IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza; Sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa degli imputati N. D. e N. G. P. e su quella di illegittimita' costituzionale dell'art. 43 comma 2, c.p.p., in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione"; O s s e r v a Va esaminata preliminarmente la seconda eccezione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/1996 e n. 311/1997 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati - ha gia' trasmesso a quest'ufficio n. 27 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. E' stato, infatti, sufficiente una istanza di riesame perche' i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso. La sistematica trasmigrazione verso questo ufficio di tutti i gravi processi, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale con inevitabile ulteriore stress e trauma psicologico e consente allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso. Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 cpv., c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la trasmigrazione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi eccezionali e, in conseguenza, consenta che le stesse trasmigrazioni acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della routine, si' da verificarsi in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari. Nel caso di specie, poi, ove, essendo compatibile a trattare il dibattimento un magistrato del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il processo poteva essere celebrato in quella sede con l'integrazione del collegio mediante lo strumento della supplenza e/o applicazione, devesi registrare che la norma appare essere stata applicata in modo improprio dal Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, il quale in modo apodittico e non motivato, su parere consultivo del consiglio giudiziario in materia che - a giudizio di questo tribunale - e' sottratta alla competenza di siffatto organo, ha rifiutato di disporre l'anzidetta supplenza e/o applicazione, adducendo una generica carenza di organici in tutti gli uffici giudiziari nell'intero distretto: il che non sembra esprimere quella dimensione di assoluta necessita' richiesta dalla legge per la deroga eccezionale al principio del giudice naturale. Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.m. non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini della trattazione del processo, per cui devesi far luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/1953. La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa degli imputati N. D. e N. G. P., rimane, allo stato, assorbita da quella di illegittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, c.p.p.; Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87.