  dei  principi  di  buon  andamento  e
 ragionevolezza, in quanto e' interesse dell'ammistrazione operare nel
 rispetto  dei  principi  di  "maggior  economicita' e vantaggio", non
 garantiti dal sistema di esclusione automatica, senza la possibilita'
 di verifica delle offerte "anomale".
   A quest'ultimo proposito, evidenzia la ricorrente che - in numerosi
 settori  imprenditoriali  -  il  suddetto  criterio   di   automatica
 esclusione  verrebbe  a  favorire  la  formazione  di  concentrazioni
 lobbistiche tra imprese, in grado di condizionare  la  maggior  parte
 delle  gare,  escludendo,  attraverso il sistema del contenimento dei
 ribassi, le altre  imprese  interessate,  in  palese  violazione  dei
 principi della libera concorrenza e della par condicio, da una parte,
 e   di   quelli   in   materia   di   "maggior  vantaggio  economico"
 dell'amministrazione, dall'altra.
   Violazione  di  legge.   Eccesso   di   potere   per   illogicita',
 contraddittorieta'    manifeste.   Perplessita'   sul   comportamento
 dell'amministrazione.
   In  subordine,  la  ricorrente  chiede  l'annullamento  dell'intera
 procedura  sostenendo  che  l'insieme  degli atti posti in essere - a
 partire  dal  criterio  seguito  in   sede   della   gara   celebrata
 nell'ottobre  1996  sino  alle modalita' di svolgimento della seconda
 gara - suscitano notevoli perplessita' sulla sostanziale  correttezza
 dell'azione amministrativa e, soprattutto, sulla coerenza e logicita'
 dei singoli provvedimenti adottati.
   Conclude per l'accoglimento del ricorso.
   Si  e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata sostenendo
 l'inammissibilita' e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si
 chiede il rigetto.
   Alla pubblica udienza del  28  gennaio  1998,  su  richiesta  delle
 parti, la causa e' stata trattenuta in decisione.
                             D i r i t t o
   Col  presente  ricorso si chiede l'annullamento degli atti indicati
 in epigrafe e, in primo luogo, dei  rilievi  mossi  dalla  Ragioneria
 generale  dello Stato - Ragioneria centrale presso il Ministero della
 difesa avverso l'aggiudicazione della gara  in  questione  in  favore
 della   ricorrente  cui  e'  seguita  la  stipulazione  del  relativo
 contratto n. 7057 di rep. in  data  27  novembre  1996,  nonche'  dei
 provvedimenti con cui l'amministrazione ha annullato le operazioni di
 gara  del 10 settembre 1996, l'atto di aggiudicazione in favore della
 ricorrente e il citato contratto stipulato in data 27 novembre 1996.
   Deve prendersi atto che esattamente la Ragioneria  centrale  presso
 il  Ministero  della  difesa  ha  rilevato la violazione, nel caso di
 specie, dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio  1994,  n.
 109,  comma  aggiunto  dall'art.  7  del  d.-l. 3 aprile 1995 n. 101,
 convertito con la legge 2 giugno  1995,  n.  216,  il  quale  prevede
 l'esclusione   automatica   delle   offerte   anomale   nel  caso  di
 aggiudicazione di appalti al di sotto della soglia comunitaria.
   A tale riguardo la ricorrente lamenta la  violazione  dell'art.  30
 della  direttiva  93/37/CEE  del  consiglio  del  14  giugno 1993 che
 vieterebbe l'automatica esclusione delle offerte  anomale,  imponendo
 all'amministrazione di procedere in contraddittorio con l'offerente a
 valutare la giustificabilita' o meno dell' offerta "anomala".
   La ricorrente, preso atto che il citato art. 21, comma 1-bis, della
 legge 11 febbraio 1994, comma aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile
 1995,  n.  101,  stabilisce  - tuttavia - che si debba procedere alla
 valutazione e alla verifica dell'anomalia solamente nel caso di  gare
 di importo pari o superiore alla soglia di 5 milioni di ECU, sostiene
 la violazione del menzionato principio comunitario della verifica, di
 cui  all'art.  30  della  direttiva  93/37/CEE,  e,  in  ossequio  al
 principio  della  prevalenza  delle   disposizioni   puntuali   delle
 direttive  comunitarie  sulle  leggi nazionali in contrasto con esse,
 chiede a questo tribunale  la  diretta  disapplicazione  della  norma
 nazionale contrastante con la citata direttiva comunitaria.
   Tale  richiesta  non puo' essere accolta, non potendosi condividere
 l'assunto della ricorrente,  posto  che,  per  espressa  disposizione
 dell'art.  6  della  citata  direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14
 giugno 1993, la direttiva  medesima  (e,  di  conseguenza,  anche  le
 disposizioni  di  cui  all'art.  30  della stessa direttiva, invocate
 dalla ricorrente) si applica agli appalti pubblici di lavori  il  cui
 importo  di  stima,  IVA  esclusa, e' pari o superiore a 5 milioni di
 ECU.
   Ritiene,  invece,  il  collegio  la  rilevanza  e   non   manifesta
 infondatezza della questione del possibile contrasto con gli artt. 3,
 41  e  97  della  Costituzione del citato art. 21, comma 1-bis, della
 legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto  dall'art.  7  del  d.-l.  3
 aprile  1995,  n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216,
 nella parte in cui  prevede  l'esclusione  automatica  delle  offerte
 anomale  nel  caso  di  appalti al di sotto della soglia comunitaria,
 anziche' stabilire anche in tale caso la necessita' di  procedere  in
 contraddittorio  con  l'offerente  a  valutare la giustificabilita' o
 meno dell'offerta "anomala", cosi' come previsto nel caso di  appalti
 pari  o  al  di  sopra  della  soglia  comunitaria  e con le medesime
 modalita' e criteri a tal fine stabiliti  nel  medesimo  comma  1-bis
 dell'articolo in esame.
   Pur  in assenza - per come sopra rilevato - di un diretto contrasto
 con specifiche e puntuali disposizioni della  normativa  comunitaria,
 deve  ritenersi  la  non  manifesta infondatezza di tale questione di
 costituzionalita', avuto riguardo, in primo luogo,  ad  un  possibile
 contrasto  della  norma  in  esame  con  l'art. 3 della Costituzione,
 stante l'irragionevolezza in via generale (a  prescindere,  pertanto,
 dall'importo   dei   lavori   oggetto  dell'appalto)  di  determinare
 l'anomalia dell'offerta meramente ed astrattamente sulla sola base di
 calcoli aritmetici, senza esaminare approfonditamente e nel merito  -
 con le modalita' e alla luce dei criteri fissati dalla norma medesima
 per gli appalti sopra soglia - le ragioni della proposta contrattuale
 del  concorrente, al fine di appurare, in concreto, e a ragion veduta
 la giustiticabilita' o meno dell'offerta che  risulta  anomala  sulla
 sola base di meri calcoli matematici.
   Deve,  altresi',  ritenersi  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di costituzionalita' per possibile  contrasto  della  norma
 anche  con  l'art.  41  della  Costituzione,  avuto  riguardo  ad  un
 possibile   pregiudizio   di   un'eventuale    superiore    capacita'
 imprenditoriale  di  un concorrente rispetto agli altri, che potrebbe
 conseguire dalla mera applicazione di un rigido ed astratto  criterio
 matematico,  possibilita' di pregiudizio che sarebbe, invece, evitata
 mediante il  ricorso  costante  e  generalizzato  alla  procedura  di
 valutazione  e  verifica  della  possibile  anomalia  dell'offerta  a
 prescindere dall'importo dei lavori oggetto dell'appalto.
   Deve,  infine,  ritenersi  la  non  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  costituzionalita'  per  possibile  contrasto anche con
 l'art. 97 della Costituzione, stante  la  necessita'  di  assicurare,
 comunque,  a  prescindere dall'importo dei lavori oggetto della gara,
 il  buon  andamento  e  la  trasparenza  dell'azione  della  pubblica
 amministrazione,   in   considerazione   dell'interesse  pubblico  ad
 identificare l'offerta che, in concreto, risulti essere la  migliore,
 risultando,  a  tal  fine,  indispensabile  la  verifica  in concreto
 dell'eventuale  anomalia,  quale   necessario   correttivo   di   una
 valutazione  negativa  che  discenda  dalla  mera  applicazione di un
 astratto  criterio  matematico,  anche  tenuto  conto  dell'indirizzo
 generale  da ritenersi sussistente in materia di appalti, consistente
 "nel divieto di esclusione automatica delle offerte sulla base di  un
 criterio  matematico  senza  che si proceda alla puntuale verifica in
 contraddittorio con l'offerente" (Corte costituzionale n. 132 del  29
 aprile 1996).
   Le  medesime  considerazioni,  sopra svolte, circa la non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 norma in esame per possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della
 Costituzione, devono essere - altresi' - riaffermate e ribadite anche
 avuto  riguardo  all'ultima  parte  della norma in esame (comma 1-bis
 dell'art. 21 della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 7 del  d.-l.
 n. 101/1995, convertito con la legge n. 216/1995), che stabilisce che
 fino  al  1  gennaio 1997 operi l'esclusione automatica delle offerte
 anomale per tutti gli appalti  di  lavori  pubblici  sia  di  importo
 superiore che inferiore alla soglia comunitaria.
   Posto  che,  ad  avviso  del  collegio,  tale  disposizione,  avuto
 riguardo agli appalti sopra soglia, viola  la  specifica  e  puntuale
 normativa  comunitaria in materia di cui all'art. 30 della piu' volte
 citata direttiva  93/37/CEE  del  consiglio  del  14  giugno  1993  e
 dovrebbe  essere,  nel caso, direttamente disapplicata dal giudice di
 merito, cio' stante, avuto riguardo - invece  -  agli  appalti  sotto
 soglia,  non  possono che ritenersi valide le medesime considerazioni
 sopra   svolte   circa   l'irragionevolezza    o,    comunque,    non
 giustificatezza   del   trattamento   diversificato   riservato   dal
 legislatore nazionale agli appalti sotto  soglia  rispetto  a  quelli
 sopra  soglia  e  alla  conseguente  non manifesta infondatezza della
 questione di costituzionalita' in esame nella sua globalita'.
   Deve - altresi' - osservarsi come la questione di costituzionalita'
 della norma in esame anche nella sua ultima parte appena considerata,
 concernente la disciplina transitoria fino  al  primo  gennaio  1997,
 abbia importanza anche in considerazione dell'aspetto della rilevanza
 della  questione di costituzionalita' in esame per la decisione della
 presente  controversia,  posto  che  i  provvedimenti  impugnati  col
 presente  ricorso  sono stati adottati proprio nel periodo di vigenza
 della   normativa   transitoria   in  esame  e  risultano,  pertanto,
 disciplinati da tale disposizione transitoria.
   Per  quanto  concerne,  infine,  l'aspetto  della  rilevanza  della
 questione  di  legittimita' costituzionale prospettata in ordine alla
 decisione della presente controversia, si  osserva  che  un'eventuale
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 21, comma
 1-bis,  della  legge  n.  109/1994,  in  parte   qua,   comporterebbe
 l'illegittimita'  dei provvedimenti impugnati per omesso esperimento,
 nel caso di specie, della procedura di  verifica  in  contraddittorio
 con   l'offerente  della  sussistenza,  in  concreto,  dell'anomalia,
 procedura che sarebbe - in  tal  caso  -  necessaria  per  tutti  gli
 appalti di lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria.
   Per  le  suesposte  considerazioni  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale in esame si appalesa rilevante  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.
   Di  conseguenza  il  presente  procedimento  deve  essere  sospeso,
 rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.