IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1089/1998 promossa da A. B., con l'avv. Roberto Cordini, ricorrente, contro il Ministero della sanita', con l'Avvocatura dello Stato, resistente, e con l'intervento volontario del comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, con l'avv. U. Randi. Il pretore. letti gli atti e i documenti di causa; F a t t o Con ricorso al pretore di Milano quale giudice del lavoro, A. B. ha convenuto in giudizio il Ministero della sanita', per sentirlo condannare al pagamento dll'indennizzzo di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 210/1992, con decorrenza dal febbraio 1978, con riferimento all'infezione da virus e dal dicembre 1983 con riferimento all'infezione da virus HIV. A fondamento del ricorso ed in via pregiudiziale, il ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche, nella parte in cui nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusioni di sangue e/o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fanno decorrere l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia l'interessato, per contrasto delle norme suddette con gli artt 2, 3 e 32 Cost. Il Ministero convenuto ha dal canto suo sostenuto la irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione, sottolinenando sotto il primo profilo la tardivita' della domanda ed evidenziando sotto il secondo profilo la differenza della situazione oggetto del presente giudizio rispetto a quella di trattamenti sanitari obbligatori, gia' affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 118/1996. Nel giudizio e' intervenuto volontariamente, ai sensi degli artt. 105 e 419 c.p.c. il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, associandosi alle conclusioni del ricorrente. D i r i t t o Il pretore solleva sulla conforme istanza di parte ricorrente, la questione di costituzionalita' degli artt. 2 e 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come successivamente integrati dall'art. 1, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui, nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210/1992, fanno decorrere l'indennizzo ivi previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal manifestarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato. Rilevanza della questione La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che indubbiamente dall'accoglimento della rilevata questione di costituzionalita' dipende l'accoglimento della domanda nel merito. Quanto alla tardivita' della domanda, eccepita dal Ministero nelle sue difese, l'art. 5, legge n. 210/1992 prevede bensi' il ricorso avverso il giudizio della commissione medico ospedaliera di cui al precedente art. 4 nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso e consente la proposizione della domanda giudiziale avverso la decisione su tale ricorso da parte del Ministero della sanita' entro un anno dalla comunicazione della decisione stessa. Peraltro, nel caso di specie, il giudizio della commissione medico ospedaliera era stato pienamente favorevole al ricorrente, che, quindi, non aveva alcun interesse ad impugnarlo. Non si ravvisa, pertanto, alcuna condizione di procedibilita ne' alcun termine di decadenza per la proposizione della domanda di merito svolta nel presente giudizio. Nessun pregio ha, di conseguenza, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura al fine di negare rilevanza alla dedotta questione di costituzionalita'. Non manifesta infondatezza della questione La questione e' da valutarsi, a giudizio del pretore, non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione. Giova premettere un breve excursus della evoluzione della disciplina della materia in esame, nella quale ha gia' avuto modo di intervenire la Corte costituzionale. Punto di partenza, dopo la sentenza della Corte costituzionai'e n. 307 del 1990, e' la legge 25 febbraio 1992, n. 210, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo, in particolare, a favore di coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica e a favore di coloro che, a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, siano risultati contagiati da infezioni da HIV o presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Tale indennizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; il successivo art. 3, al comma 7, precisa che, per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano gia' subito le menomazioni sopra indicate, il termine di presentazione della domanda per ottenere l'indennizzo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente, con sentenza n. 118 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge n. 210/1992 nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto di un equo indennizzo a carico dello Stato, per le menomazioni riportate, a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta. A seguito di cio' il legislatore e' intervenuto con la legge 25 luglio 1997, n. 238, che all'art. 1, comma 2, prevede, a favore dei soli soggetti che abbiano contratto le menomazioni indicate dalla legge n. 210/1992 a seguito di vaccinazione obbligatoria, la corresponsione di un assegno una tantum pari al 30% dell'indennizzo di cui alla predetta legge, per ogni anno relativamente al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Da ultimo, la Corte costituzionale e' nuovamente intervenuta con la pronuncia n. 27 del 1998, e ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695;. Se e' vero che la pronuncia n. 118/1996 della Corte costituzionale estende la decorrenza dell'indennizzo fin dal momento del manifestarsi dell'evento dannoso, ancorche' anteriore all'entrata in vigore della legge n. 210/1992, per i soggetti che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica, argomentando sulla base della obbligatorieta' giuridica del trattamento sanitario in questione e differenziando tale ipotesi da quelle in cui il cittadino sia invece semplicemente necessitato a sottoporsi ad un trattamento sanitario, cio' dipende dalle peculiari caratteristiche del caso portato all'esame della Corte. lnfatti, gia' nella successiva pronuncia n. 27/1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'illegittimita' costituzionale del mancato riconoscimento dell'indennizzo negli stessi termini anche a favore di coloro si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo in cui tale vaccinazione non era ancora stata resa obbligatoria. La situazione di tali soggetti, semplicemente incentivati a praticare la vaccinazione ancora non obbligatoria, e' del tutto assimilabile, sotto il profilo della coartazione a sottoporsi al trattamento sanitario, a quella di coloro i quali si sottopongono a somministrazioni di sangue o suoi derivati per evitare le conseguenze dannose e spesso letali di malattie quali l'emofilia. In entrambi i casi la facolta' del soggetto di decidere liberamente e' gravemente compromessa dall'entita' delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata sottoposizione al trattamento, anzi la coartazione della volonta' appare sicuramente piu' evidente nel secondo caso. Infatti i soggetti affetti da emofilia sono di fatto obbligati a sottoporsi costantemente a somministrazioni di sangue e suoi derivati ai fini della stessa sopravvivenza, ne' esistono valide alternative. Ora l'art. 32 della Costituzione tutela l'integrita' fisica dell'individuo come bene individuale e non solo in vista dell'interesse collettivo. Piu' precisamente secondo l'art. 32 la salute e' un diritto dell'individuo e soltanto un interesse della collettivita', per cui, come diritto, la salute deve essere tutelata primariamente nella sua dimensione individuale. Da cio' deriva ad esempio che ad una persona non puo' essere imposto un trattamento sanitario nell'interesse della collettivita', quando tale trattamento non sia diretto anche alla tutela della salute del singolo che ad esso si sottopone. Evidenziata la valenza precipuamente individuale del diritto alla salute, quale diritto assoluto e primario del singolo, l'accento posto dalla Corte costituzionale sulla salute come interesse della collettivita' non puo' non implicare una tutela della salute dell'individuo anche quando la collettivita' non ne tragga un immediato beneficio. In questo senso va letto l'art. 32 Cost., anche alla luce del principio di solidarieta' di cui agli artt. 2 e 38 Cost., principio che impone una attenzione della collettivita' nei confronti dei primari interessi del singolo anche a prescindere dalla connessione con decisioni prese dalla collettivita' nel proprio interesse. Diversamente opinando si creerebbe una irragionevole disparita' di trattamento non solo tra situazioni assimilabili - come quelle, gia' evidenziate, dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo in cui la stessa non era ancora obbligatoria rispetto ai soggetti necessitati a ricorrere a trattamenti sanitari quali il ricorrente - ma anche tra soggetti che hanno contratto le infezioni da HIV o HCV rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1992. Infatti la diversita' del trattamento, per quanto concerne la decorrenza dell'indennita', si risolve in una vera e propria riduzione del danno indenizzabile e non in una semplice differenza della misura dell'indennita' medesima, quest'ultima soltanto sicuramente rimessa alla discrezionalita' del legislatore.