IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 numero  di  ruolo  generale  1089/1998  promossa da A. B., con l'avv.
 Roberto Cordini, ricorrente, contro il Ministero della  sanita',  con
 l'Avvocatura  dello  Stato, resistente, e con l'intervento volontario
 del comitato  regionale  delle  associazioni  degli  emofilici  della
 Lombardia, con l'avv.  U. Randi.
   Il pretore. letti gli atti e i documenti di causa;
                               F a t t o
   Con  ricorso  al  pretore di Milano quale giudice del lavoro, A. B.
 ha convenuto in giudizio il Ministero della sanita',    per  sentirlo
 condannare  al  pagamento  dll'indennizzzo  di  cui agli artt. 1 e 2,
 legge n. 210/1992, con decorrenza dal febbraio 1978, con  riferimento
 all'infezione   da   virus   e  dal  dicembre  1983  con  riferimento
 all'infezione da virus HIV.
   A fondamento del ricorso ed in via pregiudiziale, il ricorrente  ha
 eccepito  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, legge 25
 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche, nella parte in cui  nel
 caso  di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusioni di
 sangue e/o derivati, verificatasi anteriormente alla data di  entrata
 in  vigore  della  legge  medesima,  fanno decorrere l'indennizzo dal
 primo giorno del mese successivo alla presentazione della  domanda  e
 non  dal  verificarsi  dell'evento  dannoso o dalla conoscenza che di
 esso abbia l'interessato, per contrasto delle norme suddette con  gli
 artt 2, 3 e 32 Cost.
    Il Ministero convenuto ha dal canto suo sostenuto la irrilevanza e
 la  manifesta  infondatezza  della questione, sottolinenando sotto il
 primo profilo la tardivita'  della domanda ed evidenziando  sotto  il
 secondo  profilo  la differenza della situazione oggetto del presente
 giudizio rispetto a quella di trattamenti sanitari obbligatori,  gia'
 affrontata  e  decisa  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza n.
 118/1996.
   Nel giudizio e' intervenuto volontariamente, ai sensi  degli  artt.
 105  e  419  c.p.c.  il  Comitato  regionale delle associazioni degli
 emofilici  della  Lombardia,  associandosi   alle   conclusioni   del
 ricorrente.
                             D i r i t t o
   Il  pretore  solleva sulla conforme istanza di parte ricorrente, la
 questione di costituzionalita' degli artt. 2 e 3, legge  25  febbraio
 1992,  n.  210,  come successivamente integrati dall'art. 1, legge 25
 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui, nel  caso  di  infezione  da
 virus  HIV  e/o  HCV,  conseguente a trasfusione di sangue o derivati
 verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
 n. 210/1992, fanno decorrere  l'indennizzo  ivi  previsto  dal  primo
 giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal
 manifestarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia
 avuto l'interessato.
                      Rilevanza della  questione
   La  rilevanza  della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto
 che  indubbiamente  dall'accoglimento  della  rilevata  questione  di
 costituzionalita' dipende l'accoglimento della domanda nel merito.
   Quanto  alla tardivita' della domanda, eccepita dal Ministero nelle
 sue difese, l'art. 5, legge n. 210/1992  prevede  bensi'  il  ricorso
 avverso  il  giudizio  della commissione medico ospedaliera di cui al
 precedente art. 4 nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla
 piena conoscenza del giudizio stesso e consente la proposizione della
 domanda giudiziale avverso la decisione su tale ricorso da parte  del
 Ministero  della  sanita'  entro  un  anno  dalla comunicazione della
 decisione stessa. Peraltro, nel caso di  specie,  il  giudizio  della
 commissione  medico  ospedaliera  era  stato pienamente favorevole al
 ricorrente, che, quindi, non aveva alcun interesse ad impugnarlo.
   Non  si  ravvisa,  pertanto, alcuna condizione di procedibilita ne'
 alcun termine di decadenza  per  la  proposizione  della  domanda  di
 merito svolta nel presente giudizio.
   Nessun   pregio   ha,   di   conseguenza,   l'eccezione   sollevata
 dall'Avvocatura al fine di negare rilevanza alla dedotta questione di
 costituzionalita'.
              Non manifesta infondatezza della questione
   La  questione  e'  da  valutarsi,  a  giudizio  del  pretore,   non
 manifestamente  infondata  in  riferimento  agli  artt. 2, 3, 32 e 38
 della Costituzione.
   Giova  premettere  un  breve  excursus   della   evoluzione   della
 disciplina  della materia in esame, nella quale ha gia' avuto modo di
 intervenire la Corte costituzionale.
   Punto di partenza, dopo la sentenza della Corte costituzionai'e  n.
 307  del 1990, e' la legge 25 febbraio 1992, n. 210, la quale prevede
 la corresponsione di un  indennizzo,  in  particolare,  a  favore  di
 coloro  che  a  causa  di vaccinazioni obbligatorie abbiano riportato
 lesioni  o  infermita'  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione
 permanente  dell'integrita'  psico-fisica e a favore di coloro che, a
 seguito  di  somministrazione  di  sangue  o  suoi  derivati,   siano
 risultati   contagiati   da  infezioni  da  HIV  o  presentino  danni
 irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
   Tale indennizzo, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  della  legge,  ha
 decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a quello della
 presentazione della domanda;  il  successivo  art.  3,  al  comma  7,
 precisa che, per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
 legge,  abbiano gia' subito le menomazioni sopra indicate, il termine
 di presentazione della  domanda  per  ottenere  l'indennizzo  decorre
 dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
   Successivamente,   con   sentenza   n.   118  del  1996,  la  Corte
 costituzionale ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  2,  comma 2, e 3, comma 7, della legge n. 210/1992 nella parte
 in cui escludevano, per il periodo  ricompreso  tra  il  manifestarsi
 dell'evento  prima  dell'entrata  in  vigore  della  predetta legge e
 l'ottenimento della prestazione  determinata  a  norma  della  stessa
 legge,  il diritto di un equo indennizzo a carico dello Stato, per le
 menomazioni  riportate,  a   causa   di   vaccinazione   obbligatoria
 antipoliomelitica,  da  quanti  vi  si  siano  sottoposti e da quanti
 abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
   A seguito di cio' il legislatore e' intervenuto  con  la  legge  25
 luglio  1997,  n. 238, che all'art. 1, comma 2, prevede, a favore dei
 soli soggetti che abbiano contratto   le menomazioni  indicate  dalla
 legge   n.  210/1992  a  seguito  di  vaccinazione  obbligatoria,  la
 corresponsione di un assegno una tantum pari al  30%  dell'indennizzo
 di  cui  alla  predetta legge, per ogni anno relativamente al periodo
 ricompreso tra il manifestarsi dell'evento  dannoso  e  l'ottenimento
 dell'indennizzo medesimo.
   Da ultimo, la Corte costituzionale e' nuovamente intervenuta con la
 pronuncia   n.   27   del  1998,  e  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1,  comma 1, n. 210/1992, nella parte in cui
 non  prevedeva  il  diritto  all'indennizzo,  alle   condizioni   ivi
 stabilite  di  coloro  che  siano  stati  sottoposti  a  vaccinazione
 antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio  1959,
 n. 695;.
   Se  e' vero che la pronuncia n. 118/1996 della Corte costituzionale
 estende  la  decorrenza   dell'indennizzo   fin   dal   momento   del
 manifestarsi  dell'evento dannoso, ancorche' anteriore all'entrata in
 vigore  della  legge  n.  210/1992,  per  i  soggetti  che  si  siano
 sottoposti  a vaccinazione antipoliomelitica, argomentando sulla base
 della  obbligatorieta'  giuridica  del   trattamento   sanitario   in
 questione e differenziando tale ipotesi da quelle in cui il cittadino
 sia  invece  semplicemente necessitato a sottoporsi ad un trattamento
 sanitario, cio' dipende  dalle  peculiari  caratteristiche  del  caso
 portato all'esame della Corte.
   lnfatti,  gia'  nella  successiva  pronuncia  n.  27/1998  la Corte
 costituzionale ha riconosciuto  l'illegittimita'  costituzionale  del
 mancato  riconoscimento  dell'indennizzo negli stessi termini anche a
 favore di coloro si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica
 nel periodo in cui  tale  vaccinazione  non  era  ancora  stata  resa
 obbligatoria.
   La   situazione  di  tali  soggetti,  semplicemente  incentivati  a
 praticare la vaccinazione  ancora  non  obbligatoria,  e'  del  tutto
 assimilabile,  sotto  il  profilo  della  coartazione a sottoporsi al
 trattamento sanitario, a quella di coloro i quali si  sottopongono  a
 somministrazioni di sangue o suoi derivati per evitare le conseguenze
 dannose e spesso letali di malattie quali l'emofilia.
   In entrambi i casi la facolta' del soggetto di decidere liberamente
 e'   gravemente   compromessa   dall'entita'  delle  conseguenze  che
 potrebbero derivare dalla mancata sottoposizione al trattamento, anzi
 la coartazione della volonta' appare sicuramente  piu'  evidente  nel
 secondo caso.
   Infatti  i  soggetti  affetti da emofilia sono di fatto obbligati a
 sottoporsi costantemente a somministrazioni di sangue e suoi derivati
 ai fini della stessa sopravvivenza, ne' esistono valide alternative.
   Ora l'art.  32  della  Costituzione  tutela  l'integrita'    fisica
 dell'individuo   come   bene   individuale   e   non  solo  in  vista
 dell'interesse collettivo.
   Piu' precisamente  secondo  l'art.  32  la  salute  e'  un  diritto
 dell'individuo  e soltanto un interesse della collettivita', per cui,
 come diritto, la salute deve essere tutelata primariamente nella  sua
 dimensione  individuale. Da cio' deriva ad esempio che ad una persona
 non puo' essere imposto un trattamento sanitario nell'interesse della
 collettivita', quando tale trattamento non  sia  diretto  anche  alla
 tutela della salute del singolo che ad esso si sottopone.
   Evidenziata  la  valenza precipuamente individuale del diritto alla
 salute, quale diritto assoluto  e  primario  del  singolo,  l'accento
 posto  dalla  Corte  costituzionale sulla salute come interesse della
 collettivita'  non  puo'  non  implicare  una  tutela  della   salute
 dell'individuo  anche  quando  la  collettivita'  non  ne  tragga  un
 immediato beneficio.
   In questo senso va letto l'art.  32  Cost.,  anche  alla  luce  del
 principio  di  solidarieta' di cui agli artt. 2 e 38 Cost., principio
 che impone una  attenzione  della  collettivita'  nei  confronti  dei
 primari  interessi  del singolo anche a prescindere dalla connessione
 con decisioni prese dalla collettivita' nel proprio interesse.
   Diversamente opinando si creerebbe una irragionevole disparita'  di
 trattamento  non solo tra situazioni assimilabili - come quelle, gia'
 evidenziate, dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica
 nel periodo in cui la stessa non era ancora obbligatoria rispetto  ai
 soggetti  necessitati  a  ricorrere  a  trattamenti sanitari quali il
 ricorrente - ma anche tra soggetti che hanno contratto  le  infezioni
 da  HIV  o HCV rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della
 legge n. 210/1992.
   Infatti la diversita'  del  trattamento,  per  quanto  concerne  la
 decorrenza   dell'indennita',  si  risolve  in  una  vera  e  propria
 riduzione del danno indenizzabile e non in  una  semplice  differenza
 della   misura   dell'indennita'   medesima,   quest'ultima  soltanto
 sicuramente rimessa alla discrezionalita' del legislatore.