IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa
 degli imputati N. D. e  N.  G.  P.  e  su  quella  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 43 comma 2, c.p.p., in riferimento all'art.
 25,  primo comma, della Costituzione";
                             O s s e r v a
   Va  esaminata  preliminarmente  la  seconda  eccezione  che  appare
 pregiudiziale  rispetto  alla  prima. Al riguardo si premette che, in
 seguito alle pronunzie  costituzionali  n.  131/1996  e  n.  311/1997
 attinenti  alla  incompatibilita'  a  partecipare  al  dibattimento o
 all'udienza  preliminare  dei  magistrati che si siano pronunziati in
 ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i
 minorenni  di  Reggio  Calabria  -  al  quale  risultano  allo  stato
 assegnati   tre   soli  magistrati  togati  -  ha  gia'  trasmesso  a
 quest'ufficio n.  27  procedimenti  penali  ed  altri  si  accinge  a
 trasmetterne,  praticamente  tutti  i  processi  cola'  pendenti  per
 imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata  emessa
 dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare.
   E'  stato,  infatti,  sufficiente  una istanza di riesame perche' i
 residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il
 caso. La sistematica trasmigrazione verso questo ufficio di  tutti  i
 gravi  processi,  nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i
 minorenni di Reggio Calabria finisce per  violare  il  principio  del
 giudice   naturale   sancito   dall'art.   25,   primo   comma  della
 Costituzione.    Il  che  acquista  maggiore  rilevanza  e   gravita'
 nell'ambito  della  giurisdizione  minorile  in  quanto  fa  si'  che
 l'imputato  minorenne  debba  essere  giudicato  fuori  del   proprio
 territorio  e  del  proprio  contesto socio-culturale con inevitabile
 ulteriore stress e trauma psicologico e consente allo stesso imputato
 di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del  riesame
 (da  proporre  o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la
 sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso.
   Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43  cpv.,
 c.p.p.,  prevista  evidentemente  per  far  fronte  a  situazioni  di
 emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere  in  contrasto  con
 l'art.  25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non limiti la
 trasmigrazione  dei  processi  verso   altro   ufficio   ad   ipotesi
 eccezionali  e, in conseguenza, consenta che le stesse trasmigrazioni
 acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della routine,  si'
 da  verificarsi  in  tutti  i casi ove si pongano questioni di misure
 cautelari.
   Nel caso di specie, poi, ove, essendo  compatibile  a  trattare  il
 dibattimento  un  magistrato  del tribunale per i minorenni di Reggio
 Calabria, il processo poteva essere  celebrato  in  quella  sede  con
 l'integrazione del collegio mediante lo strumento della supplenza e/o
 applicazione,  devesi  registrare  che  la  norma appare essere stata
 applicata in modo improprio dal Presidente della Corte di appello  di
 Reggio  Calabria,  il  quale  in  modo  apodittico e non motivato, su
 parere consultivo del  consiglio  giudiziario  in  materia  che  -  a
 giudizio  di  questo  tribunale  -  e'  sottratta  alla competenza di
 siffatto organo, ha rifiutato di disporre l'anzidetta  supplenza  e/o
 applicazione, adducendo una generica carenza di organici in tutti gli
 uffici  giudiziari nell'intero distretto: il che non sembra esprimere
 quella dimensione di assoluta necessita' richiesta dalla legge per la
 deroga eccezionale al principio del giudice naturale.
   Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni  che  precedono
 la eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.m.  non
 appare  manifestamente  infondata  ed  e'  altresi' rilevante ai fini
 della trattazione  del  processo,  per  cui  devesi  far  luogo  agli
 incombenti di cui alla legge n. 87/1953.
   La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dalla
 difesa  degli  imputati  N.  D.  e  N.  G.  P.,   rimane, allo stato,
 assorbita da quella di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43,
 comma 2, c.p.p.;
   Letti  gli  artt.  1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della
 legge 11 marzo 1953, n. 87.