IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 1239/1997 r.g. aff. cc. cron. 1904, nel procedimento Liistro Vincenzo contro l'Agip Petroli S.p.A.; Sciogliendo la riserva che precede; Osserva in fatto Con ricorso del 25 settembre 1997 la S.p.A. Agip Petroli chiedeva ed otteneva dal pretore di Siracusa decreto ingiuntivo, per L. 297.566.637, in danno di Liistro Vincenzo per canoni di locazione, decreto che veniva notificato il 28 novembre 1997; Il Liistro proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 5 gennaio 1998, inscritto a ruolo il 14 gennaio 1998. Costituendosi, la S.p.A. Agip Petroli rilevava che, essendo applicabile alla materia oggetto del decreto, a norma dell'art. 447-bis in relazione all'art. 8, comma 2, n. 3 del codice di procedura civile, il rito del lavoro, la citazione, seppur notificata nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, doveva essere anche depositata nel medesimo termine: cio' non essendo avvenuto, l'opposizione era da ritenersi tardiva e il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo. Osserva in diritto L'art. 641 c.p.c. prevede che "il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma ... nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti". L'art. 645 c.p.c. prevede che "l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente". La legge 11 agosto 1973, n. 533, non regola i procedimenti speciali di cui al Libro IV del codice di procedura civile e, per quel che qui interessa, il procedimento di ingiunzione, nelle materie regolate dal rito del lavoro. Incontroversamente tali procedimenti speciali sono stati ritenuti applicabili anche a tali materie e la giurisprudenza ha, interpretativamente, ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta, anziche' con citazione, con ricorso, da depositarsi entro il termine di quaranta giorni in cancelleria. Ove l'opposizione fosse stata proposta con citazione, per evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitivamente esecutivo, si e' ritenuto, altresi', che la citazione deve essere depositata entro il termine predetto in cancelleria (Cass. ss.uu. 17 aprile 1991, n. 2714). Questo e' il diritto vivente. Poiche' il pretore, quando esercita le funzioni di giudice del lavoro, ha "soggettivita'" distinta dal pretore "ordinario", e' formalmente identicabile un decreto ingiuntivo emesso nell'esercizio di tale funzione, onde l'ingiunto ben sa con quali forme deve proporre l'opposizione. Lo stesso non si verifica nelle materie, quali quelle relative ai contratti di locazione ex artt. 8, comma 2, n. 3 e 447-bis del codice di procedura civile attribuite al pretore "ordinario" ma da trattare con il rito del lavoro. In tali casi, non e' possibile, ne' dalle funzioni espletate dal giudice che emette il decreto (non v'e' un pretore in funzione di giudice delle controversie in materia di locazione), ne' dai poteri esercitati, ne' dalle forme del provvedimento (che non differiscono dai poteri che sarebbero stati esercitati e dalle forme che sarebbero state adottate, ove il credito azionato fosse stato un credito "comune") - v. Cass. 17 maggio 1997 n. 4422 - desumere con quali forme e in quali termini debba proporsi l'opposizione. L'ingiunto, invece, dovrebbe desumere tali elementi dal contenuto del decreto, o meglio dalla sua interpretazione, con prevedibili perplessita' nelle materie di "confine". Ora, nell'analogo caso della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale - anche a prescindere dalla controversa questione della natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo - la giurisprudenza della Corte di cassazione (ss.uu. 13 aprile 1994, n. 3467; ss.uu. 17 febbraio 1992, n. 1914) ha ritenuto determinante la qualificazione giuridica dell'atto, la quale dipende a sua volta dalla qualificazione che il giudice appresta alla domanda della parte e dai poteri che lo stesso giudice esercita nel decidere sulla domanda. Ma, a parte la considerazione che tale giurisprudenza non si riferisce alla fisiologia del processo, bensi' alla patologia (con un'interpretazione, suppletiva o di chiusura, fornisce all'interprete lo strumento, in caso di incertezza, abnormita', ecc., per individuare il mezzo di impugnazione), non puo' non osservarsi che, nel caso del decreto ingiuntivo, lo stringato contenuto dello stesso difficilmente rende evidente la qualificazione giuridica del rapporto sostanziale, laddove i poteri esercitati e la forma adottata - come s'e' sopra visto - sono perfettamente compatibili sia con una pronunzia emessa quale giudice del lavoro (o delle controversie cui si applica tale rito) sia quale pretore ordinario. La Corte di cassazione (sent. 2 gennaio 1998, n. 8), ha, pero', ritenuto irrilevante la mancata indicazione nel decreto ingiuntivo del rito applicabile ovvero della necessita' di depositare l'opposizione in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 641, comma 1, codice di procedura civile, non vigendo il principio dell'affidamento in materia processuale. Una tale interpretazione (diritto vivente) appare pero' non valutare adeguatamente il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, dovendo l'ordinamento giuridico evitare quelle "insidie" processuali che, nella sostanza, poi comportano una lesione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione. Si pone, pertanto, questo pretore, d'ufficio, la questione di costituzionalita' degli artt. 641, 645 e 447-bis del codice di procedura civile, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo emesso nelle materie di cui all'art. 8, comma 2, n. 3 del codice di rito debba indicare che l'opposizione e' da trattare con il rito di cui all'art. 447-bis sopra citato e che, pertanto, va proposta con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, e non con citazione. Appare, poi, violato l'art. 3 della Costituzione, laddove una tale disciplina espone l'ingiunto (in campo di crediti di lavoro o da trattare con il rito del lavoro) nella ipotesi di notifica tempestiva della opposizione ma di deposito oltre il medesimo termine, ad una pronunzia di esecutivita' del decreto, laddove l'ingiunto per crediti "comuni" ha un ulteriore termine per costituirsi (arg. ex art. 647 c.p.c.). Appare, infine, violato l'art. 97 della Costituzione, applicabile anche alla amministrazione della giustizia, non risultando conforme ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione della emissione di un provvedimento giurisdizionale che presenti incertezze in ordine alle impugnazioni esperibili. La questione e' rilevante, in quanto, ove le predette disposizioni fossero dichiarate incostituzionali, dovrebbe rigettarsi l'eccezione di definitiva esecutivita' del decreto ingiuntivo. Il presente giudizio deve, pertanto, sospendersi, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.