IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1966/97 r.g.r. proposto da Ariani Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Genova via Corsica 2/11, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Universita' deglli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997-98 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti gia' immatricolati nell'anno accademico 1996-97 con esclusione di nuove immatricolazioni, nonche' di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, nonche' del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e della allegata tabella XVIII-bis in parte qua, dello statuto dell'universita' in parte qua, del regolamento didattico di ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte qua, e quanto di ragione, dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte qua, nonche' delle relative deliberazioni delle competenti autorita' accademiche della medesima universita', di ogni altra determinazione rettorile, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M.G. Lanero per il ricorrente e l'avv. Olivo per l'amministrazioni resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Ariani Vittorio impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso dell'Universita' di Genova, ma di non aver potuto soddisfare tale aspirazione, in quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Costituzione; 2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 Cost.; 3) ulteriore violazione sotto il profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita' costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale n. 745 del 21 luglio 1997, e decreto ministeriale 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti; 5) violazione della tabella XVIII-bis allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' dello statuto dell'Universita' di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione