ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Provincia  di  Bolzano,
 notificato il  5  ottobre  1996,  depositato  in  Cancelleria  il  10
 successivo,  per  conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art.
 28 del decreto del Ministro della sanita'  16  maggio  1996,  n.  413
 (Regolamento  concernente  la  disciplina  degli  esami  di idoneita'
 nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) ed  iscritto  al
 n. 28 del registro conflitti 1996.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il  giudice  relatore
 Fernanda Contri;
   Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione nei
 confronti dello Stato, in relazione al  decreto  del  Ministro  della
 sanita' 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina
 degli  esami  di  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di
 direzione), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non
 spetta al Ministro della sanita' disciplinare con proprio regolamento
 gli esami di idoneita' del personale sanitario direttivo  organizzati
 nella  Provincia  di  Bolzano.  L'ente  ricorrente  chiede altresi' a
 questa Corte l'annullamento dell'art. 28 del citato regolamento.
   La  Provincia  lamenta  la  violazione  delle  attribuzioni  e  dei
 princi'pi di cui agli artt. 2, 9, numero 10), 16, 99, 100 e 107 dello
 statuto  speciale  del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670) ed alle relative norme di attuazione -  segnatamente,  l'art.  5
 del  d.P.R.  26  febbraio  1980,  n.  197,  e  l'art.  2  del decreto
 legislativo 16 marzo  1992,  n.  266  -  nonche'  la  violazione  dei
 princi'pi  costituzionali  relativi  ai  rapporti  tra atti normativi
 statali  e provinciali.
   L'ente ricorrente lamenta in primo luogo il contrasto,  con  l'art.
 5  del  d.P.R.  n.  197 del 1980, dell'art. 28 del citato regolamento
 ministeriale, secondo il quale la legge provinciale puo' disciplinare
 gli esami di idoneita'  all'esercizio  delle  funzioni  di  direzione
 nelle  strutture  sanitarie dislocate sul territorio provinciale "nel
 rispetto dei princi'pi stabiliti dal presente regolamento",  laddove,
 invece,  la  norma  di attuazione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 197
 del 1980 prevede la possibilita' che gli  esami  in  questione  siano
 disciplinati  con  legge  provinciale  "nel  rispetto  dei  princi'pi
 stabilititi dalle leggi statali e  fermi  restando  i  requisiti  per
 l'ammissione   dei   candidati   e   le   prove   di   esame  fissati
 nell'ordinamento statale".
   Ad avviso della Provincia, l'art. 28 del  regolamento  emanato  con
 d.m.  n. 413 del 1996 conterrebbe inoltre una disciplina di dettaglio
 non consentita dalle norme di attuazione di cui all'art. 5 del citato
 d.P.R. n. 197 del 1980, prevedendo il regolamento che ha  dato  luogo
 al  presente  conflitto che gli esami siano indetti contestualmente a
 quelli nazionali e che il Ministero  della  sanita'  e  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  concordino  le  iniziative necessarie per dare
 attuazione a quanto  disposto  dai  commi  3  e  4  dell'art.  1  del
 regolamento  (che  disciplinano  i  limiti alla presentazione di piu'
 domande nella stessa sessione di esame, e nella sessione successiva a
 quella nella quale il candidato abbia gia' conseguito una idoneita').
   Al  di la' del puntuale contrasto di alcune disposizioni con l'art.
 5 del d.P.R. n. 197  del  1980,  il  decreto  ministeriale  impugnato
 violerebbe   la   riserva   di   legge   provinciale  in  materia  di
 organizzazione degli esami  di  cui  si  tratta  nella  Provincia  di
 Bolzano,  e  piu'  in  generale,  le  attribuzioni assegnate all'ente
 territoriale, oltre che dal menzionato art. 5, dagli artt. 2, 99, 100
 e 9,  numero  10)  dello  statuto  speciale,  che  nel  loro  insieme
 affermano  la  competenza  provinciale  ad  organizzare  le strutture
 sanitarie, anche in funzione delle esigenze di tutela delle minoranze
 linguistiche.
   Ad avviso dell'ente ricorrente, il regolamento ministeriale che  ha
 dato  luogo  al conflitto incide in materia sottratta alla competenza
 statale, oltre che dalle ricordate norme  di  attuazione  statutaria,
 anche  dall'art.  80,  primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
 833, e comunque incide in materia sottratta alla fonte  regolamentare
 governativa  e  ministeriale,  come risulterebbe dalla giurisprudenza
 costituzionale e dalla stessa legge n. 400 del 1988, art.  17,  comma
 1, lettera b).
   L'art.  28  del  regolamento  emanato con d.m. n. 413 del 1996, con
 particolare riguardo alla  disciplina  recata  dal  terzo  comma,  e'
 considerato  dalla  Provincia lesivo delle proprie attribuzioni anche
 sotto un ulteriore profilo. Si osserva infatti nel ricorso  che  alla
 Provincia spetta, ex artt. 9, numero 10 dello statuto e 5, del d.P.R.
 n.  197  del  1980, una competenza legislativa di tipo concorrente in
 materia  di  organizzazione  degli  esami  di  idoneita'   effettuati
 nell'ambito provinciale, che puo' essere limitata dai princi'pi della
 legislazione  statale,  come  si desume anche dall'art. 2 del decreto
 legislativo 16 marzo 1992,  n.  266,  richiamato  nel  ricorso.  Cio'
 nonostante, il Ministro della sanita' avrebbe preteso di vincolare il
 legislatore  provinciale  sia  alla disciplina di principio, sia alla
 normativa di dettaglio stabilita con proprio regolamento. La  lesione
 delle  attribuzioni provinciali non discenderebbe pertanto solo dalla
 inidoneita' della fonte regolamentare statale  ad  intervenire  nella
 materia  di  competenza provinciale, ma anche dal tipo di disciplina,
 diretta a stabilire princi'pi e a  regolare  aspetti  procedurali  ed
 organizzativi,  ritenuti  di  dettaglio,  "riservati  alla  esclusiva
 valutazione  della  Provincia,  ed  oltretutto  in  presenza  di  una
 disciplina  legislativa  provinciale  gia' vigente in materia" (legge
 prov. Bolzano 18 agosto 1983, n. 34).
   La Provincia impugna il  regolamento  emanato  dal  Ministro  della
 sanita' anche per contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale per
 il  Trentino-Alto  Adige,  giacche'  le norme di attuazione emanate a
 seguito  del  procedimento  "collaborativo"  previsto   dall'invocata
 disposizione  statutaria  "non  possono  essere  derogate  se  non da
 successivi atti adottati in base a quel medesimo procedimento".
   2. -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale,  tramite
 l'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  per  chiedere  la  reiezione  del  ricorso
 presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano.
   Premesso che,  "con  semplice  decreto  ministeriale,  non  possono
 essere  stabiliti  autonomamente  princi'pi generali limitativi della
 competenza  legislativa  della  Provincia  autonoma",  il  resistente
 osserva  che, nel caso in esame, la competenza dello Stato ad emanare
 l'impugnato   decreto   ed  il  conseguente  obbligo,  in  capo  alla
 Provincia, di attenersi alle disposizioni dal  medesimo  recate,  non
 discenderebbe dal contenuto del regolamento ministeriale, "bensi' dai
 principi  posti dalla normativa statale, che non si pone in contrasto
 con lo Statuto speciale e con le relative  norme  di  attuazione".  A
 questo  riguardo,  il  Presidente  del  Consiglio richiama l'art. 17,
 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (attuativo
 della delega conferita al Governo dall'art. 1, lettera q) della legge
 23  ottobre 1992, n. 421), che prevede la fissazione, con decreto del
 Ministro  della  sanita',  delle  procedure,   delle   modalita'   di
 espletamento   degli   esami,   della   valutazione   del  curriculum
 professionale e dei  requisiti  di  ammissione  dei  candidati.    La
 disposizione   impugnata   troverebbe   pertanto  il  suo  fondamento
 legislativo nell'art. 17 del citato decreto legislativo  n.  502  del
 1992,  e  nella necessita' di assicurare condizioni uniformi su tutto
 il territorio nazionale in materia di partecipazione agli  esami  per
 l'idoneita' nazionale in questione.
   Il  Presidente  del  Consiglio  richiama altresi' la sentenza della
 Corte costituzionale n. 517 del  1991,  "in  ordine  alla  competenza
 dello  Stato ad adottare decreti aventi idonea copertura legislativa,
 le  cui  disposizioni  debbano  avere  vigore  anche  laddove  esista
 competenza legislativa, seppure settoriale, delle province autonome".
   Il resistente contesta infine, invocando il principio di parita' di
 trattamento,  che  costituisca  normativa  di dettaglio la disciplina
 dell'indizione  contemporanea  degli  esami  in  sede  provinciale  e
 nazionale,   e   dei  limiti  alla  presentazione  delle  domande  di
 ammissione agli esami di cui all'art. 1,  commi  3  e  4,  richiamati
 dall'art. 28 dell'impugnato regolamento ministeriale.
   3.  - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano
 ha  depositato  una  memoria  per  contestare  quanto   esposto   dal
 Presidente  del  Consiglio con l'atto di costituzione, e per ribadire
 quanto gia' dedotto nel ricorso.
   In particolare, la Provincia afferma di  non  disconoscere  che  il
 regolamento  ministeriale all'origine del presente conflitto trovi il
 suo fondamento nell'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del  1992,
 ma  ribadisce l'illegittimita' dell'impugnato art. 28, nella parte in
 cui pretende  di  imporre  al  legislatore  provinciale,  in  materia
 assegnata  alla  sua competenza concorrente, il rispetto di princi'pi
 stabiliti "da un semplice atto amministrativo".
   L'ente ricorrente ritiene  poi  non  pertinente  il  richiamo  alla
 sentenza n. 517 del 1991, in quanto riguardante un conflitto sorto in
 relazione  ad  un  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
 disciplinante una materia  riservata  allo  Stato,  "e  non  gia'  un
 decreto  ministeriale  incidente  su  di una competenza propria della
 Provincia autonoma di Bolzano".
                        Considerato in diritto
   1. - La Provincia autonoma di Bolzano  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 in  relazione  all'art.  28 del decreto del Ministro della sanita' 16
 maggio 1996, n. 413  (Regolamento  concernente  la  disciplina  degli
 esami   di   idoneita'  nazionale  all'esercizio  delle  funzioni  di
 direzione), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non
 spetta al Ministro della sanita' disciplinare con proprio regolamento
 gli  esami di idoneita' del personale sanitario direttivo organizzati
 nella Provincia di Bolzano  e  di  annullare  l'art.  28  del  citato
 regolamento.
   La  Provincia  lamenta  la violazione degli artt. 2, 9, n. 10), 16,
 99, 100 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige  (d.P.R.
 31  agosto 1972, n. 670); delle norme di attuazione di cui agli artt.
 5 del d.P.R. 26 febbraio 1980, n. 197, e 2 del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 266; nonche' dei princi'pi costituzionali relativi  ai
 rapporti tra atti normativi statali e provinciali.
   Piu' precisamente, l'art. 28 del regolamento emesso con decreto del
 Ministro  della  sanita'  16  maggio  1996, n. 413, e' ritenuto dalla
 ricorrente   lesivo   della   sfera   di   attribuzioni    ad    essa
 costituzionalmente assegnate, per i motivi di seguito elencati.
   In  primo luogo, la Provincia ricorrente denuncia la violazione, ad
 opera dell'impugnato art. 28, dell'art. 5 del d.P.R. n. 197 del  1980
 (Norme   di   attuazione   per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti
 integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e  sanita'
 approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474): l'art. 28 dell'impugnato
 regolamento  ministeriale  prevede  infatti  che la legge provinciale
 possa  disciplinare  gli  esami  di  idoneita'  all'esercizio   delle
 funzioni   di  direzione  nelle  strutture  sanitarie  dislocate  sul
 territorio provinciale "nel  rispetto  dei  princi'pi  stabiliti  dal
 presente  regolamento", mentre la norma di attuazione di cui all'art.
 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 prevede la possibilita' che gli esami in
 questione siano disciplinati con legge provinciale "nel rispetto  dei
 princi'pi  stabiliti dalle leggi statali" (fermi restando i requisiti
 per  l'ammissione  dei  candidati  e  le  prove  di   esame   fissati
 nell'ordinamento statale).  Sotto questo primo profilo, la ricorrente
 lamenta altresi' il contrasto con l'art. 9, numero 10, dello statuto,
 come  attuato  dall'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, e l'art. 2 del
 decreto legislativo 15  marzo  1992,  n.  266,  che  configurano  una
 competenza   legislativa   di   tipo   concorrente   in   materia  di
 organizzazione  degli  esami  di  idoneita'  effettuati   nell'ambito
 provinciale, suscettibile di essere limitata solo dai princi'pi della
 legislazione  statale.  A  questo proposito, la Provincia autonoma di
 Bolzano invoca altresi' i  princi'pi  costituzionali  in  materia  di
 rapporti   tra  fonti  regolamentari  statali  e  fonti  regionali  o
 provinciali, come risultanti dalla  giurisprudenza  costituzionale  e
 come  esplicitati  dalla  legge  n.  400  del 1988, art. 17, comma 1,
 lettera b), che  sottrae  alla  fonte  regolamentare  governativa  e,
 implicitamente,  ministeriale  (art.  17,  comma  3), la attuazione e
 l'integrazione delle  disposizioni  legislative  di  principio  nelle
 materie  assegnate  alla competenza legislativa delle Regioni e delle
 Province  autonome.
   In secondo luogo, nell'atto introduttivo del presente  giudizio  si
 lamenta  la  violazione,  da  parte  dell'art. 28 del d.m. n. 413 del
 1996, del gia' citato art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 e degli artt.
 2, 99, 100 e 9, n. 10, dello statuto speciale, che nel  loro  insieme
 attribuiscono  alla Provincia di Bolzano la competenza ad organizzare
 le strutture sanitarie, anche in funzione delle  esigenze  di  tutela
 delle  minoranze linguistiche. A questo riguardo, l'ente territoriale
 ricorrente assume altresi' violato  l'art.  80,  primo  comma,  della
 legge  23  dicembre  1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
 nazionale), secondo il quale nella materia dell'organizzazione  delle
 strutture  sanitarie  restano  ferme  le  competenze  spettanti  alle
 Province autonome secondo le forme e  le  condizioni  particolari  di
 autonomia  definite  dal  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670, e relative
 norme di attuazione, "nel rispetto, per quanto attiene alla Provincia
 autonoma di Bolzano, anche delle  norme  relative  alla  ripartizione
 proporzionale  fra  i  gruppi  linguistici e alla parificazione della
 lingua italiana e tedesca".
   In terzo luogo, la Provincia ricorrente ipotizza il  contrasto  con
 l'art.  107  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,
 giacche' le norme di attuazione emanate a se'guito  del  procedimento
 "collaborativo"  previsto  dall'invocata  disposizione statutaria non
 possono essere derogate se non da successivi atti adottati in base  a
 quel medesimo procedimento.
   2.  -  Sotto  il  primo  dei  profili sopra elencati, il ricorso e'
 fondato.
   Secondo l'art. 3, numero 9, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme
 di attuazione dello statuto per la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
 materia  di  igiene  e  sanita'),  restano  ferme le competenze degli
 organi statali "in ordine alle professioni sanitarie, agli  ordini  e
 collegi  professionali  ed  agli  esami  di idoneita' per l'esercizio
 della professione medica negli ospedali".
   Tuttavia, la medesima disposizione - come modificata dall'art.    1
 del  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione
 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige   concernenti
 modifiche  a  norme  di  attuazione gia' emanate) - prevede che nella
 Provincia di Bolzano, ai fini di tutela  della  minoranza  di  lingua
 tedesca,  tali  esami possano essere effettuati osservandosi l'art. 5
 del d.P.R.   n. 197 del  1980.  Tale  disposizione  attribuisce  alla
 Provincia  una potesta' legislativa nella materia dell'organizzazione
 degli  esami  in  questione,  da  esercitarsi  -  "per  garantire  ai
 candidati  l'esercizio  del diritto di sostenere le prove di esame in
 lingua italiana o in lingua tedesca, nonche' la loro  valutazione  da
 parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata
 conoscenza  delle due lingue" - "nel rispetto dei princi'pi stabiliti
 dalle leggi statali".
   Nel disporre che gli esami di idoneita' di cui si  tratta  "possono
 essere  organizzati  in  Provincia  di  Bolzano  ... nel rispetto dei
 principi   stabiliti   dal   presente   regolamento",    l'art.    28
 dell'impugnato  d.m.  16 maggio 1996, n. 413 - oltre a concretare una
 palese violazione dell'invocata norma  di  attuazione  dello  statuto
 speciale  per il Trentino-Alto Adige recata dal primo comma dell'art.
 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 - si pone in contrasto con il principio,
 pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il  quale  non
 e'  ammissibile  che  norme  dirette  a  limitare  l'esercizio  delle
 competenze  regionali  o  provinciali  siano  poste   attraverso   un
 regolamento  ministeriale  (v.,  ex  plurimis  la sentenza n. 204 del
 1991).
   L'art. 28 del regolamento ministeriale adottato con d.m. 16  maggio
 1996,   n.   413,   risulta   pertanto   lesivo   delle  attribuzioni
 costituzionalmente garantite alla Provincia ricorrente.
   Resta assorbito ogni ulteriore profilo di  asserita  lesione  delle
 attribuzioni proprie della Provincia autonoma di Bolzano.