Ricorso   della   regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore on. dott. Fiuseppe Drago,  rappresentato  e  difeso,  sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
 presente atto, dall'avv.  Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
 Chiapparrone,   ed   elettivamente   domiciliato   presso   la   sede
 dell'ufficio  della  regione  siciliana  in Roma, via Marghera n. 36,
 autorizzato  a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della   Giunta
 regionale n. 279 del 16 settembre 1998;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  uffici
 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e difeso per legge
 dall'Avvocatura dello Stato, per  la  risoluzione  del  conflitto  di
 attribuzione  insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto
 del  decreto  dirigenziale  emanato  dal   Direttore   generale   del
 Dipartimento  delle  entrate del Ministero delle finanze il 23 luglio
 1998, recante "Modalita' di versamento delle imposte  sostitutive  di
 cui  al  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461", pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.  174  -  serie
 generale - del 28 luglio 1998.
                               F a t t o
   Il  decreto  dirigenziale  impugnato - nel determinare le modalita'
 operative attraverso le quali devono essere  corrisposte  le  imposte
 sostitutive  la  cui disciplina tributaria e' stata riordinata con il
 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato,  nel  rispetto
 dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  prefissati, in forza della
 delega disposta dall'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
 n.  662 - istituisce, in relazione alle diverse tipologie di  imposte
 sostitutive riguardate, i corrispondenti codici-tributo da utilizzare
 per  i  versamenti delle correlate somme, e, all'art. 9, testualmente
 dispone che "Le somme riscosse con i codici-tributo di cui a presente
 decreto sono versate al capo VI del bilancio dello Stato, ai capitoli
 ed articoli specificati a fianco di ciascun codice tributo: ...".
   Il predetto decreto dirigenziale 23 luglio 1998  -  modificato,  in
 ordine  a  talune  disposizioni che non rivelano ai fini del presente
 conflitto,  con  successivo  decreto  dirigenziale  6  agosto   1998,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 184
 -  serie  generale  -  dell'8  agosto  1998  - si rileva lesivo delle
 attribuzioni della regione siciliana e  della  autonomia  finanziaria
 della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni.
                             D i r i t t o
   Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e del
 correlato  art.  2  delle  norme di attuazione in materia finanziaria
 approvate con d.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074,  che  concorre  ad
 integrare  il  parametro  di  costituzionalita'  in qualita' di norma
 interposta.
   L'atto impugnato, nel prevedere il versamento delle somme derivanti
 dalla  riscossione  delle imposte sostitutive previste e disciplinate
 dal decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.  461,  esclusivamente
 nelle  casse dello Stato, con la correlata imputazione in bilancio ai
 capitoli ed articoli specificatamente individuati, senza tener  conto
 delle spettanze regionali relative alle somme riscosse nel territorio
 della regione siciliana, viola le sovraordinate norme statutarie e di
 attuazione  sottraendo  indebitamente,  ed illegittimamente, quote di
 entrate tributarie regionali e comprimendo di conseguenza le  risorse
 alla  regione  spettanti  ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle
 norme di attuazione in materia finanziaria.
   Ed invero, considerato che dalle previsioni  recate  dall'art.  36,
 comma  1, dello statuto, e dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio
 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo  la  quale,  a  parte
 talune eccezioni, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate
 tributarie   da   essa  direttamente  deliberate,  tutte  le  entrate
 tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
 o  indirette,  comunque  denominate, si rileva preliminarmente che la
 nuova  disciplina  tributaria  posta  in  essere   con   il   decreto
 legisaltivo  n.  461 del 1997 non pregiudica assolutamente i rapporti
 finanziari tra Stato e regione quali risultano delineati dalle citate
 norme  di  attuazione,  non  diponendo  affatto  la   sottrazione   a
 quest'ultima  di  tributi alla stessa in precedenza attribuiti, e non
 entrando neppure nel merito di detta materia,  peraltro  allo  stesso
 decreto legislativo completamente estranea.
   Si  osserva  infatti,  in  conformita'  con quanto puntualizzato da
 codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 299/1974) con specifico riferimento
 alla riforma tributaria del 1973/74, che la sostituzione di un  nuovo
 tributo  ad  altro  preesistente,  posta  in  essere  dal legislatore
 nazionale in sede di riforma generale e di vasta portata del  sistema
 tributario,  non  comporta  di  per se alcun pregiudizio dei rapporti
 finanziari  fra  Stato  e  regione  siciliana,   non   sottraendo   a
 quest'ultima tributi in precedenza attribuiti.
   La  sottrazione  in  parola,  ed il conseguente, grave, pregiudizio
 recato all'autonomia finanziaria della regione connesso alla  perdita
 di  gettito  di  tributi  alla  stessa  in  precedenza  pacificamente
 attribuiti (cfr.: stato di previsione dell'entrata del bilancio della
 regione nonche' quadro  di  classificazione  delle  entrate),  deriva
 invero esclusivamente, ed autonomamente, dalla mancata previsione, da
 parte  del decreto impugnato, del versamento delle somme riscosse nel
 territorio regionale in entrata al bilancio della regione siciliana.
   Ed infatti, la previsione recata dal riportato art. 9  del  decreto
 dirigenziale  in  discorso, riguardando il solo bilancio dello Stato,
 non  consente  agli  agenti  della  riscossione  di  procedere   alla
 ripartizione  delle  relative somme secondo la spettanza delle stesse
 quale risulta determinata - secondo  il  luogo  della  riscossione  -
 dalle citate, sovraordinate, norme.
   L'atto  impugnato  avrebbe dovuto dunque, in conformita' peraltro a
 quanto in precedenza operato  (cfr.,  a  titolo  esemplificativo,  il
 decreto  che  disciplina  le modalita' di versamento diretto mediante
 delega alle banche, emanato dal Ministro delle finanze,  di  concerto
 con  il  Ministro  del  tesoro,  il 25 settembre 1995), espressamente
 prevedere il versamento nelle casse regionali di quelle somme che, in
 quanto riscosse nel territorio della  regione  siciliana,  risultano,
 alla luce della vigente normativa, di spettanza della medesima.
   Va  invero  rilevato  che,  restando impregiudicata, ovviamente, la
 competenza dello Stato a mutare la disciplina normativa  dei  tributi
 erariali, tuttavia esso non puo' modificare, per cio' che concerne la
 regione  siciliana,  la  ripartizione  delle  connesse  entrate quale
 risulta fissata dalle disposizioni statutarie e di attuazione, se non
 a seguito di una modifica, quantomeno, delle sovraordinate  norme  di
 attuazione da porre in essere nell'osservanza delle procedure dettate
 dall'art. 43 dello Statuto.
   Peraltro,  nella  specifica  fattispecie  riguardata dall'impugnato
 decreto, risultano risolutive le considerazioni espresse  da  codesta
 ecc.ma  Corte  (sentenza 15 marzo 1972, n. 49) in ordine alle entrate
 sostitutive;   ed   invero,   premesso   che   nessun   dubbio   puo'
 legittimamente  avanzarsi  in  ordine  al carattere sostitutivo delle
 nuove  imposte  di  cui  il  decreto  dirigenziale  23  luglio   1998
 disciplina  le modalita' di versamento - espressamente e testualmente
 denominate "sostitutive", ed oggettivamente tali in quanto  istituite
 in luogo di precedenti imposte - non puo' che riaffermarsi che "se lo
 Stato,  come  ente  sovraordinato  e sovrano, puo' disporre in merito
 alla imposizione o abrogazione di tributi, in piena  liberta',  anche
 se  si  tratti di tributi spettanti alle regioni, non per questo esso
 puo'  attribuire  a  se  stesso  I'intero  gettito  di  una   entrata
 chiaramente  sostitutiva,  quando il tributo sostituito non e' di sua
 esclusiva spettanza".
   Ritenendo di dover affrontare anche la problematica  connessa  alla
 ammissibilita'  del  presente conflitto di attribuzione - considerato
 che, in base alla costante giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte
 (cfr.  sentenze    nn.  206/1975,  472/1995 e 215/1996), puo' sorgere
 conflitto di attribuzione tra Stato e regione quando un atto  risulti
 invasivo  della  sfera  di competenza dell'altro ente ed allorche' la
 negazione o lesione della competenza sia  compiuta  immediatamente  e
 direttamente  con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro
 che  ne  costituisca  il  precedente  logico  e  giuridica,  sia  nei
 confronti  dello  stesso,  autonomo,  nel  senso  che  non  ne ripeta
 identicamente il contenuto o ne costituisca  una  mera  e  necessaria
 esecuzione,   e  considerato  che,  con  particolare  riferimento  al
 rapporto tra atto amministrativo impugnato e legge, o atto con  forza
 di  legge,  di cui l'atto in questione costituisce attuazione, sempre
 codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze n. 78/1971, 126/1990 e  472/1995)
 ha ritenuto che in sede di conflitto di attribuzione non e' possibile
 impugnare  atti  amministrativi  al  solo scopo di far valere pretese
 violazioni  della  Costituzione  da  parte  della  legge  che  e'   a
 fondamento  dei poteri svolti con gli atti impugnati - si osserva che
 la lamentata lesione delle prerogative e spettanze regionali non puo'
 farsi  risalire  alle   norme   presupposte,   delle   quali   l'atto
 odiernamente   impugnato   costituisce,   in   parte,  attuazione  ed
 esecuzione,   poiche'   esso,   sotto   l'aspetto   riguardato,   con
 determinazione   assolutamente   autonoma,   dispone   che  le  somme
 conseguenti alla riscossione delle  imposte  sostitutive  considerate
 affluiscano (esclusivamente) al bilancio dello Stato.
   Va  invero evidenziato che lo stesso art. 3 della legge 23 dicembre
 1996, n. 662 - il cui comma 160 reca la  delega  al  Governo  per  il
 riordino  del  trattamento  tributario  dei redditi di capitale e dei
 redditi diversi -  al  comma  216,  testualmente  cosi  dispone:  "Le
 entrate  derivanti  dalla  presente legge sono riservate all'erario e
 concorrono  alla  copertura  degli  oneri  per il servizio del debito
 pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee   di   politica
 economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
 bilancio  assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
 finanze da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
 vigore  della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie  le
 modalita' per l'attuazione della presente legge".
   ll decreto impugnato non puo' pero'  considerarsi  attuativo  della
 prevista  riserva  all'erario statale di cui al riportato comma 216 -
 in ordine alla legittimita'  della  quale,  peraltro,  non  puo'  che
 rinviarsi  ai motivi addotti da questa regione in sede di ricorso per
 la relativa dichiarazione di incostituzionalita' a suo tempo proposto
 innanzi a codesta ecc.ma Corte, ed ancora pendente - per  un  duplice
 ordine di motivi.
   Innanzitutto,  tenuto  conto che l'art. 2 del d.P.R 26 luglio 1965,
 n. 1074, recante "Norme di attuazione  dello  Statuto  della  regione
 siciliana  in  materia finanziaria", consente di riservare all'erario
 statale esclusivamente le "nuove entrate tributarie  il  cui  gettito
 sia  destinato  con  apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
 soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
 Stato  specificate  nelle  leggi medesime", e considerato che codesta
 ecc.ma  Corte,  nel  precisare  l'ambito  di  applicazione  di   tale
 disposizione,  ha autorevolmente chiarito (cfr. sentenze n. 47/1968 e
 n. 49/1972) che per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto
 quell'entrata "derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del
 quale l'entrata non si sarebbe verificata",  e,  di  conseguenza,  ha
 affermato (cfr.  sentenza n. 430/1996) che "rimane cosi' preclusa, in
 via  generale,  la  devoluzione  allo  Stato  di  entrate  tributarie
 erariali, riscosse nel territorio della regione siciliana,  ma  prive
 del  carattere  di novita'", si evidenzia che nella fattipecie di che
 trattasi manca l'indefettibile requisito della  novita'  dell'entrata
 poiche',  come  gia'  rilevato,  le  imposte  contemplate dal decreto
 dirigenziale impugnato  non  hanno  carattere  additivo  rispetto  al
 regime  fiscale  preesisistente,  incidendo  le stesse su fattispecie
 gia' oggetto di tassazione, in ordine  alle  quali,  in  sostanza,  a
 seguito  del  riordino  del  sistema  tributario  oggetto della legge
 delegata,   vengono   modificati   i   principi   e   le    modalita'
 dell'imposizione.
   Si  osserva  inoltre  che  attuazione  alla  riserva  disposta  dal
 riportato art. 3, comma 216, della legge n. 662  del  1996,  e'  gia'
 stata  data  con  il  decreto  recante "Modalita' di attuazione delle
 riserve all'erario dal 1 gennaio 1997  del  gettito  derivante  dagli
 interventi  in  materia di entrate finanziarie della regione Sicilia,
 emanati dal 1992" emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con
 il Ministro del tesoro, il 23 dicembre 1997 - e riguardante, tra  gli
 svariati  provvedimenti  legislativi  statali  che  hanno, nel tempo,
 disposto la riserva all'erario delle maggiori  entrate  previste  dai
 provvedimenti  medesimi, anche la suddetta legge 23 dicembre 1996, n.
 662 (cfr., Allegato A al citato decreto 23 dicembre 1997 "Tabelle dei
 provvedimenti normativi che prevedono la riserva entrate all'erario",
 ed in particolare la tabella relativa alla "legge n. 662/1996, Provv.
 collegato L.F. 1997 - Tavola riassuntiva  -  Classificazione  secondo
 l'articolazione   di  bilancio",  che  specificatamente  richiama  in
 relazione all'Irpeg, capitolo 1024, artt. 2 e 8, la maggiore  entrata
 conseguente   al  riordino  della  disciplina  tributaria  di  taluni
 redditi, da effettuarsi in forza delle previste deleghe in materia di
 attivita' finanziarie ex art. 3, commi 160-163) - e pertanto non puo'
 in alcun caso ritenersi che l'atto  impugnato,  contrastante  con  il
 predetto  decreto interministeriale ed emanato peraltro dal direttore
 generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze,
 e  non  dal  Ministro, sia attuativo della prevista riserva. In forza
 delle   considerazioni   esposte   e'   innegabile   la    violazione
 dell'autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dall'art.
 36  dello  statuto  e  dalle  norme  di  attuazione in materia, ed il
 pregiudizio causato alla medesima dalle disposizioni censurate.