IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1967/97 r.g.r. proposto da Demuro Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica n. 2/11, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Universita' degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti gia' immatricolati nell'a.a. 1996/97 con esclusione di nuove immatricolazioni nonche' di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, e della allegata tabella XVIII-bis in parte qua, dello statuto dell'universita' in parte qua, del regolamento didattico di ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte qua, e per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte qua, nonche' delle relative deliberazioni delle competenti autorita' accademiche della medesima universita', di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M.G. Lanero, per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 novembre 1997, Demuro Michele impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Universita' di Genova, ma di aver appreso che in forza dei provvedimenti impugnati, gli e' preclusa tale possibilita' per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione; 3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita' costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti; 5) violazione della tabella XVIII-bis allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' dello statuto dell'Universita' di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.