IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 856/86 proposto da Accarisi Serena, Bonora Giampaolo, Ginocchini Bruno, Rondelli Adriano, Ligabue Guido, Pontillo Pierluigi, Grandi Giovanni, Zanini Maurizia, Venturelli Massimo, Giunchedi Gioietta, Corticelli Stefano, Roversi Maria Grazia, Innocenti Mauro, Schiff Laura, Sani Stefania, Corradini Giulio e Resta Claudia; sul ricorso n. 1073/86, proposto da Mattiussi Paolo; sul ricorso n. 1074/86, proposto da Caruso Pietro; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Brentazzoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Bologna, strada Maggiore n. 24; Contro la regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio; Per l'annullamento della deliberazione della g.r. n. 81 del 21 gennaio 1986, recante criteri per l'applicazione dell'art. 32 delle l.r. n. 26 del 20 luglio 1973; E per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale o, subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianita' pari al 100% di quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni pure se diverse da quella di provenienza, e cosi' di conseguire i benefici economici tutti connessi a detto riconoscimento, da computarsi con riferimento ai criteri del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica e del salario di anzianita', indicati dagli artt. 12 e 13 della l.r. n. 11/1984, con la maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici I.s.t.a.t., dalle singole scadenze al saldo; E per la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme tutte di cui risulti debitrice per il titolo di cui sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici I.s.t.a.t., dalle singole scadenze sino al saldo; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie pretese; Visti gli atti tutti delle cause; Designato relatore, per la pubblica udienza del 2 marzo 1995, il cons. dott. Domenico Lundini; Udito all'udienza stessa l'avv. Bagala', in sostituzione dell'avv. Brentazzoli, per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o 1. - Con gli odierni menzionati atti di gravame i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, nella specie della violazione e falsa applicazione di disposizioni normative e di principi generali, nonche' per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorieta' di comportamento della p.a., ed affidando, in via ipotetica e subordinata, l'accoglimento dell'azionata pretesa ad una duplice questione di incostituzionalita' di norme regionali applicate nella circostanza, dedotta con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. In sintesi, gli istanti lamentano, con due distinti motivi di doglianza, che illegittimamente amministrazione regionale avrebbe ritenuto applicabile, nei loro confronti, l'art. 32 della l.r. n. 26 del 20 luglio 1973, con il conseguente riconoscimento, agli effetti economici, di un'anzianita' pari al 50% del periodo di servizio pre-ruolo prestato presso pubbiche amministrazioni, con mansioni corrispondenti o propedeutiche alla qualifica di inquadramento nei ruoli regionali acquisita per pubblico concorso. 2. - Sostengono invece i ricorrenti che l'art. 12, l.r. n. 11/1984 ha imposto la valutazione, per intero, a favore dei dipendenti regionali, anche se assunti dopo il 31 dicembre 1982, di tutti gli anni di servizio prestati nell'ambito di rapporti di pubblico impiego, compresi quelli resi presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni. La valutazione totale dell'anzianita' di servizio gia' era del resto, assumono, principio immanente nell'ordinamento regionale ex art. 112, l.r. n. 25/1973 ed art. 7 l.r. n. 30/1982. Il principio invocato trova anche fondamento nell'art. 199 t.u. n. 3/1957 e nella l.r. n. 27/1985 il cui art. 29 ha chiarito che, in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso da parte di personale che abbia prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, e' conservato il trattamento economico di anzianita' eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza. La deliberazione impugnata si pone poi anche in contrasto col divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici dipendenti (art. 227 t.u. n. 383/1934) La ratio di tale principio, avente portata generale, e' quella di evitare che mutamenti di status determinino diminuzione del livello economico raggiunto dal pubblico dipendente. Quantomeno, infine, i benefici rivendicati dai ricorrenti avrebbero dovuto essere loro riconosciuti del 31 dicembre 1985, data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1985 il cui art. 29, come gia' detto, ha stabilito il principio del totale riconoscimento dell'anzianita' maturata presso l'amministrazione di provenienza. L'efficacia di tale legge invero non puo' essere limitata ai dipendenti assunti dal 31 dicembre 1985. Ove poi si ritenesse che gli artt. 10, 12, 13 della l.r. n. 11/1984 sono applicabili solo al personale assunto prima del 31 dicembre 1982 e non anche a quello immesso in ruolo tra tale data e quella d'entrata in vigore della l.r. n. 27 del 1985, ne conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale della normativa richiamata, per contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con quelli della giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon funzionamento della p.a. (artt. 36 e 97 Cost.). Per le stesse ragioni dovrebbe altresi' sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dellart. 29, l.r. n.27/1985, ove tale norma dovesse essere intesa come dettata al fine di regolare il trattamento economico dei soli dipendenti regionali entrati in ruolo a far tempo dal 31 dicembre 1985. 3. - Alcuni dei ricorrenti poi (particolarmente quelli proponenti i ricorsi 1073 e 1074 del 1986) provengono da rapporti a tempo determinato presso la stessa regione Emilia-Romagna, ex art. 61, statuto regionale. Costoro lamentano tra l'altro (a parte quanto gia' sopra rilevato), che a far tempo dell'inquadramento in ruolo, sono stati privati di ogni emolumento connesso all'anzianita' maturata in veste di personale incaricato; percepiscono il solo stipendio iniziale del livello di inquadramento; non hanno neppure percepito la somma maturata a titolo di "salario di anzianita'" con riferimento al biennio 1983/1984. Richiamano dunque, nel senso ed ai fini del totale riconoscimento dell'anzianita' gia' maturata, l'art. 2, l.r. n. 41/1978; l'art. 56, quinto comma, della l.r. n. 2/1979, gli artt. 9 e 21 della l.r. n. 9/1981, l'art. 47, settimo comma, della l.r. n. 12/1979. Prospettano anche la contraddittorieta' della posizione dell'Amministrazione regionale che ha ritenuto non irrilevante, in relazione al prescritto periodo di prova, il periodo di attivita' prestato dagli interessati medesimi nella veste di incaricati a tempo determinato. L'esistenza di un nesso di continuita' tra servizio di ruolo e quello svolto come incaricati presso la Regione sarebbe anche dimostrato dalle disposizioni di legge (art. 6, l.r. n. 2/1983) che hanno ammesso detto personale a partecipare ai concorsi, dei quali sono poi risultati vincitori, anche in presenza del superamento del prescritto limite d'eta'. Inoltre, per le ipotesi in cui l'ingresso in ruolo di tali ricorrenti ha coinciso con il passaggio degli stessi ad altra qualifica funzionale, il riconoscimento intero dell'anzianita' maturata conseguirebbe all'applicazione dell'art. 27, l.r. n. 11/1984 il quale stabilisce che in detti casi il beneficio economico da attribuire consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso. 4. - Con sentenza dell'8 luglio 1994 sono stati disposti incombenti istruttori, cui ha ottemperato la p.a. Hanno fatto seguito ulteriori memorie difensive dei ricorrenti. Alla pubblica udienza del 2 marzo 1995 le cause sono state poste in decisione. D i r i t t o I - Il collegio, come da separata sentenza, ha proceduto alla riunione dei tre ricorsi indicati in epigrafe, in quanto parzialmente connessi dal punto di vista soggettivo e comunque tutti rivolgenti identiche questioni di fondo. II - I ricorrenti sono dipendenti regionali immessi giuridicamente in ruolo, per pubblico concorso, in momenti diversi, ma tutti in un arco di tempo compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985. Con la delibera oggetto d'impugnativa l'amministrazione regionale ha stabilito d'applicare, nei confronti del proprio personale vincitore, come appunto i ricorrenti, di pubblico concorso e proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da rapporti non di ruolo instaurati con la stessa regione ex art. 61 dello statuto regionale all'epoca vigente - ove assunto in ruolo nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985 - l'art. 98 della l.r. Emilia-Romagna n. 25/1973 come sostituito dall'art. 32 della l.r. n. 26 del 20 luglio 1973, con conseguente riconoscimento, agli interessati, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, di un'anzianita' pari al 50% di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza, con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono immessi. Sostanzialmente l'amministrazione ritiene che il personale in questione debba essere escluso dal beneficio della valutazione, ai fini di cui sopra, dell'intera anzianita' di servizio pregressa comunque maturata presso pubbliche amministrazioni (beneficio che spetterebbe infatti, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 11 dell'8 marzo 1984, al solo personale regionale in servizio al 31 dicembre 1982) nonche' dall'ambito di applicabilita' dell'art. 29 della l.r. 12 dicembre 1985, n. 27, norma la quale, nello stabilire la conservazione del trattamento economico di anzianita' maturato presso l'amministrazione di provenienza, si riferirebbe soltanto al personale regionale assunto (per pubblico concorso) dopo l'entrata in vigore della detta legge. I ricorrenti rivendicano invece il riconoscimento totale, ai fini economici, dei servizi precedenti, postulando l'applicabilita' degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 11/1984 anche al personale entrato in ruolo dopo il 31 dicembre 1982 e sostengono comunque che i benefici economici da essi maturati durante i precedenti servizi presso altre pubbliche amministrazioni o in rapporti pre ruolo alle dipendenze, della regione medesima dovrebbero essere loro riconosciuti quantomeno a far tempo dall'entrata in vigore della l.r. n. 27/1985, e cioe' dal 31 dicembre 1985. III - Tanto premesso, ritiene il collegio che il riferito quadro normativo sia stato interpretato, dall'intimata amministrazione regionale, in maniera esatta ed appropriata. Invero, per cio' che concerne anzitutto l'art. 12 della menzionata l.r. n. 11 del 1984, il quale ai fini della determinazione del trattamento economico, prevede il riconoscimento, per intero, dei servizi pregressi resi alle dipendenze dello Stato, enti pubblici, enti locali e regioni, trattasi effettivamente di norma non a carattere permanente ma da applicarsi solamente a quanti si trovavano in servizio alle dipendenze della Regione alla data del 1 gennaio 1983 (vedi, per una fattispecie analoga, C.S., VI, n. 724 del 25 ottobre 1991). A tale conclusione conducono diverse considerazioni. Anzitutto, dal punto di vista testuale, non puo' permettersi che si tratta della determinazione di nuovi livelli retributivi (cfr. ultimo comma della norma in questione): il che presuppone l'esistenza di un "vecchio" livello e quindi di un rapporto gia' in atto con relativo trattamento stipendiale a carico della medesima amministrazione. Diversamente non avrebbe senso la distinzione tra "vecchio" e "nuovo" livello stipendiale. In secondo luogo deve rilevarsi che lo stesso art. 12, nella lett. a), si occupa della valutazione di servizi maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio, e tale riequilibrio va effettuato con riferimento al 31 dicembre 1982; sicche' deve ritenersi che ci si voglia riferire al personale in servizio a tale data. In terzo luogo va osservato che soltanto il successivo art. 13 della l.r. n. 11/1984 si occupa anche del personale assunto dopo il 1 gennaio 1983, ma cio' al fine di riconoscere ad esso il solo salario di anzianita' stabilito a decorrere da tale data ed in proporzione ai mesi trascorsi in servizio al 1 gennaio 1985. Non si parla in tale norma (come invece si fa nel precedente art. 12) di servizi svolti presso altre pubbliche amministrazioni; sicche', riguardando, entrambe le dette norme, il c.d. "salario di anzianita'", se la ratio di esse fosse stata quella di estendere tale beneficio - in caso di personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 - ai servizi prestati precedentemente a quello relativo alla nomina in ruolo alle dipendenze della Regione, non si vede, da un lato, perche' l'art. 13 non lo avrebbe stabilito espressamente e, dall'altro, perche' l'art. 12 non si sarebbe anch'esso occupato, esplicitamente e chiaramente, di tale stesso personale. Piu' in generale ed al di la' dei rilievi di ordine testuale, va osservato che l'art. 12 appare funzionalizzato all'inquadramento alla data del 1 gennaio 1983, cosi' presupponendo un rapporto in atto alla stessa data con la medesima amministrazione. Ne' a tali conclusioni e' d'ostacolo l'art. 10 della legge in questione che, nello stabilire il trattamento economico al 1 gennaio 1983 del personale regionale (indicato senza distinzioni), parla anche del salario di anzianita' di cui agli artt. 12 e 13 della legge stessa, dal momento che tale disposizione indica genericamente tutte le varie voci retributive (stipendio, salario d'anzianita', ind. int. speciale, indennita' e compensi vari) previste dall'accordo di lavoro, ma la spettanza di ciascuna di esse, nei singoli e diversi casi, va stabilita tenendo conto delle specificazioni enucleabili dai vari articoli che espressamente riguardano e disciplinano ciascuna delle dette componenti stipendiali. IV - Quanto all'art. 29, secondo comma, della l.r. 12 dicembre 1985, n. 27, tale disposizione, nello stabilire che "in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche amministrazioni, e' conservato al medesimo il trattamento economico di anzianita' eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza", si riferisce, ad avviso di questo Collegio, al solo personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Cio' in assenza di elementi testuali e logici da cui se ne possa inferire un'efficacia retroattiva. La legge di cui trattasi disciplina invero, ex novo, requisiti e procedimenti di accesso ai ruoli regionali attraverso concorsi, nonche' il conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello statuto regionale. In correlazione con tale disciplina stabilisce poi, all'art. 29, ipotesi di mantenimento del trattamento economico di anzianita' per coloro che siano stati assunti o incaricati in esito alle relative procedure da essa legge regolate o modificate. V - Deve quindi ritenersi che effettivamente al personale assunto in ruolo per pubblico concorso dalla Regione dopo il 31 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1985, proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da rapporti d'incarico ex art. 61 dello statuto regionale debba essere applicato (nel secondo caso in virtu' del richiamo operato dall'art. 47 della l.r. n. 12 del 23 aprile 1979) l'art. 32 della l.r. n. 26 del 1973 con riconoscimento solo parziale, ai fini economici, dell'anzianita' pregressa. Il che porterebbe inevitabilmente, nella fattispecie all'esame, al rigetto dei ricorsi proposti dagli interessati (non potendosi in senso contrario nemmeno valorizzare la diversa normativa invocata dai ricorrenti: artt. 112 e 114 della l.r. n. 25/1973, art. 7 l.r. n. 30/1982, art. 2, l.r. n. 41/1978, art. 56, l.r. n. 12/1979, trattandosi di disciplina specifica per ipotesi e fattispecie peculiari e diverse da quelle relative agli istanti). VI - Senonche' il collegio, in parte secondo quanto prospettato in via subordinata dai ricorrenti ed in parte d'ufficio, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle ridette norme (artt. 12 e 13; l.r. Emilia-Romagna n. 11 dell'8 marzo 1984; art. 29, l.r. Emilia-Romagna n. 27 del 12 dicembre 1985; art. 47, l.r. 23 aprile 1979, n. 12 e art. 98, l.r. n. 25/1973 come sostituito dall'art. 32 della l.r. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26), per il seguente ordine di considerazioni. Gli artt. 12 e 13 della l.r. n. 11/1984 e l'art. 29 della l.r. n. 27/1985 si pongono anzitutto in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella parte in cui limitano al solo personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianita' di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli stessi del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro ambito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985. Ne' appare giustificata al collegio la detta disparita' di trattamento in ragione della diversa data di assunzione dei dipendenti regionali esclusi dai benefici, atteso che si tratta pur sempre (o quantomeno non e' escluso che cio' possa avvenire) di servizi pregressi prestati in ogni caso nei medesimi periodi temporali, sicche' appaiono illogiche previsioni normative atte a differenziare posizioni da questo punto di vista completamente omogenee. D'altro canto la disposizione di cui all'art. 12 menzionato, neppure appare giustificata, per i dipendenti gia' in ruolo al 31 dicembre 1982, da un particolare collegamento delle loro anzianita' precedenti col servizio in atto presso la regione, considerata l'ampia latitudine di considerazione della vasta gamma di servizi pregressi che devono intendersi valorizzati dalla citata norma (presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni, di ruolo e non di ruolo ed anche se resi al di fuori di ogni collegamento propedeutico e/o di derivazione-trasformazione rispetto all'impiego regionale). Ne' la diversificazione e la penalizzazione dei dipedenti assunti dopo il 31 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1985 puo' trovare razionale giustificazione nell'accesso di essi in ruolo per pubblico concorso, atteso che tale stessa circostanza e' possibile e non esclusa anche nel caso dei beneficiari dell'art. 12, l.r. n. 11/1984, mentre e' espressamente prevista nelle ipotesi di cui all'art. 29, l.r. n. 27/1985. Le denunciate disposizioni appaiono poi anche in contrasto con artt. 36 e 97 della Costituzione atteso che la valutazione, per il solo personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985, del 50% dell'anzianita' precedente maturata in mansioni corrispondenti o propedeutiche a quelle regionali, contrasta col principio della giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, garantiti dalle dette norme costituzionali. Cio' anche in considerazione del fatto che al personale di cui trattasi, col limitato suddetto riconoscimento, non appare nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza (maturato economico). E' altresi' sospetta d'incostituzionalita', ad avviso del collegio, l'art. 32 della l.r. n. 26 del 1973, dal momento che tale norma - applicata nella specie ai ricorrenti - riconoscendo, ai fini del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, un'anzianita' pari soltanto al 50% di quella risultante dal servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza (per di piu' col limite della valorizzazione dei soli servizi resi con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle della qualifica regionale d'immissione), non assicura e garantisce nemmeno la conservazione del c.d. "maturato economico", ponendosi quindi in contrasto col divieto della reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, divieto sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 e da altre analoghe norme statali, da ritenersi quindi principio fondamentale delle leggi dello Stato, con conseguente violazione da parte della detta norma regionale dell'art. 117 della Costituzione che impone, appunto, il limite, in sede di legislazione regionale, dei principi fondamentali delle leggi statali. Nella specie appare poi particolarmente evidente l'incostituzionalita', ad avviso di questo tribunale, secondo la prospettazione gia' esposta, del citato art. 32 in relazione all'ipotesi specifica di coloro tra i ricorrenti che provengono da precedente incarico, ex art. 61 statuto regionale, alle dipendenze della regione Emilia-Romagna, trattandosi in questo caso di personale nemmeno proveniente da altra pubblica amministrazione, bensi' da un rapporto gia' intrattenuto con la medesima regione Emilia-Romagna, in posizione parificata (cfr. artt. 9 e 21, ultimo comma, della l.r. 3 marzo 1981, n. 9, nonche' art. 18, l.r. 12 dicembre 1985, n. 27), quanto a trattamento giuridico-economico, a quella del personale regionale di ruolo. Per questa categoria di dipendenti e' coinvolto, per le ragioni anzidette, nel sospetto d'incostituzionalita', anche l'art. 47 della l.r. n. 12/1979 che estende l'applicabilita' dell'art. 32 della l.r. n. 26/1973 agli incaricati nominati in ruolo. VII - Per le considerazioni, nei termini e limiti suesposti, appare dunque rilevante e non manifestatamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della l.r. Emilia-Romagna n. 11/1984, 29 della l.r. n. 27/1985, 32 della l.r. n. 26/1973 e 47 della l.r. n. 12/1979. Il collegio ritiene quindi che le citate norme vadano sottoposte all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione dei giudizi in corso