IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1721/97 r.g.r. proposto da Modica Raffaele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrica Croci e Barbara Cremonini, presso le stesse elettivamente domiciliato in Genova corso A. Saffi 7/2, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova con i quali e' stata disposta la non effettuazione per l'anno accademico 1997-98 della prova di ammissione al primo piano del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, tra i quali le deliberazioni del consiglio del corso di laurea in odontoiatria del 21 luglio 1997 e del 25 marzo 1997 e della facolta' di medicina del 14 luglio 1997; del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; del decreto ministeriale in data 31 luglio 1997, recante limitazioni all'accesso al corso di laurea predetto, per l'anno 1997-98; della circolare ministeriale in data 11 luglio 1997, n. 4001 e di ogni atto connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Piscitelli per delega per il ricorrente e l'avv. dello Stato Guerra per l'amministrazioni resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso regolarmente notificato e depositato Modica Raffaele impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato, esponendo di essere iscritto alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova e di voler passare al corso di laurea in odontoiatria della medesima universita', ma di aver constatato che, in forza dei provvedimenti impugnati, non puo' iscriversi a tale corso per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione artt. 3, 33 e 34 Costituzione; 2) violazione sotto altro profilo degli artt. 3, 33 e 34 Cost. Eccesso di potere per straripamento; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto con il D.P.R. n. 680 del 1980. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare e' stata accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione