TRIBUNALE PER I MINORENNI Emette la seguente ordinanza; Preso atto dell'istanza di proposizione di conflitto di competenza avanzata dal p.m.; Rilevato che preliminarmente va sollevata d'ufficio la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 43 capov. c.p.p. in riferimento all'art. 25 della Costituzione della Repubblica, premette: in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati - ha gia' trasmesso a quest'ufficio n. 27 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. E' stata infatti sufficiente una istanza di riesame perche' i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso. La sistematica rimessione a questo ufficio di tutti i gravi processi con iniziali misure coercitive, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, finisce per violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale con inevitabili ulteriori stress e traumi psicologici, e consente allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso. Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43 c.p.v. c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la trasmissione dei processi verso altro ufficio ad ipotesi eccezionali e, in conseguenza, consenta che siffatta operazione acquisisca la dimensione della sistematicita' e della routine, si' da essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari. In riferimento a che devesi disporre la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Allo stato l'eccezione di incompetenza territoriale e la conseguenziale istanza di proposizione di conflitto di competenza avanzate dal p.m. rimangono assorbite dall'anzidetta questione di illegittimita' costituzionale.