L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 22 settembre 1998, ha approvato il disegno di legge n. 576 - Norme stralciate - dal titolo "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 25 settembre 1998. Il provvedimento legislativo precipuamente contiene norme per l'utilizzazione degli accantonamenti previsti nei fondi globali del bilancio regionale nonche' disposizioni volte a reperire il finanziamento per interventi ritenuti improcrastinabili nei diversi settori di competenza regionale. Nel disegno di legge teste' approvato sono altresi' confluite norme contenute in separate iniziative legislative di cui talune ancora all'esame delle competenti commissioni permanenti ed altre all'esame dell'assemblea. Gli artt. 6 e 7, oggetto del presente atto di gravame unitamente alla previsione dell'art. 5, costituiscono anticipazione e stralcio del piu' organico ed esaustivo disegno di legge nn. 413-458, su cui e' in avanzato stato il dibattito all'A.R.S., relativo alla soppressione e messa in liquidazione dei tre enti economici regionali E.M.S., E.S.P.I. ed A.ZA.SI. Le disposizioni in questione che di seguito si trascrivono, concernono il limitato settore del contenzioso insorto tra E.M.S. e personale dipendente sull'applicazione dell'art. 6, secondo comma della l.r. n. 27/1984, presumibilmente in ottemperanza ad un protocollo d'intesa siglato dal Governo regionale e le Organizzazioni sindacali: "Art. 6 (Provvedimenti per il personale del settore zolfifero). 1. - I benefici di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicati secondo i criteri della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, limitatamente a tutte le richieste esercitate e presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi ai soggetti interessati anche in costanza del periodo di fruizione del trattamento dell'indennita' di prepensionamento ed in alternativa allo stesso. 2. - Il personale che in atto usufruiscono delle previsioni normative di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, cessa dai relativi benefici all'atto del conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', secondo la normativa previdenziale comune e generale per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione del presente comma ha efficacia anche per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi. Art. 7 (Norme sul contenzioso in materia di lavoro riguardante il personale ex l.r. n. 42/1975). 1. - Al fine di agevolare la liquidazione degli enti economici regionale, l'E.M.S. e' autorizzato a procedere alla rinuncia di tutte le cause promosse in materia di lavoro pendenti innanzi al giudice ordinario o amministrativo, relative a personale dipendente o dismesso ai sensi della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche e integrazioni. L'E.M.S. procedera' al tentativo di transazione con quanti hanno promosso causa in materia di lavoro sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le transazioni non potranno comunque superare il 30 per cento dell'importo oggetto delle richieste senza riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria. L'E.M.S. impartira', nelle forme di legge, analoga direttiva alle societa' in liquidazione interamente partecipate". L'intervento legislativo ha preso le mosse, secondo quanto emerso anche dalla stampa locale, a seguito di una inchiesta avviata dalla procura regionale della Corte dei conti circa presunte illegittimita' nell'erogazione dell'indennita' di prepensionamento concessa ad operai ed impiegati di societa' a partecipazione pubblica operanti nel settore zolfifero e delle procedure avviate dall'amministrazione per il recupero delle somme indebitamente erogate. Secondo l'art. 6 della citata l.r. n. 27/1984 i lavoratori dipendenti da societa' operanti nel settore zolfifero dismesse, avevano la facolta' di chiedere, previa risoluzione del rapporto di lavoro, o un'indennita' mensile di prepensionamento, pari all'80% della retribuzione fino al raggiungimento dell'eta' massima pensionabile, oppure un'indennita' una tantum pari al 50% di quanto il dipendente avrebbe usufruito nel tempo. Detta opzione, secondo comuni canoni ermeneutici, avrebbe dovuto essere esercitata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, una nota esplicativa dell'assessore regionale all'industria prospettava la possibilita' che detta indennita' potesse essere richiesta anche in un momento successivo. Peraltro, negli anni successivi si e' consolidata una giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il momento dell'opzione fra le diverse forme di benefici economici connessi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e' esclusivamente quello iniziale. L'amministrazione regionale, conseguentemente, ha di recente avviato procedure di recupero delle somme corrisposte ai lavoratori che durante il periodo di prepensionamento avevano richiesto ed ottenuto l'indennita' una tantum. Appare evidente che il legislatore con la disposizione dell'art. 6, primo comma, intenda non solo sanare ex post tutte le situazioni di illegittimita' venutesi a determinare a seguito dell'applicazione dell'art. 6, l.r. n. 27/1984 secondo la nota esplicativa dell'assessore regionale all'industria, ma anche azzerare indistintamente tutto il contenzioso instaurato "autorizzando", con l'art. 7, la rinuncia dell'E.M.S. a tutte le cause promosse ed ai giudizi pendenti innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo. Orbene, come codesta ecc.ma Corte ha avuto occasione di chiarire in numerose pronunce (sentenze n. 94/1995 e n. 1/1996), pur non essendo precluse in via di principio le leggi di sanatoria, le stesse, trattandosi di ipotesi eccezionali, devono essere sostenute da un interesse pubblico legislativamente rilevante e di preminente interesse generale e non causare indebite interferenze nei confronti dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (c.c. n. 346/1991). Entrambe le condizioni nella fattispecie in esame non e' dato rinvenire. La disposizione dell'art. 6, primo comma consente tout court di legittimare l'avvenuta erogazione dell'indennita' una tantum richiesta in un qualsiasi momento del periodo di fruizione del trattamento di prepensionamento - in assenza della preventiva imprenscindibile valutazione circa l'eventuale convenienza economica derivantene per l'amministrazione pubblica. Che l'intervento del legislatore sia quello di corrispondere alle comprensibili aspettative dei lavoratori interessati, piuttosto che all'interesse generale al buon andamento della p.a. ed all'efficacia ed economicita' della connessa attivita', emerge anche dai lavori parlamentari durante i quali e' stata richiamata l'attenzione esclusivamente sulla necessita' di non arrecare eccessivo pregiudizio economico ai lavoratori citati in giudizio per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente loro corrisposto. La norma, inoltre, consentirebbe di escludere la responsabilita' degli amministratori che nel corso degli anni hanno di fatto autorizzato la corresponsione di indennita' in forme non dovute, interferendo cosi' sull'attivita' giurisdizionale in corso. Analogamente appare posposto l'interesse pubblico a quello privato nella previsione del primo periodo dell'art. 7 che autorizza l'E.M.S. a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro. Detta disposizione, che peraltro appare strettamente collegata con il censurato art. 6, primo comma, non puo' essere sorretta dall'esclusiva finalita' di agevolare la liquidazione degli enti economici regionali in quanto dalla prosecuzione dei giudizi in corso potrebbe, con ogni verosimiglianza, derivare un vantaggio economico per l'ente. Infatti, dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969 emerge (all. 1) che il contenzioso in questione riguarda circa 1.500 casi riferentesi per lo piu' a cause intentate a seguito di richiesta di restituzione di somme erogate per indennita' una tantum o per il mancato accoglimento di istanze tendenti ad ottenere detta indennita'. Tenuto conto che l'ufficio legale dell'ente minerario ha stimato in 150 miliardi l'ammontare complessivo del contenzioso e prevedutone probabile l'esito negativo soltanto per il 50%, dall'applicazione della norma in questione deriverebbe un minore introito o un maggiore esborso e quindi un sicuro pregiudizio per le gia' esigue finanze pubbliche, pari a 75 milardi di lire. Anche la seconda parte del medesimo art. 7 e' censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, atteso che non e' ragionevole e congruo al fine della tutela degli interessi della p.a. prefissare un limite all'esercizio della facolta' di transazione, che piuttosto dovrebbe essere devoluta caso per caso all'apprezzamento dell'amministratore. Parimenti l'art. 5, che di seguito si riporta, si ritiene lesivo dei principi posti dall'art. 97 della Costituzione: "Art. 5 (Autorizzazione ad assunzione di personale presso gli enti locali). 1. - Gli enti locali che hanno deliberato entro il 31 dicembre 1995, l'assunzione in servizio del personale indicato dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, ed il cui atto deliberato sia stato annullato dall'organo di controllo, ma successivamente reiterato e divenuto esecutivo, e che abbiano presentato istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nello stesso anno di esecutivita' dell'atto e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad assumere detto personale ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 25 del 1993. 2. - Alla spesa complessiva derivante dal presente articolo per l'anno in corso, pari a lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 19027". Pur ritenendosi in astratto condivisibili le motivazioni di natura assistenziale nei confronti di lavoratori estromessi dall'applicazione dell'art. 57, l.r. n. 25/1993, e quindi dalla possibilita' di vedere stabilizzato il proprio rapporto di lavoro precario presso gli enti locali, a causa di ritardi dovuti all'illegittimita', poi sanata, degli atti deliberativi d'assunzione, le stesse non sono tuttavia sufficienti a rendere legittimo l'intervento legislativo. Infatti, l'esistenza dell'imprescindibile requisito per l'assunzione di nuovo personale, ovverossia la disponibilita' di posti vuoti in organico, non e' stata in alcun modo valutata ne' in sede di discussione in aula, ove si e' fatta esclusiva menzione sull'opportunita' di tutelare le aspettative occupazionali degli interessati, ne' attraverso i chiarimenti richiesti all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 488/1969. Non sono stati forniti elementi utili e certi sul numero dei destinatari, sugli enti locali interessati e sulla corrispondenza alle necessita' funzionali degli enti stessi che con l'assunzione dovrebbero essere soddisfatte. Si e' pertanto in presenza di una disposizione che antepone l'interesse di singoli lavoratori alla tutela del proprio precario rapporto di lavoro, rispetto al buon andamento degli uffici pubblici che impone di evitare l'irrazionale distribuzione e l'eccesso di personale (ex plurimis sent. C.C. n. 205/1996).