IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2178/97 r.g.r.
 proposto da Merico Nicola, Pontoriero Luigi, Ardenti  Morini  Giulia,
 Fiamminghi Giuseppe, Mattioli Sara, Corradi Oscar, Reverberi Michele,
 rappresentanti e difesi dagli avv.ti M. Ziveri, G. Volponi, M. Reggi,
 M.  Mendogni, G. Acquarone, presso l'ultimo elettivamente domiciliati
 in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrenti;
   Contro il ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in  carica e l'Universita' degli studi di
 Parma, in persona del rettore  in  carica,  rappresentanti  e  difesi
 dell'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento del provvedimento con il quale i ricorrenti non
 sono stati ammessi al corso  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria; della graduatoria risultante dalla selezione effettuata per
 l'accesso  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria,
 esposta il 16 settembre 1997;  del  verbale  del  15  settembre  1997
 relativo  allo svolgimento delle operazioni di selezione; del decreto
 del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
 tecnologica  del  31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 190 del 16 agosto 1997, che stabilisce il  contingente  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni presso l'Universita' di
 Parma, corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria;  del
 decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica del 21 luglio 1997, n.   245, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  175  del 29 luglio 1997, con il quale (artt. 1, 4 e 5)
 vengono disciplinati i corsi ad accesso limitato; del  manifesto  per
 gli  studenti,  recante disposizioni per le immatricolazioni ai corsi
 di laurea e diploma dell'Universita' degli studi di Parma per  l'anno
 accademico   1997/1998;  del  manifesto  per  gli  studenti,  recante
 disposizioni per le immatricolazioni ai corsi  di  laurea  e  diploma
 dell'Universita'   degli   studi   di  Parma  per  l'anno  accademico
 1997/1998, nella parte in cui prevede la limitazione  del  numero  di
 nuove  immatricolazioni nel corso di laurea in odontoiatria e protesi
 deutaria; della deliberazione del senato  accademico  del  18  giugno
 1997, che ha approvato i provvedimenti relativi alle immatricolazioni
 per l'anno accademico 1997/1998; della deliberazione del consiglio di
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  del 4 giugno 1997, con la quale
 viene deciso che il numero di immatricolazioni per l'anno  accademico
 1997/1998  non  sia superiore a 20; della deliberazione del consiglio
 di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'11  aprile
 1997,  nella quale si richiede per l'anno accademico 1997/1998 di non
 attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e  protesi
 dentaria;  per  quanto  occorrer  possa,  del  decreto  del Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica del 25 luglio 1996,  con
 il  quale  venne  disciplinata la limitazione all'accesso ai corsi di
 laurea;  del  decreto  rettorale  del  4   ottobre   1993,   portante
 modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Parma,
 nella parte in cui ha confermato limitazioni all'accesso al corso  di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria; del d.P.R. 31 ottobre
 1981, n. 1154, che ha introdotto nello statuto dell'Universita' degli
 studi di Parma l'art. 87, il quale disciplinava il corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria, nella parte in cui stabiliva che "il
 numero degli iscritti e' di venti per anno di corso" e che "l'accesso
 al corso di laurea verra' regolato da un esame di ammissione";  dello
 statuto dell'Universita degli studi di Parma in parte qua; per quanto
 occorrer  possa,  del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nella parte in
 cui  (tabella  XVIII-bis  allegata)  ammetteva  che  le   universita'
 potessero  stabilire  limitazioni  numeriche  all'accesso al corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria; di  ogni  provvedimento  e
 atto  presupposto, conseguente o comunque connesso, anche attualmente
 non conosciuto.
   Visto il ricorso con i relativi allegati.
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate.
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese.
   Visti gli atti tutti della causa.
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  Barilati,  su
 delega,  per  i  ricorrenti  e  l'avv.  Olivo  per le amministrazioni
 resistenti.
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 10 e l'11 novembre 1997 Merico  Nicola  e
 litisconsorti     impugnavano,    chiedendone    l'annullamento,    i
 provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di  essersi  sottoposti
 alla prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria  presso  l'universita'  di  Parma, e di essersi collocati in
 posizione non utile nella relativa graduatoria, per l'anno accademico
 1997-1998.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge per violazione degli artt. 33 e  34  della
 Costituzione. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione
 dell'art.  9,  comma 4, legge 14 novembre 1990, n. 341. Violazione di
 legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, legge 9 maggio
 1989, n. 186.
     2) eccesso di potere per difetto di motivazione e per motivazione
 falsa  perplessa   e   contraddittoria.   Eccesso   di   potere   per
 contraddittorieta'  fra  diversi  atti.  Eccesso  di potere per falsa
 supposto di fatto.
     3)  violazione  di  legge  per  violazione  dell'art.  34   della
 Costituzione  e dell'art. 1, legge n. 910/1969. Eccesso di potere per
 illogicita' manifesta  e  per  disparita'  di  trattamento.  Ingiusta
 manifesta e falsa supposto di fatto.
     4)  eccesso di potere per disparita' di trattamento e ingiustizia
 manifesta.
   I ricorrenti concludevano per l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastati  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I  ricorrenti,  che  hanno conseguito il diploma di maturita' e che
 intendono iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita di
 Parma, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico  1997-1998
 hanno  limitato  le  iscrizioni  al  predetto  corso  di laurea e tra
 questi, in particolare, il decreto del  Ministro  dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la
 possibilita' di limitare, con atti  ministeriali  e  per  determinati
 corsi,  il  numero  delle nuove iscrizioni. Per il corso di laurea in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano oggetto del ricorso anche gli  atti  della  Universita'  di
 Parma  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli  per i ricorrenti), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Parma   non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci; talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si  assicurerebbe  ai  ricorrenti  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9,  comma  4, della legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrioni annuali per  il  corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-1998, nella Universita' di Parma (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127, del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.   33 e 34 della Costituzione, puo', soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal  1961-1962
 al  1964-1965:  art.  3,  legge  n.  685  del  1961),  overo mediante
 attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato  dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del
 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro  a
 limitare   l'accesso   all'Universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto  il  principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali    per    la   regolamentazione   dell'accesso   ...   corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma  4,  legge  cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.