IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 409/97 r.g.aff. cont. relativo all'appello proposto da Calandra Rosaria, nata a Valguarnera Caropepe il 10 febbraio 1922, rappresentata e difesa, per procura speciale in notar Zimbone di Valguarnera del 24 luglio 1995 repertorio n. 884, dall'avv. Giuseppe Spampinato nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale in notar Lupo di Roma del 7 ottobre 1993 dall'avv. Domenico Segreto, avverso la sentenza emessa dal pretore di Enna in data 21 ottobre 1996. In fatto ed in diritto Con ricorso depositato in data 7 agosto 1995 la ricorrente adiva il pretore del lavoro di Enna perche' le venisse riconosciuto, quale titolare della pensione di reversibilita' del marito, deceduto il 7 novembre 1988, il diritto all'integrazione al minimo della stessa. Il pretore del lavoro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 183, legge n. 662/1996, che ha regolamentato la sorte dei giudizi pendenti in materia, dichiarava l'avvenuta estinzione del giudizio e compensava le spese tra le parti. La ricorrente proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, chiedendone la riforma ed eccedendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182, 183, 184, legge n. 662/1996 perche' in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 24, 35, 36, 38, 42, 53, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione. Si costituiva l'I.N.P.S. che, a mezzo del suo difensore, contestava il contenuto del ricorso in appello e ne chiedeva il rigetto e la conseguenziale conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure. All'udienza del 3 luglio 1998 il procuratore dell'I.N.P.S. insisteva nelle sue richieste ed il collegio, ritenuta pregiudiziale la questione relativa alle eccezioni di illegittimita' costituzionale della normativa da applicare sollevate dall'appellante, si riservava. Prima di analizzare in maniera specifica le questioni sollevate, al collegio pare opportuno sottolineare il contenuto delle norme censurate. A tale riguardo si evidenzia che l'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 prevede fra l'altro: a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e' effettuato mediante assegnazione, agli aventi diritto, di titoli di Stato aventi libera circolazione; b) che tale rimborso sara' corrisposto in sei annualita', sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro; c) che il diritto al rimborso delle dette somme arretrate spetta ai soli interessati nonche' ai superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996; d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; e) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui al punto a) vanno dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, restanti privi d'effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi; f) che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni. Il procuratore dell'appellante ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, legge n. 662/1996 sotto diversi aspetti. Con riferimento all'art. 1, comma 181, in quanto prevede il "pagamento cristallizzato al 31 dicembre 1995, in sei annualita' senza interessi e rivalutazione, per violazione degli artt. 3, 24, 53 della Costituzione che tutelano i principi costituzionali di uguaglianza, di azione e ricorso alla tutela giurisdizionale, di capacita' contributiva". In relazione alla capacita' contributiva l'appellante ha osservato "...che la normativa della legge n. 662/1996 prevede un sacrificio a carico di una sola categoria di contribuenti per di piu' non abbienti e particolarmente svantaggiati perche' titolari di sole pensioni integrate al minimo". Il principio di uguaglianza risulterebbe fra l'altro violato in quanto la previsione di pagamento mediante datio in solutum, gia' in passato prevista per diverse categorie di creditori, colpirebbe in questo caso una categoria economicamente debole. Con riferimento all'art. 1, comma 182, in quanto "prevede il pagamento ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996... tale norma prevede il pagamento ai soli pensionati con esclusione degli eredi a meno che non abbiano diritto alla pensione di reversibilita' in contrasto ed in violazione degli articoli 3, 38, 53 della Costituzione che tutelano i principi costituzionali di uguaglianza, di assistenza, previdenza e sicurezza sociale, di azione e ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto in particolare e' la legge a stabilire le norme e i limiti della successione legittima ed i diritti dello Stato per quanto riguarda l'eredita' e pertanto si verifica una disparita' di trattamento e violazione del principio di uguaglianza tra sistemi di successione e categorie di successibili in relazione al diritto caduto in successione". In relazione all'art. 1, comma 183, in quanto "...prevede la estinzione d'ufficio dei giudizi con compensazione di spese... per contrasto e violazione degli artt. 3, 24 della Costituzione che tutelano i principi costituzionali di uguaglianza, di azione e ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto si sottrae al giudice naturale la possibilita' di decidere chi deve pagare le spese processuali con conseguente costo delle spese legali a carico del soggetto che ha dovuto per necessita' promuovere l'azione legale ed ha avuto accolto le domande con soccombenza non solo virtuale ma anche effettive della controparte; la sottrazione al giudice naturale della decisione in ordine al carico delle spese legali si risolve pertanto in un costo per il ricorrente titolare di situazione giuridica meritevole di tutela giurisdizionale e legislativa" e si porrebbe in contrasto con una specifica pretesa economica della parte. In relazione agli artt. commi 181-184 ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto la legge sottrarrebbe al pensionato il diritto di agire in via giurisdizionale per la tutela dei propri diritti, considerato che nel caso di specie, la disposta estinzione dei giudizi pendenti non avrebbe determinato una soddisfazione delle aspettative dei ricorrenti ma si sarebbe posta in contrasto con le pretese degli aventi diritto. E' stato altresi' eccepita in relazione all'art. 1, commi 181-184, legge n. 662/96 la violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto la legge negherebbe il diritto al riconoscimento degli onorari in favore dei procuratori dei ricorrenti. Sempre in ordine alle medesime norme si e' ritenuta la violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto e' stato negato il diritto alla rivalutazione ed agli interessi per i ratei pregressi nei confronti di questa sola categoria di crediti, per i quali e' processo, in contrasto con il principio di uguaglianza e con principi ormai consolidati nel nostro ordinamento, tenuto conto dell'applicabilita' dell'art. 36 della Costituzione alle prestazioni previdenziali. E' stata inoltre dedotta la violazione ad opera dell'art. 1 comma 181-184, legge n. 662/96, dell'art. 42 della Costituzione, in quanto sarebbe stato negato il diritto agli eredi ai ratei non riscossi, in violazione del diritto successorio, con riferimento alla decisione della Corte costituzionale n. 106/96. In violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 1, commi 181-184, legge n. 662/1996, avrebbe poi determinato incertezza in ordine alle prestazioni pensionistiche ed alla loro decorrenza "in violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza del sistema giuridico e tutela dell'affidamento dei cittadini, inoltre perche' con la dichiarazione di estinzione dei giudizi vengono meno gli effetti sostanziali della domanda e si priva il pensionato di qualsiasi tutela a fronte alla possibilita' di erogazioni da parte dell'I.N.P.S. in difformita' da previsioni legislative e giurisprudenziali". La questione di legittimita' costituzionale e' stato sollevata anche in considerazione della violazione da parte dell'art. 1, commi 181-184, legge n. 662/96, degli artt. 101, 102, 103, 104 della Costituzione perche' sarebbe stato sottratto al giudice naturale il potere di accertare il rapporto sostanziale per il quale si era instaurato il giudizio. Tale ultima eccezione e' stata posta anche in relazione all'art. 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'interferenza del potere legislativo nelle attribuzioni del potere giudiziario, considerato che sarebbe stata impedita l'azione volta alla tutela di posizioni soggettive, con la conseguente rimessione della decisione di accogliere o meno le istanze all'istituto di previdenza. In ordine alla rilevanza nel presente giudizio delle questioni sollevate, va anzitutto affermato che non appare rilevante la eccezione di incostituzionalita' sollevata in relazione all'art. 1, comma 182, legge n. 662/96, per violazione degli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione nella parte in cui prevede il "pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181" in favore dei soli pensionati e dei loro superstiti "aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 matzo 1996", escludendo coloro che abbiano maturato successivamente a quella data il diritto. Dall'esame degli atti emerge infatti che la ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di reversibilita' in data anteriore. Medesime considerazioni valgono in ordine all'eccepita incostituzionalita' dell'art. 1, commi 181-184, legge cit., in relazione all'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui verrebbe negato il diritto agli eredi ai canoni maturati e non riscossi, con espresso riferimento ai principi enunciati con la sentenza della Corte costituzionale n. 106/96. Detta ultima eccezione appare relativa alla posizione dei superstiti che abbiano maturato il diritto alla pensione di reversibilita' in data successiva al 30 marzo 1996 e che pertanto non avrebbero diritto alle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 di cui all'art. 1, comma 181, legge citata. Passando ad esaminare la fondatezza delle questioni rilevate va anzitutto detto che in ogni caso le questioni sollevate e sopra ritenute non rilevati appaiono manifestamente infondate sia in relazione all'art. 53 della Costituzione sia in relazione all'art. 42 della Costituzione. In ordine alla prima norma si evidenzia infatti che essa non e' relativa alla tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti in relazione ad aspettative di prestazioni di carattere previdenziale ma detta criteri relativi al dovere di concorrere alla spesa pubblica. In ordine alla disposizione di cui all'art. 42, quarto comma della Costituzione il collegio ritiene che essa demanda espressamente alla legge di determinare i modi ed i limiti della successione testamentaria e legittima, rappresentando pertanto la disposizione di cui all'art. 1, comma 182, legge n. 662/96, una scelta di politica legislativa attuata nell'ambito concesso dalla norma al legislatore, che in ogni caso e' tenuto al rispetto dei principi dettati dalla Costituzione, potendo pertanto le norme emanate in materia essere censurabili sotto altri profili. Ne' appare del tutto pertinente il riferimento alla pronuncia n. 106/96 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032 nella parte in cui esclude che nell'assenza delle persone ivi indicate l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge, in quanto con detta sentenza, che non ha affermato la violazione dell'art. 42 della Costituzione, si riconferma la natura di retribuzione differita dell'indennita' di buonuscita (pur se collegata ad una concorrente funzione previdenziale) e pertanto tale decisione appare relativa a questioni di diversa natura. In ogni caso la questione relativa alla violazione dei diritti dei superstiti, il cui diritto alla pensione di reversibilita' sia maturato successivamente al 30 marzo 1996, e' gia' stata sollevata da altri giudici a quo in relazione agli artt. 3, 24, 29 e 38 della Costituzione e quindi implicitamente all'art. 36 della Costituzione (ord. 8 gennaio 1997 pret. Chieti in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima serie speciale, n. 29 del 16 luglio 1997). Ritenuta la rilevanza in questo giudizio delle altre questioni proposte, in quanto relative a norme suscettibili di applicazione nel presente procedimento giurisdizionale, essendo una pronuncia di accoglimento o di rigetto delle questioni poste destinata a produrre effetto nella fattispecie de quo, deve ora essere affrontata la questione relativa alla non manifesta infondatezza delle stesse. Ad avviso del collegio non appare condivisibile l'assunto in base al quale il ricorrente eccepisce l'incostituzionalita' dell'art. 1, commi 181-184, per violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto verrebbe negato ai difensori il diritto alla percezione degli onorari loro spettanti per l'opera prestata nei giudizi dichiarati estinti. La norma che si assume illegittime sembrerebbe essere quella contenuta nell'art. 1, comma 183, legge cit. nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese tra le parti, in quanto questa e' l'unica norma che regolamenta la questione relativa alla sottrazione al giudice, fra le altre, della decisione in ordine alle spese processuali. Tale questione, come qui posta, appare manifestamente infondata in quanto non nega ai procuratori il diritto al pagamento delle prestazioni professionali dagli stessi rese ma si limita ad individuare i soggetti tenuti al pagamento, ne' si puo' sostenere che il diritto al pagamento degli onorari possa dirsi soddisfatto solo nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale sia tenuto a pagare dette spese e che invece tale diritto non sia tutelato nell'ipotesi in cui a dovere corrispondere gli onorari sia il proprio cliente. Detta disposizione appare semmai censurabile sotto altri aspetti di cui infra. Appaiono rilevanti e non manifestamente infondate le altre eccezioni sollevate per le motivazioni gia' sopra evidenziate in ordine alle disposizioni infra meglio specificate ed in relazione alle norme costituzionali di seguito ritenute. Va pertanto considerata non manifestamente infondata la questione relativa alla illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 181, legge n. 662/96, per contrasto con l'art. 3, 24 e 38 della Costituzione nella parte in cui prevede che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita'...". Questa previsione rappresenta una deroga al diritto comune e consente il pagamento delle obbligazioni da parte dell'ente, indipendentemente dal consenso dell'avente diritto, mediante una datio in solutum di titoli il cui valore, in considerazione delle oscillazioni del mercato dei titoli, appare aleatorio. Viene altresi' frustrato il diritto all'integrale ed immediata soddisfazione delle proprie pretese creditorie, in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale del diritto ad un trattamento economico adeguato alle esigenze di vita dei soggetti interessati, tenuto conto della disparita' di trattamento che con tale sistema si opera tra i titolari di pensioni integrate al minimo e le restanti categorie di contribuenti malgrado i primi rappresentino una categoria particolarmente svantaggiata. Non si ritiene invece che l'art. 1, comma 181, legge n. 662/96, violi la norma di cui all'art. 53 della Costituzione, in quanto, come sopra detto, essa determina i principi relativi agli obblighi di contribuzione dei cittadini per la spesa pubblica e non riguarda le prestazioni di carattere previdenziale. Si ritiene non manifestamente infondata altresi' l'eccepita illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, legge n. 662/96, nella parte in cui esclude dalla determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 gli interessi e la rivalutazione monetaria, in violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto l'applicabilita' dell'art. 36 della Costituzione alle prestazioni previdenziali rappresenta un principio ormai consolidato nell'ordinamento, principio volto a tutelare quel trattamento pensionistico minimo che assicura ai soggetti che ne sono destinatari il soddisfacimento di bisogni essenziali di vita, considerato che il mancato adeguamento dell'integrazione al minimo di detto trattamento in ragione degli interessi non corrisposti e della rivalutazione non calcolata, incide, peraltro in modo particolarmente negativo, in una situazione nella quale si presuppone la mancanza di redditi sufficienti a soddisfare le elementari esigenze della vita. Tale disciplina inoltre viola il principio di uguaglianza, in considerazione del fatto che prevede per tali categorie piu' deboli, proprio in quanto titolari di pensioni integrate al minimo, una disparita' di trattamento rispetto agli altri contribuenti ai quali vengono riconosciuti il diritto agli interessi ed alla rivalutazione. Va altresi' ritenuta non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 1, comma 183, legge n. 662/96, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con la compensazione delle spese tra le parti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato. La disposizione appare in palese contrasto con il diritto, costituzionalmente tutelato, ad agire per il riconoscimento e la difesa dei propri diritti; non puo' infatti considerarsi satisfattorio il pagamento dei crediti riconosciuti dalla legge con le modalita' previste, attesa la dilazione del pagamento in sei annualita' e con assegnazione di titoli di Stato in luogo di denaro liquido e attesa altresi' la decurtazione operata sugli interessi maturati e sulla rivalutazione. Tale sospetto di illegittimita' viene avvalorato inoltre dalla prvista compensazione ex lege delle spese processuali tra le parti, che pone a carico del soggetto, che ha dovuto adire l'autorita' giudiziaria, le spese relative ad un'attivita' processuale, resa necessaria a causa del mancato pagamento delle somme dovute da parte dell'ente, benche' la detta parte sia stata riconosciuta vittoriosa dal legislatore. La disposizione violerebbe altresi' il principio di eguaglianza, in quanto prevede l'estinzione dei giudizi in corso in relazione all'azione proposta da soggetti particolarmente deboli per il riconoscimento di diritti fondamentali. Sono altresi' sospette di illegittimita' costituzionale la previsione di cui all'art. 1, comma 181, nella parte in cui prevede il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 con le modalita' sopra descritte e quella dell'art. 1, comma 183, legge n. 662/96, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi in corso e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, in relazione agli artt. 3, 101, 103, e 104 della Costituzione in quanto la prima, statuendo solo in ordine all'accertamento del diritto, e la seconda, prevedendo l'estinzione dei giudizi in corso, sottraggono alla cognizione del giudice ordinario le ulteriori diverse questioni poste dalle parti, quali quelle in ordine alla prescrizione, alla decadenza ecc. e creano pertanto incertezza sul tipo e sulla decorrenza delle prestazioni pensionistiche, determinando un vuoto legislativo e negando al giudice naturale precostituito per legge il potere di accertare il presupposto sostanziale del diritto vantato nonche' di valutare globalmente la fattispecie dalla quale deriverebbe il diritto all'erogazione delle somme riconosciute con provvedimento legislativo. Tali previsioni sono inoltre, per quanto ora esposto, in contrasto con il principio di uguaglianza e di razionalita' dell'ordinamento espressi dall'art. 3 della Costituzione. In considerazione di quanto teste' affermato, le norme di cui all'art. 1, commi 181 e 183, devono ritenersi censurabili, nelle parti sopra ricordate, in relazione altresi' all'art. 113 della Costituzione, in quanto la sottrazione al giudice naturale del potere di decidere in ordine alla situazione soggettiva e di valutare globalmente ogni questione sottoposta al suo esame e soprattutto l'imposizione di una statuizione anche in ordine alle spese non permette il ricorso alla tutela giurisdizionale e rimette all'istituto di previdenza la decisione se accogliere o meno le istanze proposte.