IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza n.  1239/1997  r.g.  aff.  cc.
 cron.  1904,  nel procedimento Liistro Vincenzo contro l'Agip Petroli
 S.p.A.;
   Sciogliendo la riserva che precede;
                            Osserva in fatto
   Con ricorso del 25 settembre 1997 la S.p.A. Agip  Petroli  chiedeva
 ed  otteneva  dal  pretore  di  Siracusa  decreto  ingiuntivo, per L.
 297.566.637, in danno di Liistro Vincenzo per  canoni  di  locazione,
 decreto che veniva notificato il 28 novembre 1997;
   Il  Liistro  proponeva opposizione con atto di citazione notificato
 il 5 gennaio 1998, inscritto a ruolo il 14 gennaio 1998.
   Costituendosi,  la  S.p.A.  Agip  Petroli  rilevava  che,   essendo
 applicabile  alla  materia  oggetto  del  decreto,  a norma dell'art.
 447-bis in relazione all'art. 8,    comma  2,  n.  3  del  codice  di
 procedura civile, il rito del lavoro, la citazione, seppur notificata
 nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo,
 doveva essere anche depositata nel medesimo termine: cio' non essendo
 avvenuto,  l'opposizione  era  da  ritenersi  tardiva  e  il  decreto
 ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo.
                           Osserva in diritto
   L'art. 641 c.p.c. prevede che "il giudice,  con  decreto  motivato,
 ingiunge  all'altra  parte  di  pagare  la  somma  ... nel termine di
 quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine
 puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti".
   L'art. 645 c.p.c. prevede che  "l'opposizione  si  propone  davanti
 all'ufficio  giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso
 il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente".
   La legge 11 agosto 1973, n. 533, non regola i procedimenti speciali
 di cui al Libro IV del codice di procedura civile e, per quel che qui
 interessa, il procedimento di ingiunzione, nelle materie regolate dal
 rito del lavoro.
   Incontroversamente tali procedimenti speciali sono  stati  ritenuti
 applicabili   anche   a   tali   materie   e  la  giurisprudenza  ha,
 interpretativamente, ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo
 va proposta, anziche' con  citazione,  con  ricorso,  da  depositarsi
 entro il termine di quaranta giorni in cancelleria.
   Ove  l'opposizione  fosse stata proposta con citazione, per evitare
 che il decreto ingiuntivo diventi definitivamente  esecutivo,  si  e'
 ritenuto,  altresi', che la citazione deve essere depositata entro il
 termine predetto in cancelleria (Cass.  ss.uu.  17  aprile  1991,  n.
 2714).
   Questo e' il diritto vivente.
   Poiche'  il  pretore,  quando  esercita  le funzioni di giudice del
 lavoro, ha  "soggettivita'"  distinta  dal  pretore  "ordinario",  e'
 formalmente  identicabile un decreto ingiuntivo emesso nell'esercizio
 di tale funzione, onde   l'ingiunto  ben  sa  con  quali  forme  deve
 proporre l'opposizione.
   Lo  stesso  non si verifica nelle materie, quali quelle relative ai
 contratti di locazione ex artt. 8, comma 2, n. 3 e 447-bis del codice
 di procedura civile attribuite al pretore "ordinario" ma da  trattare
 con il rito del lavoro.
   In  tali  casi,  non e' possibile, ne' dalle funzioni espletate dal
 giudice che emette il decreto (non v'e' un  pretore  in  funzione  di
 giudice  delle  controversie in materia di locazione), ne' dai poteri
 esercitati, ne' dalle forme del provvedimento (che  non  differiscono
 dai poteri che sarebbero stati esercitati e dalle forme che sarebbero
 state  adottate,  ove  il  credito  azionato  fosse  stato un credito
 "comune") - v. Cass. 17 maggio 1997 n.  4422  -  desumere  con  quali
 forme e in quali termini debba proporsi  l'opposizione.
   L'ingiunto,  invece,  dovrebbe desumere tali elementi dal contenuto
 del decreto, o meglio  dalla  sua  interpretazione,  con  prevedibili
 perplessita' nelle materie di "confine".
   Ora,   nell'analogo   caso   della   individuazione  del  mezzo  di
 impugnazione esperibile contro  un  provvedimento  giurisdizionale  -
 anche   a   prescindere  dalla  controversa  questione  della  natura
 dell'opposizione a decreto ingiuntivo - la giurisprudenza della Corte
 di cassazione (ss.uu.  13 aprile 1994, n. 3467;  ss.uu.  17  febbraio
 1992,  n.  1914) ha ritenuto determinante la qualificazione giuridica
 dell'atto, la quale dipende a sua volta dalla qualificazione  che  il
 giudice  appresta alla domanda della parte e dai poteri che lo stesso
 giudice esercita nel decidere sulla domanda.
   Ma, a parte  la  considerazione  che  tale  giurisprudenza  non  si
 riferisce  alla  fisiologia  del processo, bensi' alla patologia (con
 un'interpretazione, suppletiva o di chiusura, fornisce all'interprete
 lo  strumento,  in  caso  di  incertezza,   abnormita',   ecc.,   per
 individuare  il  mezzo di impugnazione), non puo' non osservarsi che,
 nel caso del decreto ingiuntivo, lo stringato contenuto dello  stesso
 difficilmente rende evidente la qualificazione giuridica del rapporto
 sostanziale,  laddove  i poteri esercitati e la forma adottata - come
 s'e' sopra  visto  -  sono  perfettamente  compatibili  sia  con  una
 pronunzia  emessa  quale giudice del lavoro (o delle controversie cui
 si applica tale rito) sia quale pretore ordinario.
   La Corte di cassazione (sent. 2 gennaio 1998,  n.  8),  ha,  pero',
 ritenuto  irrilevante  la  mancata indicazione nel decreto ingiuntivo
 del  rito  applicabile  ovvero   della   necessita'   di   depositare
 l'opposizione  in  cancelleria nel termine perentorio di cui all'art.
 641, comma 1, codice di procedura civile, non  vigendo  il  principio
 dell'affidamento in materia processuale.
   Una   tale  interpretazione  (diritto  vivente)  appare  pero'  non
 valutare adeguatamente il diritto di agire in giudizio per la  tutela
 dei  propri  diritti,  dovendo l'ordinamento giuridico evitare quelle
 "insidie" processuali che, nella sostanza, poi comportano una lesione
 del  diritto  costituzionalmente   garantito   dall'art.   24   della
 Costituzione.
   Si  pone,  pertanto,  questo  pretore,  d'ufficio,  la questione di
 costituzionalita' degli artt.  641,  645  e  447-bis  del  codice  di
 procedura  civile, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella
 parte in cui non prevedono che il  decreto  ingiuntivo  emesso  nelle
 materie  di  cui all'art.   8, comma 2, n. 3 del codice di rito debba
 indicare che l'opposizione e' da trattare con il rito di cui all'art.
 447-bis  sopra  citato  e  che,  pertanto, va proposta con ricorso da
 depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, e  non
 con citazione.
   Appare,  poi, violato l'art. 3 della Costituzione, laddove una tale
 disciplina espone l'ingiunto (in campo di  crediti  di  lavoro  o  da
 trattare con il rito del lavoro) nella ipotesi di notifica tempestiva
 della  opposizione  ma  di deposito oltre il medesimo termine, ad una
 pronunzia di esecutivita' del decreto, laddove l'ingiunto per crediti
 "comuni" ha un ulteriore termine per costituirsi (arg.  ex  art.  647
 c.p.c.).
   Appare,  infine,  violato l'art. 97 della Costituzione, applicabile
 anche alla amministrazione della giustizia, non  risultando  conforme
 ai  principi  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione, la
 previsione della emissione di un  provvedimento  giurisdizionale  che
 presenti incertezze in ordine alle impugnazioni esperibili.
   La  questione e' rilevante, in quanto, ove le predette disposizioni
 fossero dichiarate incostituzionali, dovrebbe rigettarsi  l'eccezione
 di definitiva esecutivita' del decreto ingiuntivo.
   Il  presente giudizio deve, pertanto, sospendersi, e gli atti vanno
 trasmessi alla Corte costituzionale.