IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1957/1997
 r.g.r.     proposto  da   Priano   Virginia,   Zaninetta   Maddalena,
 rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Marconi e Marco Barilati,
 presso gli stessi elettivamente domiciliate in Genova, via Corsica n.
 21/18-20, ricorrenti;
   Contro  il  Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento   di   approvazione   della
 graduatoria  finale  degli  ammessi  al corso di laurea in medicina e
 chirurgia per l'a.a. 1997/1998, nonche' per l'annullamento  di  tutti
 gli  atti,  preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi
 e, in particolare, del decreto del Ministero dell'Universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997  portante
 regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione
 universitaria; del decreto del Ministero dell'Universita'  e  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  del 31 luglio 1997 portante "limitazione
 all'accesso ai corsi di laurea in medicina  e  chirurgia  per  l'anno
 accademico  1997-98";  del  parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di
 tutti  gli  altri   atti   infraprocedimentali   (ivi   comprese   le
 deliberazioni  del  senato  accademico e del consiglio di facolta' di
 medicina e chirurgia in cui e' stato stabilito il  numero  dei  posti
 disponibili  per  l'iscrizione  al  primo anno del corso di laurea in
 questione); del bando con il quale l'Universita' di Genova,  facolta'
 di   medicina   e  chirurgia,  ha  indetto  le  prove  selettive  per
 l'ammissione   al   corso   di   laurea   suddetto;   dello   statuto
 dell'Universita' di Genova, facolta' di medicina e chirurgia;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Barilati per
 le  ricorrenti  e  l'avvocato   dello   Stato   A.   Olivo   per   le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  7  novembre  1997,  Priano Virginia e
 Zaninetta  Maddalena  impugnavano,  chiedendone   l'annullamento,   i
 provvedimenti  in  epigrafe  indicati,  esponendo  di aver presentato
 domanda di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia  per
 l'anno  accademico  1997-98  presso  l'Universita' di Genova, di aver
 partecipato alla prova di ammissione ma di non essersi  collocate  in
 posizione utile nella relativa graduatoria.
   Questi i motivi:
     1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della
 Costituzione.  Violazione  e/o  falsa  applicazione  della  legge  19
 novembre 1990, n. 341, ed in particolare dell'art.  9;  dell'art.  6,
 legge  9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n.
 910.   Eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  dei  presupposti,
 travisamento.          Invalidita'    derivata    dall'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  9, comma 4, della legge 19  novembre  1990,
 n.  341,  come  modificato  dall'art.  17,  comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 3,  33  e  34  della
 Costituzione, anche in relazione all'art. 17, legge n. 400/1988;
     2)  violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  9,  legge n.
 341/1990 e successive modifiche. Eccesso di potere  per  difetto  dei
 presupposti   d'istruttoria.   Sviamento.   Illogicita'.  Difetto  di
 motivazione.
   Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastate   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Le ricorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita'  di Genova, impugnano i provvedimenti che
 per l'anno accademico 1997-98 hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita'  di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alle  ricorrenti  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli   Universita')   trovano   il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del  1990,  come  modificato
 dall'art  17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuicce
 al  Ministro  dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  art. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto
 di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto tiguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88del 1958;  per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:      art.  3,  legge  n.  685  del  1961),  ovvero  mediante
 attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato  dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990,  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni: non e' quindi  dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui  la  possibita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  cost.  5  febbraio  1986,  n.  34,   e   giurisprudenza   ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le  linee  essesenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai sensi dell'art. 23, legge n. 87  del  1953,  fino  alla  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.