IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 987/1994,
 proposto dai signori Andreozzi Pasquale, Panico Ciro,  Fiore  Erminio
 Massimo,  Corapi  Francesco  e  D'Antonio  Francesco, rappresentati e
 difesi   dall'avv.   Ruggero Fascaroli ed  elettivanente  domiciliati
 presso lo studio del medesimo, in Roma viale Regina Margherita, 46;
   Contro  il  Ministero  dell'interno  e  il  Ministero  del  tesoro,
 costituitisi in  giudizio,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  e  presso la medesima domiciliati ex lege, in
 Roma, via dei Portoghesi, 12;
   Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto  dei  ricorrenti
 al  ripristino della posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge
 n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982  al  ruolo  degli  ispettori  di
 polizia  cui appartengono sia sotto l'aspetto giuridico che economico
 rispetto a quella del ruolo dei sovrintendenti di polizia  al  quale,
 almeno  sotto  l'aspetto  economico,  e' stato equiparato per effetto
 delle disposizioni di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216.
   Nonche'  per  la  condanna  dell'amministrazione  al  pagamento, in
 favore   dei   ricorrenti    medesimi,    delle    somme    derivanti
 dall'accoglimento   del   presente   ricorso,  con  rivalutazione  ed
 interessi fino al soddisfo; o, occorrendo, in via subordinata, per la
 dichiarazione di rilevanza e  di  non  manifesta  infondatezza  degli
 artt.   3   e   4   del  decreto-legge  n.  5/1992,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge n. 216/1992, nei confronti degli artt.  3,
 36 e 97 Cost.;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore  alla pubblica udienza del 4 giugno 1998 il cons. Domenico
 Cafini;
   Uditi,  altresi',  i  difensori  comparsi  per   le   parti,   come
 specificato nel verbale di udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto, ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in esame, gli istanti, tutti inquadrati in una delle
 qualifiche  in cui si articola il ruolo degli ispettori ed equiparati
 (periti e revisori) della Polizia di Stato,  propongono  l'azione  di
 accertamento  in  epigrafe  specificata  diretta  al ripristino della
 posizione sovraordinata riconosciuta dalla legge n.  121/1981  e  dal
 d.P.R.  n.  335/1982  al  ruolo degli ispettori di polizia rispetto a
 quelli   dei   sovrintendenti,   chiedendo   altresi'   la   condanna
 dell'amministrazione  al  pagamento  in  loro  favore  delle relative
 somme, con rivalutazione e interessi.
   Premettono gli interessati che l'art. 36, punto II, della legge  n.
 121/1981  attribuisce  specifiche  mansioni  al personale, cosi' come
 suddiviso nei vari ruoli, indicando in particolare al punto II/4, per
 il personale appartenente al ruolo ispettori,  le  relative  funzioni
 (di  sicurezza  pubblica  e  di  polizia giudiziaria, con particolare
 riguardo  all'attivita'  investigativa;  di  direzione,  indirizzo  e
 coordinamento  di  unita' operative, responsabilita' per le direttive
 impartite nelle attivita' predette, nonche', in caso di assenza o  di
 impedimento,  sostituzione  del  titolare nella direzione di uffici o
 reparti).
   Premettono, altresi', che in esecuzione dell'ultima parte  di  tale
 disposizione,  il  successivo art. 37 ha articolato il ruolo predetto
 nelle  quattro   qualifiche   che   hanno   assunto   la   rispettiva
 denominazione  di  vice  ispettore, ispettore principale, e ispettore
 capo alle quali l'art. 43 ha attribuito il seguente inquadramento: al
 VI livello le prime due qualifiche;  al  VI  livello-bis  l'ispettore
 principale  e  al  VII  livello  l'ispettore  capo  e  che,  con tale
 inquadramento, il legislatore ha voluto riconoscere la  piu'  elevata
 professionalita'   e   la   maggiore  responsabilita'  del  personale
 appartenente a tale ruolo rispetto a quello dei  sovrintendenti,  per
 le  cui  quattro  qualifiche e' previsto l'inquadramento al V livello
 per le prime tre e al VI per la quarta,  classificazioni  e  mansioni
 ancor  piu'  analiticamente  precisate,  poi, nel d.P.R. n. 352/1982,
 sicche' deve ritenersi che dalle richiamate  disposizioni  era  stata
 operata  una  netta  distinzione  tra  i  due  ruoli  cui  sono state
 attribuite specifiche mansioni comportanti  una  importanza  graduata
 alla  relativa  preparazione professionale con conseguente differente
 trattamento economico.
   Fanno presente, tuttavia, gli  interessati  che,  a  seguito  della
 rivendicazione  avanzata  dai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri
 intesa ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico a quello
 del personale della Polizia di Stato e in esecuzione delle  decisioni
 del  giudice amministrativo ma soprattutto della Corte costituzionale
 (sentenza  n.  277/1991),  il  Governo,   nel   provvedere   a   tale
 equiparazione, ha eliminato ogni diversificazione economica derivante
 dalla legge n. 121/1981 e dal d.P.R. n. 335/1982.
   Infatti  l'art.  3  del  d.-l.  n.  5/1992  ha  stabilito  che: "Al
 personale dei ruoli dei sovrintendenti  e  corrispondenti  qualifiche
 della  Polizia  di Stato ... e' attribuito, a decorrere dalla data di
 entrata in vigore del  presente  decreto,  il  trattamento  economico
 corrispondente  ai  seguenti  livelli  retributivi  ...",  precisando
 analiticamente il livello attribuito a ciascuno delle qualifiche  del
 ruolo.
   Se  si  raffronta tale nuova disposizione con l'art. 43 della legge
 n. 121/1981 emerge chiaramente, ad avviso dei ricorrenti,  che  sotto
 l'aspetto economico e' stata operata una vera e propria equiparazione
 fra  i  due  ruoli,  essendo  stata  annullata  qualsiasi  differenza
 economica  prevista  dal  predetto  art.  43,  pur  rimanendo   ferma
 l'attribuzione  delle funzioni come delineate dagli artt. 17 e 26 del
 d.P.R. n. 335/1982.
   Ed invero con gli artt. 3 e 4 del d.-l. n.  5/1982  viene,  da  una
 parte,  operato  un  autentico  appiattimento  tra  i  due  ruoli  e,
 dall'altra, viene introdotta una palese disparita' di trattamento tra
 il personale dello stesso ruolo  degli  ispettori  e  che  svolge  le
 stesse funzioni.
   In  definitiva,  sempre  secondo i ricorrenti, il citato d.-l. e la
 relativa  legge di conversione n. 216/1992 hanno finito  per  violare
 lo  stesso  principio  dell'equiparazione  del trattamento economico,
 annullando ogni differenza tra il ruolo dei sovrintendenti  e  quello
 degli ispettori, pur svolgendo essi funzioni diverse.
   Tutto  cio' premesso, gli istanti deducono, a sostegno del gravame,
 i seguenti motivi di diritto.
   1.  -  La  disposizione  sopra  menzionata,  di  chiaro   contenuto
 amministrativo,  regolamentando  diversamente  la materia, prevede la
 pratica  equiparazione  e  il  totale  livellamento  sotto  l'aspetto
 economico  dei ruoli dei sovrintendenti con quello degli ispettori di
 polizia.
   La nuova situazione creatasi a seguito dell'impugnata  disposizione
 di  cui  al  d.-l.  n.  5/1992  e dalla relativa legge di conversione
 induce i ricorrenti a chiedere il ripristino dello status quo ante o,
 comunque,  un  tangibile  riconoscimento  di   una   differenziazione
 economica tra i due ruoli.
   Si  chiede,  pertanto,  che,  sulla  base  del  riscontro  circa la
 violazione del principio costituzionale in base al quale a  quantita'
 maggiore  e a superiore qualita' del lavoro svolto deve corrispondere
 un migliore trattamento economico, venga dichiarato il diritto  degli
 interessati ad un trattamento economico differenziato, ma superiore a
 quello    derivante   ai   sovrintendenti   dall'applicazione   della
 disposizione contenuta nell'art. 3 cit.
   2. - Nella denegata ipotesi che l'impugnata  disposizione  non  sia
 ritenuta   direttamente   sindacabile,   si  eccepisce  il  vizio  di
 costituzionalita' della legge 6 marzo 1992, n.  216,  di  conversione
 del  d.-l.  n.  5/1992  per  violazione  degli artt. 3, 36 e 97 della
 Costituzione nonche'  per  evidente  contraddizione  con  i  principi
 generali  introdotti  dalla legge n. 312/1980, dall'art. 43, legge n.
 121/1981 e degli artt.  17 e 26 del d.P.R. n. 335/1982.
   Nel delegare il governo ad emanare i provvedimenti  legislativi  in
 ordine    alla    determinazione   dell'ordinamento   del   personale
 dell'amministrazione della Polizia di Stato,  l'art.  36,  punto  II,
 della  legge  n.  121/1981  ha  previsto  la  suddivisione  di  detto
 personale  nei  ruoli  degli  agenti,   assistenti,   sovrintendenti,
 ispettori,  commissari  e  dirigenti,  delegando  ad essi appropriate
 mansioni.
   I contenuti di tali mansioni sono stati  precisati  dal  d.P.R.  n.
 335/1982  di  esecuzione  della  cennata  legge,  il quale, dopo aver
 stabilito,  all'art.  16,  che  "il  ruolo  dei   sovrintendenti   e'
 articolato   in   quattro   qualifiche   che   assumono  le  seguenti
 denominazioni: vice  sovrintendente,  sovrintendente,  sovrintendente
 principale  e  sovrintendente  capo"  con  l'art.  17 ne determina le
 peculiari funzioni, stabilendo che:  "Agli appartenenti al ruolo  dei
 sovrintendenti  sono  attribuite  le qualifiche di agente di pubblica
 sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
   Il  personale  delle  qualifiche  di  vice  sovrintendente   e   di
 sovrintendente,  svolge  mansioni  esecutive richiedenti una adeguata
 preparazione professionale e  con  il  margine  di  iniziativa  e  di
 discrezionalita'  inerente  alle  qualifiche  di  agente  di pubblica
 sicurezza  e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria;  al   suddetto
 personale  puo'  essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti
 in servizio operativo o di piccole unita' operative,  cui  impartisce
 ordini  dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora
 con i propri superiori gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di
 temporanea assenza o impedimento.
   Al  personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a
 quanto  gia'  specificato,  possono   essere   attribuiti   incarichi
 specialistici,  richiedenti  particolari conoscenze e attitudini; non
 puo' essere, altresi', affidato il compito di sostituire i  superiori
 gerarchici  nel  comando di posti di polizia e di unita' equivalenti,
 in caso di temporanea  assenza  o  impedimento,  o  per  esigenze  di
 servizio.
   Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto
 specificato,  sono  attribuite  mansioni  richiedenti una particolare
 preparazione professionale ed il comando di posti  di  polizia  o  di
 unita' equivalenti.
   Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla
 professionalita'   posseduta,  anche  compiti  di  addestramento  del
 personale della Polizia di Stato".
   A fronte di tali compiti e di tali mansioni e' stato attribuito  il
 V  livello retributivo alle prime tre qualifiche e il VI livello alla
 quarta.
   Ben piu' importanti e  delicate  sono  le  mansioni  attribuite  al
 personale   che,   come  i  ricorrenti,  appartiene  al  ruolo  degli
 "ispettori". Tale figura,  introdotta  dalla  legge  n.  121/1981  di
 riforma  dell'Amministrazione della   pubblica sicurezza, si pone tra
 il  ruolo  dei  commissari  e  quello  dei  sovrintendenti   cui   e'
 gerarchicamente  sovraordinato.
    Infatti,  l'art.  26  del  d.P.R.  n. 335/1982 stabilisce che: "Al
 personale del ruolo degli, ispettori sono attribuite le qualifiche di
 agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
   Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo
 degli ispettori sono  diretti  collaboratori  dei  commissari  e  dei
 dirigenti  della  Polizia  di Stato. I vice ispettori e gli ispettori
 svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con
 particolare riguardo ad attivita' investigativa, e possono sostituire
 i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento.
   Gli ispettori possono, altresi', essere preposti alla direzione  di
 unita'   operative   di   carattere  investigativo  con  le  connesse
 responsabilita' per le direttive  e  istruzioni  impartite  e  per  i
 risultati conseguiti.
   Agli  ispettori  principali  e  agli  ispettori  capo,  oltre  alle
 suddette  funzioni,   sono   attribuite   quelle   di   indirizzo   e
 coordinamento  di  piu'  unita'  operative di carattere investigativo
 nell'ambito delle direttive generali, con piena  responsabilita'  per
 l'azione svolta.
   In  caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli
 ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia  autorita'
 locale  di  pubblica  sicurezza,  nella  direzione  di  ufficio  o di
 reparti.  Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione
 alla  professionalita'  posseduta,  compiti  di   formazione   o   di
 istruzione del personale della Polizia di Stato".
   E'  oltremodo  difficile non notare la importante differenza tra le
 funzioni che  gli  ispettori  di  polizia  e  le  categorie  da  essi
 equiparate  sono  chiamati  a  svolgere  e che richiedono una elevata
 professionalita' da quelle attribuite al ruolo dei sovrintendenti, di
 carattere e natura sostanzialmente esecutive.
   Orbene, e' ormai pacifico  in  dottrina  e  in  giurisprudenza  che
 l'assetto dei dipendenti civili dello Stato, cui il nuovo ordinamento
 della  Polizia  di Stato si uniforma, a partire dalla legge 11 luglio
 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo  di
 funzione  che  le  contraddistinguono  in  attuazione  del principio,
 ritenuto in generale consono all'art. 36  della  Costituzione,  della
 tendenziale  corrispondenza  del  trattamento  economico  al  tipo di
 funzioni esercitate, cioe' in base al  criterio  "funzionale"  (Corte
 cost., 3-12 giugno 1991, n. 277).
   Pertanto,  per  il  principio  di  razionalita'  e  di perequazione
 retributiva desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo
 comma, e dell'art.  36, primo comma, della Costituzione, ai due ruoli
 era  stato  attribuito,  dalla  legge  n.  121/1981  e  dal d.P.R. n.
 335/1982, un differente trattamento economico correlato al tipo delle
 funzioni  esercite  o  meglio  ancora  alle   qualifiche   funzionali
 possedute.  E  per  qualifica  funzionale  ormai  pacificamente  deve
 intendersi lo status dell'impiegato derivante  dallo  svolgimento  di
 una specifica funzione.
   E' di palmare evidenza, quindi, che il d.-l. del 7 gennaio 1992, n.
 5,  e  la  legge  di  conversione  n.  216/1992  si  pongono in netto
 contrasto con i principi generali recati dagli artt. 3, 36 e 97 della
 Costituzione in quanto attribuisce un medesimo trattamento  economico
 a dipendenti che svolgono funzioni diverse.
   3.  -  Occorre anche tener presente che il d.-l. n. 5/1992 reca nel
 suo preambolo le ragioni della sua adozione e precisamente:
     il disposto della sentenza della Corte  costituzionale  deI  3-12
 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche
 degli  ispettori  della  Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali
 dell'Arma dei Carabinieri;
     la   straordinaria   necessita'   ed   urgenza    di    perequare
 conseguentemente  i  trattamenti  retributivi  del predetto personale
 dell'Arma  dei  Carabinieri,  in  esecuzione  anche   dei   giudicati
 formatisi nella materia;
     la  necessita'  di  provvedere alla perequazione economica per le
 corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.
   Tuttavia, il contenuto del decreto  va  molto  piu'  in  la'  della
 realizzazione  di  tali  obiettivi in quanto con l'attribuire i nuovi
 livelli al personale del ruolo  dei  sovintendenti  non  si  e'  data
 esecuzione ai giudicati, formatisi in materia, in quanto ne' la Corte
 costituzionale,  ne'  le  giurisdizioni  amministrative  hanno inteso
 censurare la diversa attribuzione del  trattamento  economico  a  due
 distinti  ruoli  sulla  base  delle mansioni esercitate. Anzi si deve
 osservare  che  il  disposto  dell'art.  3  di  tale  decreto  e'  in
 evidentissimo  contrasto  con  il  principio  che con l'equiparazione
 operata si e' voluto riaffermare e cioe' che a  parita'  di  funzioni
 deve corrispondere uguale trattamento economico.
   In  buona sostanza con le disposizioni recate dal d.-l. n. 5/1992 e
 dalla legge di conversione n. 216/1992, mentre da una parte  si  pone
 rimedio  ad  una illegittimita' dovuta alla mancata equiparazione del
 trattamento economico nei confronti di due  categorie  di  dipendenti
 incaricati  di  svolgere  analoghe  mansioni, dall'altra si opera una
 illegittima  equiparazione  di  detto  trattamento  fra   due   ruoli
 (sovrintendenti  e  periti-tecnici  che,  come  sopra  rilevato, sono
 equiparati nei ruoli organici della Polizia di Stato agli  ispettori)
 che  istituzionalmente svolgono funzioni differenti; il che significa
 violare ugualmente i principi recati dagli artt. 3,  36  e  97  della
 Costituzione.
   4.  -  Ed  ancora piu' palese e rilevante e' l'illegittimita' della
 disposizione contenuta nell'art. 4  del  d.-l.  n.  5/1992  il  quale
 stabilisce  che:  "Al personale del ruolo degli ispettori provenienti
 dal ruolo dei sovrintendenti e' attribuito il  trattamento  economico
 piu'  favorevole  tra quello in godimento e quello spettante, a norma
 dell'art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della
 nomina nel ruolo degli ispettori".
   Con tale disposizione si e' creata una  evidente  frattura  tra  il
 personale  che  godeva  dello  stesso trattamento economico in quanto
 svolgeva le  medesime  funzioni  essendo  inquadrato  nella  medesima
 qualifica.
   Ne' si comprendono i motivi di tale trattamento di favore riservato
 al  personale  del  ruolo  degli  ispettori provenienti dal ruolo dei
 sovraintendenti se e' vero, come ormai e' considerato pacifico, che a
 mansioni uguali deve conseguire uguale retribuzione.
   Come e' agevole rilevare, il decreto-legge n. 5/1992 e la legge  di
 conversione  n.  216/1992  per  ben  due  volte  violano  i  principi
 costituzionali piu' volte  sopra  richiamati:  una  prima  volta  con
 l'art.  3 il quale in pratica attribuisce ai sovrintendenti lo stesso
 trattamento  economico  riservato  al personale appartenente al ruolo
 degli ispettori che svolgono mansioni diverse e  superiori  a  quelle
 espletate  dai  primi;  una seconda volta con l'art. 4 attribuendo un
 trattamento diverso ad omogenea categoria dei dipendenti che svolgono
 le medesime mansioni.
   Nelle  conclusioni  si  chiede  che  sia   riconosciuto,   in   via
 principale,  il  diritto dei ricorrenti al ripristino della posizione
 sopraordinata,  sia  sotto  l'aspetto  giuridico  che  sotto   quello
 economico,  del  ruolo degli ispettori ed equiparati cui appartengono
 nei confronti di quello dei sovrintendenti al quale,  invece,  almeno
 economicamente,  e'  stato  di  fatto equiparato dal decreto-legge n.
 5/1992,  e  dalla  legge  di  conversione  n.  216/1992,  o,  in  via
 subordinata,  ritenere  non  manifestamente  infondata e rilevante ai
 fini del decidere l'eccezione di illegittimita' costituzionale  degli
 artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5/1992, convertito, con modificazioni, nella
 legge  n.  216/1992,  con  riferimento  agli  artt.  3, 36 e 97 della
 Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con ogni
 conseguenziale statuizione di legge anche in  ordine  alle  spese  di
 giudizio.
   L'amministrazione  intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce
 al ricorso rilevando che il presunto appiattimento  del  ruolo  degli
 ispettori  rispetto  ad altre categorie della Polizia di Stato non e'
 stato l'effetto di un arbitrario intervento del  legislatore,  bensi'
 il logico sviluppo di un preciso indirizzo dato al legislatore stesso
 dalla Corte costituzionale, che ha mosso serie critiche alla legge n.
 121/1981  proprio ove riconosceva una posizione di incomparabilita' e
 di supremazia agli appartenenti al ruolo ispettori della  Polizia  di
 Stato  ed osservando, inoltre, che la legge n. 216/1992 ha previsto i
 meccanismi necessari per far fronte  ad  eventuali  scompensi  creati
 dalla  complessa  vicenda  giudiziaria  che  ha dato causa alla legge
 stessa;  (attuazione  dell'apposita  delega  di   cui   all'art.   3,
 successivamente  prorogata,  da  ultimo,  con  l'art. 16 del d.-l. 26
 febbraio 1994, n.   134, la quale,  mantenendo  un  quadro  normativo
 omogeneo fra le varie Forze di Polizia, consente di effettuare quegli
 adeguamenti  che  siano  necessari  ai rispettivi ordinamenti di tali
 Forze, nell'ambito di prestabilite risorse finalizzate al particolare
 scopo).
   Diversamente,  ad  avviso  della  difesa  erariale, qualunque altra
 soluzione, compresa quella  richiesta  dai  ricorrenti,  risulterebbe
 illegittima.
   Infatti,  esclusa ovviamente la possibilita' di un ripristino della
 vecchia  normativa  della  legge  121/1981,  ormai  caducata,  nessun
 giudice,  cosi'  come  dichiarato  dalla  stessa Corte costituzionale
 nella propria sentenza n. 277/1991, puo' creare dal nulla  una  nuova
 norma,  quale  sarebbe la disposizione invocata dai ricorrenti intesa
 ad attribuire  agli  appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori  della
 Polizia  di  Stato  un  trattamento  economico superiore a quello dei
 sovrintendenti; e cio' in quanto in nessuna disciplina vigente esiste
 un criterio tecnico utile ad attuare  una  simile  pretesa,  come  e'
 confermato  dal  fatto  che  neanche  il  ricorso  indica un criterio
 concreto.
   Nel  far  presente,  infine,  che  il  Governo  ha  comunque   gia'
 provveduto  a  ripristinare  una  differenziazione retributiva tra il
 personale del ruolo degli ispettori e gli appartenenti al  ruolo  dei
 sovraintendenti  mediante l'emanazione del d.-l. 8 marzo 1994, n 156,
 successivamente prorogato (art. 3), che ha  reiterato  il  precedente
 decreto-legge  n.  3/1993,  prevedendo  la  concessione  ai  suddetti
 ispettori, ai fini perequativi,  di  scatti  retributivi,  la  difesa
 dell'amministrazione conclude per il rigetto del gravame.
   All'odierna   udienza   il  ricorso  e'  stato  introitato  per  la
 decisione.
                             D i r i t t o
   1. - I ricorrenti, tutti inquadrati in  una  delle  qualifiche  del
 ruolo  degli ispettori o equiparati della Polizia di Stato pretendono
 - secondo quanto emerge dall'esposizione in fatto  -  un  trattamento
 economico-retributivo  superiore a quello dei sovrintendenti ritenuto
 fondato su una maggiore  professionalita'  e  specializzazione  delle
 funzioni  loro  attribuite  dalla  legge,  con  particolare  riguardo
 all'attivita' investigativa da essi svolta, rispetto  alle  mansioni,
 in prevalenza esecutive, riconosciute ai medesimi sovrintendenti.
   Di   conseguenza,   gli   istanti,   sollevano   la   questione  di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l.  7  gennaio
 1992,  n.  5, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216/1992,
 nella  parte  in  cui  tali   disposizioni   non   riconoscono   agli
 appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori o equiparati il trattamento
 economico corrispondente ad un  livello  di  stipendio  piu'  elevato
 rispetto   a   quello  attribuito  agli  appartenenti  al  ruolo  dei
 sovrintendenti.
   2. - Il collegio ritiene,  preliminarmente,  che  non  debba  darsi
 luogo,   almeno   nell'attuale   fase,  ad  alcuna  integrazione  del
 contraddittorio nei confronti della generalita'  dei  sovrintendenti,
 giacche'  il  ricorso  in  esame  e' rivolto essenzialmente non tanto
 contro  la  progressione  dei  sovrintendenti  nella   qualifica   di
 ispettore,   quanto   piuttosto   contro  la  mancata  qualificazione
 economico retributiva dei medesimi ispettori ed equiparati nel quadro
 del nuovo assetto operato con le norme censurate, ed in questo  senso
 il  gravame  e'  stato  considerato  dalla  Sezione  con  riguardo ai
 prospettati risvolti di costituzionalita'.
   Nel  merito del ricorso, il collegio ritiene, in accoglimento delle
 questioni formulate dagli  interessati;  di  sollevare  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3 e 4 del d.-l. 7 gennaio
 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge  n.  216/1992,
 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   3.  -  Deve  rilevarsi,  inoltre,  che  la pretesa degli istanti e'
 ancora attuale, dal momento che il loro  interesse  ad  ottenere  dal
 giudizio  adito  una  decisione  favorevole  non  e'  venuto meno per
 effetto del d.lgs. 12 maggio 1995,  n.  197  (emanato  in  attuazione
 della delega al Governo di cui all'art. 3 della legge n. 216/1992).
   Infatti  il  piu'  recente testo normativo, come, d'altra parte, il
 precedente d.-l. 6 maggio 1994, n.  271,  convertito  nella  legge  6
 luglio  1994,  n.  433,  non  appare abbia eliminato la situazione di
 sperequazione economica esistente  nell'ambito  del  personale  sopra
 menzionato  appartenente  al  Corpo della Polizia di Stato e, in ogni
 caso, non ha risolto la questione prospettata dagli  interessati  per
 il periodo precedente alla sua pubblicazione, nel quale si e' appunto
 verificata  e  consolidata  la  lamentata lesione nei confronti della
 posizione giuridica soggettiva dei  medesimi.
   4. - La questione sollevata dagli istanti con riguardo  agli  artt.
 3,  36  e  97  della  Costituzione  si  presenta,  poi, rilevante nel
 giudizio in corso e non manifestamente infondata.
   4.1. - E', innanzitutto, rilevante  ai  fini  della  decisione  del
 ricorso.
   Infatti,  in  relazione  al  primo  aspetto, deve osservarsi che le
 richieste    dei    ricorrenti,    incentrate    sulla    sostanziale
 irragionevolezza del nuovo sistema impiantato con le norme contestate
 e  sul  declassamento  della  funzione  assegnata  agli  ispettori ed
 equiparati,  essendo  derivanti  da  un  provvedimento  a   carattere
 legislativo,  non  potrebbero essere accolte da questo tribunale, non
 essendo  attribuito  al  sistema  giurisdizionale  alcun  potere   di
 disapplicazione degli atti aventi forza legislativa.
    Deve,  inoltre,  osservarsi  che  nella  fattispecie  in  esame il
 Ministero dell'interno non aveva, comunque, il potere  di  accogliere
 la  pretesa  dei  ricorrenti  atteso che a cio' era di impedimento la
 nuova disciplina di cui alla legge n. 216/1992,  di  conversione  del
 d.-l.  n. 5/1992, che aveva riconosciuto - allo scopo di procedere ad
 un effettiva  equiparazione  economico-funzionale  dei  sottufficiali
 dell'Arma  di  Carabinieri alle altre Forze dell'ordine attraverso la
 loro inclusione nelle tabelle delle  qualifiche  di  appartenenza  al
 ruolo degli ispettori della P.d.S. - ai sovrintendenti della medesima
 Polizia  di  Stato  gli  stessi  livelli retributivi degli ispettori,
 ferma restando,  comunque,  la  diversita'  tra  i  due  ruoli  delle
 rispettive funzioni.
   Il   collegio,   peraltro,   senza   la   previa   declaratoria  di
 incostituzionalita' delle denunciate norme, non potrebbe esaminare ed
 apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate  dai  ricorrenti,  se
 non  operando  la  disapplicazione,  non  consentitagli, di una legge
 vigente.
   4.2. - La questione e' anche non manifestamente infondata,  e  cio'
 per contrasto sia con l'art. 97 che con gli artt. 3 e 36 Cost.
   Relativamente all'art. 97, la sezione osserva che il buon andamento
 ivi  indicato  sia  un  principio  generale dell'ordinamento che deve
 ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della p.a., nel  senso  che
 questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge,
 deve  tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica
 amministrazione in modo tale da potere soddisfare  nel  migliore  dei
 modi gli interessi pubblici in attribuzione.
    Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che hanno
 determinato l'emanazione  del  decreto-legge  n.  5/1992,  convertito
 nella  legge  n.  26/1992,  le  premesse  di tale atto legislativo si
 radicano nella sentenza della Corte costituzionale n.  277  del  1991
 che  aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121
 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna  equiparazione  tra
 gli   ispettori   della  Polizia  di  Stato  e  i  sottufficiali  dei
 carabinieri, che la sentenza stessa riteneva invece sia pure in parte
 esistente.
   Queste essendo le premesse, sarebbe  stato  logico  attendersi  una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando l'omissione esistente.
   Invece,  con  citato  decreto-legge  si  e'  dato   luogo   ad   un
 annullamento  di  ogni  differenza  tra il ruolo dei sovrintendenti e
 quello degli ispettori operando un autentico appiattimento tra i  due
 ruoli.
   L'intervento   legislativo   del   1992,   conseguente  alla  sopra
 richiamata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  277/1991,  ha
 determinato,   pertanto,  non  solo  una  parificazione  indebita  di
 carattere economico fra sovrintendenti e ispettori  del  Corpo  della
 P.d.S.,  ma  anche  uno  stravolgimento  delle  rispettive posizioni,
 prevedendo,  addirittura,  nei  confronti   dei   sovrintendenti   il
 possibile  conseguimento  di  un  trattamento  economico  anche  piu'
 favorevole rispetto a quello attribuito agli ispettori o equiparati.
   Il problema essenziale  che  fa  dubitare  della  costituzionalita'
 dell'intervento legislativo in questione, concerne, in definitiva, il
 fatto  che  lo  stesso,  non ponendosi come modificativo dei principi
 organizzatori che  avevano  costituito  il  motivo  ispiratore  della
 riforma  della P.d.S., ma essendo limitato alla sola perequazione del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  menzionata  sentenza  n.  277/1991  Cost., abbia poi
 proceduto ad una modifica sostanziale di quei principi.
   Il risultato concreto che ne e' scaturito, completamente  privo  di
 giustificazione,   e'   stato,   quindi,   quello  di  attribuire  ai
 Sovrintendenti - in posizione subordinata rispetto agli  ispettori  e
 con   compiti   e  responsabilita'  inferiore  rispetto  a  quella  a
 quest'ultimi riconosciuti,  secondo  quando  emerge  dalla  normativa
 richiamata  nell'esposizione in fatto (cfr. artt. 16-26 del d.P.R. n.
 335/1982) e da quella successiva di cui al d.lgs. n. 197/1995  -  una
 retribuzione  pari,  e  in certi casi, addirittura superiore a quella
 attribuita agli ispettori,  pur  essendo  quest'ultimi  sovraordinati
 funzionalmente e gerarchicamente.
   Sulla  base  di quanto ora evidenziato, appare chiara la violazione
 oltre che dell'art. 97, come sopra accennato, anche degli artt.  3  e
 36  della Costituzione, giacche' gli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5/1992,
 convertito nella legge n. 216/1992, hanno posto certamente in  essere
 una   disparita'   di   trattamento   non   soltanto  tra  dipendenti
 appartenenti a ruoli  collocati  in  differenti  livelli  retributivo
 funzionali,  ma  anche  nell'ambito  di soggetti iscritti allo stesso
 ruolo e incaricati di espletare  identiche  funzioni  (cfr.,  in  tal
 senso, t.a.r. Toscana, 1 luglio 1997, n. 292).
   In    conclusione,    dovendosi   ritenere   violati   i   principi
 costituzionali  di  buon  andamento  ed  imparzialita'    dell'azione
 amministrativa,   di   uguaglianza  e  ragionevolezza  e,  anche,  di
 perequazione retributiva, la dedotta  questione di  costituzionalita'
 deve reputarsi rilevante e non manifestamente infondata.
   Il  giudizio  va,  quindi, sospeso, in attesa della soluzione della
 questione di legittimita' costituzionale  sollevata  da  parte  della
 Corte costituzionale.