TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Emette la seguente ordinanza;
   Preso  atto dell'istanza di proposizione di conflitto di competenza
 avanzata dal p.m.;
   Rilevato che preliminarmente va sollevata  d'ufficio  la  questione
 della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  43 capov. c.p.p. in
 riferimento  all'art.  25  della   Costituzione   della   Repubblica,
 premette:    in  seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n.
 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al  dibattimento
 o  all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in
 ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i
 minorenni  di  Reggio  Calabria  -  al  quale  risultano  allo  stato
 assegnati   tre   soli  magistrati  togati  -  ha  gia'  trasmesso  a
 quest'ufficio n.  27  procedimenti  penali  ed  altri  si  accinge  a
 trasmetterne,  praticamente  tutti  i  processi  cola'  pendenti  per
 imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata  emessa
 dal   g.i.p.  ordinanza  di  custodia  cautelare.  E'  stata  infatti
 sufficiente una istanza  di  riesame  perche'  i  residui  altri  due
 magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso.
   La  sistematica  rimessione  a  questo  ufficio  di  tutti  i gravi
 processi con iniziali misure coercitive,  nessuno  escluso,  pendenti
 presso  il  tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, finisce per
 violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, primo
 comma, della Costituzione.  Il  che  acquista  maggiore  rilevanza  e
 gravita'  nell'ambito  della  giurisdizione minorile in quanto fa si'
 che l'imputato minorenne debba essere  giudicato  fuori  del  proprio
 territorio  e  del  proprio  contesto socio-culturale con inevitabili
 ulteriori  stress  e  traumi  psicologici,  e  consente  allo  stesso
 imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del
 riesame  (da  proporre  o  non  proporre  a seconda che voglia o meno
 spostare la sede del giudizio), il giudice che  ritiene  a  se'  piu'
 vantaggioso.
   Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 c.p.v.
 c.p.p.,  prevista  evidentemente  per  far  fronte  a  situazioni  di
 emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere  in  contrasto  con
 l'art.  25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non limiti la
 trasmissione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi  eccezionali
 e,  in  conseguenza,  consenta  che siffatta operazione acquisisca la
 dimensione della  sistematicita'  e  della  routine,  si'  da  essere
 attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari.
   In  riferimento a che devesi disporre la sospensione del processo e
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame  della
 questione.
   Allo   stato   l'eccezione   di   incompetenza  territoriale  e  la
 conseguenziale istanza di proposizione  di  conflitto  di  competenza
 avanzate  dal  p.m.   rimangono assorbite dall'anzidetta questione di
 illegittimita' costituzionale.