IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 856/86 proposto
 da Accarisi Serena,  Bonora  Giampaolo,  Ginocchini  Bruno,  Rondelli
 Adriano,  Ligabue  Guido, Pontillo Pierluigi, Grandi Giovanni, Zanini
 Maurizia, Venturelli Massimo, Giunchedi Gioietta, Corticelli Stefano,
 Roversi Maria Grazia, Innocenti Mauro, Schiff Laura,  Sani  Stefania,
 Corradini Giulio e Resta Claudia;
     sul ricorso n. 1073/86, proposto da Mattiussi Paolo;
     sul   ricorso  n.  1074/86,  proposto  da  Caruso  Pietro;  tutti
 rappresentati   e   difesi   dall'avv.   Giovanni   Brentazzoli    ed
 elettivamente  domiciliati presso lo studio del medesimo, in Bologna,
 strada Maggiore n. 24;
   Contro  la  regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del   Presidente
 pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
   Per  l'annullamento  della  deliberazione  della  g.r. n. 81 del 21
 gennaio 1986, recante criteri per l'applicazione dell'art.  32  delle
 l.r. n. 26 del 20 luglio 1973;
   E  per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere, a far
 tempo dalla data  di  inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale  o,
 subordine,  dal  31 dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianita'
 pari al 100% di quella relativa  al  servizio  dagli  stessi  svolto,
 anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre
 pubbliche amministrazioni pure se diverse da quella di provenienza, e
 cosi'  di  conseguire  i  benefici  economici  tutti connessi a detto
 riconoscimento,  da  computarsi  con  riferimento  ai   criteri   del
 riequilibrio  tra  anzianita' economica ed anzianita' giuridica e del
 salario di anzianita', indicati dagli artt. 12 e  13  della  l.r.  n.
 11/1984, con la maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria
 secondo gli indici I.s.t.a.t., dalle singole scadenze al saldo;
   E  per  la  condanna  dell'amministrazione  intimata al pagamento a
 favore dei ricorrenti delle somme tutte di cui risulti debitrice  per
 il  titolo di cui sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria
 secondo gli indici I.s.t.a.t., dalle singole scadenze sino al saldo;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a  sostegno  delle
 proprie pretese;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Designato  relatore,  per  la pubblica udienza del 2 marzo 1995, il
 cons. dott. Domenico Lundini;
   Udito all'udienza stessa l'avv. Bagala', in sostituzione  dell'avv.
 Brentazzoli, per i ricorrenti;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1.  - Con gli odierni menzionati atti di gravame i ricorrenti hanno
 impugnato  il  provvedimento  specificato  in  epigrafe,  chiedendone
 l'annullamento per violazione di legge, nella specie della violazione
 e   falsa  applicazione  di  disposizioni  normative  e  di  principi
 generali, nonche' per  eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  della
 contraddittorieta'  di comportamento della p.a., ed affidando, in via
 ipotetica e subordinata, l'accoglimento dell'azionata pretesa ad  una
 duplice questione di incostituzionalita' di norme regionali applicate
 nella  circostanza,  dedotta  con  riferimento  agli artt. 3, 36 e 97
 della Costituzione.
   In sintesi, gli istanti  lamentano,  con  due  distinti  motivi  di
 doglianza,  che  illegittimamente  amministrazione  regionale avrebbe
 ritenuto applicabile, nei loro confronti, l'art. 32 della l.r. n.  26
 del  20  luglio 1973, con il conseguente riconoscimento, agli effetti
 economici, di un'anzianita' pari  al  50%  del  periodo  di  servizio
 pre-ruolo  prestato  presso  pubbiche  amministrazioni,  con mansioni
 corrispondenti o propedeutiche alla qualifica  di  inquadramento  nei
 ruoli regionali acquisita per pubblico concorso.
   2.  - Sostengono invece i ricorrenti che l'art. 12, l.r. n. 11/1984
 ha imposto la  valutazione,  per  intero,  a  favore  dei  dipendenti
 regionali,  anche  se  assunti dopo il 31 dicembre 1982, di tutti gli
 anni  di  servizio  prestati  nell'ambito  di  rapporti  di  pubblico
 impiego,  compresi  quelli  resi presso lo Stato, enti pubblici, enti
 locali e regioni.
   La valutazione totale dell'anzianita'  di  servizio  gia'  era  del
 resto,  assumono,  principio  immanente nell'ordinamento regionale ex
 art. 112, l.r. n. 25/1973 ed art. 7 l.r. n. 30/1982.
   Il principio invocato trova anche fondamento nell'art. 199 t.u.  n.
 3/1957 e nella l.r. n. 27/1985 il cui art. 29  ha  chiarito  che,  in
 caso  di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso da parte di
 personale  che  abbia  prestato  servizio  presso   altre   pubbliche
 amministrazioni, e' conservato il trattamento economico di anzianita'
 eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza.
   La  deliberazione  impugnata  si  pone  poi  anche in contrasto col
 divieto della reformatio  in  pejus  del  trattamento  economico  dei
 pubblici dipendenti (art. 227 t.u. n. 383/1934)
   La  ratio  di tale principio, avente portata generale, e' quella di
 evitare che mutamenti di status determinino diminuzione  del  livello
 economico raggiunto dal pubblico dipendente.
   Quantomeno, infine, i benefici rivendicati dai ricorrenti avrebbero
 dovuto essere loro riconosciuti del 31 dicembre 1985, data di entrata
 in  vigore  della l.r. n. 27/1985 il cui art. 29, come gia' detto, ha
 stabilito il  principio  del  totale  riconoscimento  dell'anzianita'
 maturata presso l'amministrazione di provenienza.
   L'efficacia  di  tale  legge  invero  non  puo'  essere limitata ai
 dipendenti assunti dal 31 dicembre 1985.
   Ove poi si ritenesse che gli artt. 10, 12, 13 della l.r. n. 11/1984
 sono applicabili solo al personale assunto prima del 31 dicembre 1982
 e non anche a  quello  immesso  in  ruolo  tra  tale  data  e  quella
 d'entrata  in  vigore  della  l.r.  n.  27 del 1985, ne conseguirebbe
 l'illegittimita'  costituzionale  della  normativa  richiamata,   per
 contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con quelli
 della  giusta  retribuzione e dell'imparzialita' e buon funzionamento
 della p.a. (artt. 36 e 97 Cost.).
   Per  le  stesse  ragioni  dovrebbe altresi' sollevarsi questione di
 legittimita' costituzionale dellart. 29,  l.r.  n.27/1985,  ove  tale
 norma  dovesse  essere  intesa  come  dettata  al fine di regolare il
 trattamento economico dei soli dipendenti regionali entrati in  ruolo
 a far tempo dal 31 dicembre 1985.
   3. - Alcuni dei ricorrenti poi (particolarmente quelli proponenti i
 ricorsi  1073  e  1074  del  1986)  provengono  da  rapporti  a tempo
 determinato presso la stessa  regione  Emilia-Romagna,  ex  art.  61,
 statuto regionale.
   Costoro lamentano tra l'altro (a parte quanto gia' sopra rilevato),
 che  a  far  tempo dell'inquadramento in ruolo, sono stati privati di
 ogni  emolumento  connesso  all'anzianita'  maturata  in   veste   di
 personale  incaricato;  percepiscono  il  solo stipendio iniziale del
 livello di  inquadramento;  non  hanno  neppure  percepito  la  somma
 maturata  a  titolo  di  "salario  di  anzianita'" con riferimento al
 biennio 1983/1984.
   Richiamano dunque, nel senso ed ai fini del  totale  riconoscimento
 dell'anzianita' gia' maturata, l'art. 2, l.r. n. 41/1978; l'art.  56,
 quinto  comma,  della l.r. n. 2/1979, gli artt. 9 e 21 della l.r.  n.
 9/1981, l'art. 47, settimo comma, della l.r. n. 12/1979.
   Prospettano   anche   la   contraddittorieta'    della    posizione
 dell'Amministrazione  regionale  che  ha ritenuto non irrilevante, in
 relazione al prescritto periodo di prova,  il  periodo  di  attivita'
 prestato dagli interessati medesimi nella veste di incaricati a tempo
 determinato.
   L'esistenza  di  un  nesso  di  continuita' tra servizio di ruolo e
 quello  svolto  come  incaricati  presso  la  Regione  sarebbe  anche
 dimostrato  dalle  disposizioni di legge (art. 6, l.r. n. 2/1983) che
 hanno ammesso detto personale a partecipare ai  concorsi,  dei  quali
 sono  poi  risultati vincitori, anche in presenza del superamento del
 prescritto limite d'eta'.
   Inoltre, per  le  ipotesi  in  cui  l'ingresso  in  ruolo  di  tali
 ricorrenti  ha  coinciso  con  il  passaggio  degli  stessi  ad altra
 qualifica  funzionale,  il  riconoscimento   intero   dell'anzianita'
 maturata conseguirebbe all'applicazione dell'art. 27, l.r. n. 11/1984
 il  quale  stabilisce  che  in  detti  casi il beneficio economico da
 attribuire consiste nella differenza tra l'iniziale  della  qualifica
 di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.
   4. - Con sentenza dell'8 luglio 1994 sono stati disposti incombenti
 istruttori, cui ha ottemperato la p.a.
   Hanno fatto seguito ulteriori memorie difensive dei ricorrenti.
   Alla pubblica udienza del 2 marzo 1995 le cause sono state poste in
 decisione.
                             D i r i t t o
   I  -  Il  collegio,  come  da  separata sentenza, ha proceduto alla
 riunione dei tre ricorsi indicati in epigrafe, in quanto parzialmente
 connessi dal punto di vista soggettivo e  comunque  tutti  rivolgenti
 identiche questioni di fondo.
   II  - I ricorrenti sono dipendenti regionali immessi giuridicamente
 in ruolo, per pubblico concorso, in momenti diversi, ma tutti  in  un
 arco di tempo compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985.
   Con  la  delibera oggetto d'impugnativa l'amministrazione regionale
 ha  stabilito  d'applicare,  nei  confronti  del  proprio   personale
 vincitore,   come  appunto  i  ricorrenti,  di  pubblico  concorso  e
 proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da rapporti  non  di
 ruolo  instaurati  con  la  stessa  regione  ex art. 61 dello statuto
 regionale all'epoca vigente - ove assunto in ruolo nel periodo dal  1
 gennaio   1983   al   31   dicembre  1985  -  l'art.  98  della  l.r.
 Emilia-Romagna n. 25/1973 come sostituito dall'art. 32 della l.r.  n.
 26   del   20  luglio  1973,  con  conseguente  riconoscimento,  agli
 interessati,   ai   fini   della   determinazione   del   trattamento
 retributivo,  di  un'anzianita'  pari al 50% di quella risultante dal
 servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di  provenienza,
 con   mansioni  corrispondenti  o  propedeutiche  rispetto  a  quelle
 previste per la qualifica regionale nella quale sono immessi.
   Sostanzialmente  l'amministrazione  ritiene  che  il  personale  in
 questione  debba  essere  escluso dal beneficio della valutazione, ai
 fini di cui  sopra,  dell'intera  anzianita'  di  servizio  pregressa
 comunque  maturata  presso  pubbliche  amministrazioni (beneficio che
 spetterebbe infatti, ai sensi dell'art. 12 della l.r.  n.  11  dell'8
 marzo  1984,  al  solo personale regionale in servizio al 31 dicembre
 1982) nonche' dall'ambito di applicabilita' dell'art. 29  della  l.r.
 12  dicembre  1985,  n.  27,  norma  la  quale,  nello  stabilire  la
 conservazione del trattamento economico di anzianita' maturato presso
 l'amministrazione  di  provenienza,  si   riferirebbe   soltanto   al
 personale regionale assunto (per pubblico concorso) dopo l'entrata in
 vigore della detta legge.
   I  ricorrenti  rivendicano invece il riconoscimento totale, ai fini
 economici, dei servizi precedenti, postulando l'applicabilita'  degli
 artt.  12  e  13  della l.r. n. 11/1984 anche al personale entrato in
 ruolo dopo il 31 dicembre 1982 e sostengono comunque che  i  benefici
 economici  da essi maturati durante i precedenti servizi presso altre
 pubbliche amministrazioni o in rapporti pre  ruolo  alle  dipendenze,
 della regione medesima dovrebbero essere loro riconosciuti quantomeno
 a far tempo dall'entrata in vigore della l.r. n. 27/1985, e cioe' dal
 31 dicembre 1985.
   III  -  Tanto  premesso, ritiene il collegio che il riferito quadro
 normativo  sia  stato  interpretato,  dall'intimata   amministrazione
 regionale, in maniera esatta ed appropriata.
   Invero,  per cio' che concerne anzitutto l'art. 12 della menzionata
 l.r. n. 11 del 1984,  il  quale  ai  fini  della  determinazione  del
 trattamento  economico,  prevede  il  riconoscimento, per intero, dei
 servizi pregressi resi alle dipendenze dello  Stato,  enti  pubblici,
 enti  locali  e  regioni,  trattasi  effettivamente  di  norma  non a
 carattere permanente ma da applicarsi solamente a quanti si trovavano
 in servizio alle dipendenze della Regione alla  data  del  1  gennaio
 1983  (vedi,  per  una  fattispecie  analoga, C.S., VI, n. 724 del 25
 ottobre 1991).
   A tale conclusione conducono diverse considerazioni. Anzitutto, dal
 punto di vista testuale, non puo' permettersi  che  si  tratta  della
 determinazione  di nuovi livelli retributivi (cfr. ultimo comma della
 norma in questione): il che presuppone l'esistenza  di  un  "vecchio"
 livello e quindi di un rapporto gia' in atto con relativo trattamento
 stipendiale a carico della medesima amministrazione. Diversamente non
 avrebbe   senso  la  distinzione  tra  "vecchio"  e  "nuovo"  livello
 stipendiale.
   In  secondo luogo deve rilevarsi che lo stesso art. 12, nella lett.
 a), si occupa della valutazione di servizi maturati  nella  qualifica
 nella  quale  il  dipendente  trovasi  inquadrato  al  momento  della
 operazione di riequilibrio, e tale  riequilibrio  va  effettuato  con
 riferimento  al  31  dicembre  1982; sicche' deve ritenersi che ci si
 voglia riferire al personale in servizio a tale data.
   In terzo luogo va osservato che  soltanto  il  successivo  art.  13
 della l.r. n. 11/1984 si occupa anche del personale assunto dopo il 1
 gennaio  1983, ma cio' al fine di riconoscere ad esso il solo salario
 di anzianita' stabilito a decorrere da tale data ed in proporzione ai
 mesi trascorsi in servizio al 1 gennaio 1985.
   Non si parla in tale norma (come invece si fa nel  precedente  art.
 12)   di  servizi  svolti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni;
 sicche', riguardando, entrambe le dette norme, il  c.d.  "salario  di
 anzianita'", se la ratio di esse fosse stata quella di estendere tale
 beneficio  - in caso di personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 - ai
 servizi prestati precedentemente a quello  relativo  alla  nomina  in
 ruolo alle dipendenze della Regione, non si vede, da un lato, perche'
 l'art.    13  non  lo  avrebbe stabilito espressamente e, dall'altro,
 perche' l'art. 12 non si sarebbe anch'esso occupato, esplicitamente e
 chiaramente, di tale stesso personale.
   Piu' in generale ed al di la' dei rilievi di  ordine  testuale,  va
 osservato che l'art. 12 appare funzionalizzato all'inquadramento alla
 data del 1 gennaio 1983, cosi' presupponendo un rapporto in atto alla
 stessa data con la medesima amministrazione.
   Ne'  a  tali  conclusioni  e'  d'ostacolo  l'art. 10 della legge in
 questione che, nello stabilire il trattamento economico al 1  gennaio
 1983  del  personale  regionale  (indicato  senza distinzioni), parla
 anche del salario di anzianita' di cui agli artt. 12 e 13 della legge
 stessa, dal momento che tale disposizione indica genericamente  tutte
 le varie voci retributive (stipendio, salario d'anzianita', ind. int.
 speciale,  indennita'  e  compensi  vari)  previste  dall'accordo  di
 lavoro, ma la spettanza di ciascuna di esse, nei  singoli  e  diversi
 casi, va stabilita tenendo conto delle specificazioni enucleabili dai
 vari  articoli  che  espressamente riguardano e disciplinano ciascuna
 delle dette componenti stipendiali.
   IV - Quanto all'art. 29, secondo  comma,  della  l.r.  12  dicembre
 1985,  n.  27,  tale  disposizione,  nello  stabilire che "in caso di
 accesso al  ruolo  regionale  per  pubblico  concorso,  da  parte  di
 personale  di pubbliche amministrazioni, e' conservato al medesimo il
 trattamento economico di  anzianita'  eventualmente  maturato  presso
 l'amministrazione  di provenienza", si riferisce, ad avviso di questo
 Collegio, al solo personale assunto dopo l'entrata  in  vigore  della
 legge stessa. Cio' in assenza di elementi testuali e logici da cui se
 ne possa inferire un'efficacia retroattiva.
   La  legge  di  cui trattasi disciplina invero, ex novo, requisiti e
 procedimenti di  accesso  ai  ruoli  regionali  attraverso  concorsi,
 nonche'  il  conferimento  di  incarichi  a  norma dell'art. 61 dello
 statuto regionale. In correlazione  con  tale  disciplina  stabilisce
 poi,  all'art.  29, ipotesi di mantenimento del trattamento economico
 di anzianita' per coloro che siano  stati  assunti  o  incaricati  in
 esito alle relative procedure da essa legge regolate o modificate.
   V  -  Deve quindi ritenersi che effettivamente al personale assunto
 in ruolo per pubblico concorso dalla Regione dopo il 31 dicembre 1982
 e  fino  al  31  dicembre  1985,  proveniente  da   altre   pubbliche
 amministrazioni  o  da  rapporti  d'incarico ex art. 61 dello statuto
 regionale debba essere applicato (nel  secondo  caso  in  virtu'  del
 richiamo  operato  dall'art.  47 della l.r. n. 12 del 23 aprile 1979)
 l'art. 32 della l.r. n. 26 del 1973 con riconoscimento solo parziale,
 ai fini economici, dell'anzianita' pregressa.
   Il che porterebbe inevitabilmente, nella fattispecie all'esame,  al
 rigetto  dei  ricorsi  proposti  dagli  interessati (non potendosi in
 senso contrario nemmeno valorizzare la diversa normativa invocata dai
 ricorrenti: artt. 112 e 114 della l.r. n. 25/1973, art. 7  l.r.    n.
 30/1982,  art.  2,  l.r.  n.  41/1978,  art.  56,  l.r.  n.  12/1979,
 trattandosi  di  disciplina  specifica  per  ipotesi  e   fattispecie
 peculiari e diverse da quelle relative agli istanti).
   VI  - Senonche' il collegio, in parte secondo quanto prospettato in
 via subordinata dai ricorrenti ed in  parte  d'ufficio,  ritiene  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 delle ridette norme (artt. 12 e 13; l.r. Emilia-Romagna n. 11  dell'8
 marzo  1984; art. 29, l.r. Emilia-Romagna n. 27 del 12 dicembre 1985;
 art. 47, l.r. 23 aprile 1979, n. 12 e art. 98, l.r. n.  25/1973  come
 sostituito  dall'art. 32 della l.r. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n.
 26), per il seguente ordine di considerazioni.
   Gli artt. 12 e 13 della l.r. n. 11/1984 e l'art. 29 della l.r.   n.
 27/1985   si   pongono   anzitutto   in   contrasto   col   principio
 costituzionale di uguaglianza (art.  3  Cost.)  nella  parte  in  cui
 limitano   al   solo   personale   assunto   nei   ruoli   regionali,
 rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre  1985,  la
 valutazione  ai  fini  economici  dell'intera  anzianita' di servizio
 pregressa posseduta dai detti  dipendenti  e  la  conservazione  agli
 stessi  del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro
 ambito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra
 il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985.
   Ne'  appare  giustificata  al  collegio  la  detta  disparita'   di
 trattamento   in   ragione  della  diversa  data  di  assunzione  dei
 dipendenti regionali esclusi dai benefici, atteso che si  tratta  pur
 sempre  (o  quantomeno  non  e'  escluso  che cio' possa avvenire) di
 servizi  pregressi  prestati  in  ogni  caso  nei  medesimi   periodi
 temporali,  sicche'  appaiono  illogiche  previsioni normative atte a
 differenziare  posizioni  da  questo  punto  di  vista  completamente
 omogenee.
   D'altro  canto  la  disposizione  di  cui  all'art.  12 menzionato,
 neppure appare giustificata, per i dipendenti gia'  in  ruolo  al  31
 dicembre  1982,  da un particolare collegamento delle loro anzianita'
 precedenti col  servizio  in  atto  presso  la  regione,  considerata
 l'ampia  latitudine  di  considerazione  della vasta gamma di servizi
 pregressi  che  devono  intendersi  valorizzati  dalla  citata  norma
 (presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni, di ruolo e non
 di  ruolo  ed  anche  se  resi  al  di  fuori  di  ogni  collegamento
 propedeutico e/o di derivazione-trasformazione  rispetto  all'impiego
 regionale).
   Ne'  la  diversificazione e la penalizzazione dei dipedenti assunti
 dopo il 31 dicembre 1982 e fino al  31  dicembre  1985  puo'  trovare
 razionale  giustificazione nell'accesso di essi in ruolo per pubblico
 concorso, atteso che tale  stessa  circostanza  e'  possibile  e  non
 esclusa anche nel caso dei beneficiari dell'art. 12, l.r. n. 11/1984,
 mentre  e'  espressamente  prevista nelle ipotesi di cui all'art. 29,
 l.r.  n. 27/1985.
   Le denunciate disposizioni appaiono  poi  anche  in  contrasto  con
 artt.  36  e  97 della Costituzione atteso che la valutazione, per il
 solo personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre  1982
 e il 31 dicembre 1985, del 50% dell'anzianita' precedente maturata in
 mansioni corrispondenti o propedeutiche a quelle regionali, contrasta
 col  principio  della giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon
 andamento   dell'amministrazione,   garantiti   dalle   dette   norme
 costituzionali.
   Cio'  anche  in  considerazione  del  fatto che al personale di cui
 trattasi, col limitato suddetto riconoscimento,  non  appare  nemmeno
 garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso
 l'amministrazione di provenienza (maturato economico).
   E' altresi' sospetta d'incostituzionalita', ad avviso del collegio,
 l'art.  32  della  l.r. n. 26 del 1973,  dal momento che tale norma -
 applicata nella specie ai ricorrenti  -  riconoscendo,  ai  fini  del
 trattamento  economico  del  personale proveniente da altre pubbliche
 amministrazioni,  un'anzianita'  pari  soltanto  al  50%  di   quella
 risultante   dal   servizio   prestato  presso  l'amministrazione  di
 provenienza (per di piu' col limite  della  valorizzazione  dei  soli
 servizi  resi  con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a
 quelle  della  qualifica  regionale  d'immissione),  non  assicura  e
 garantisce  nemmeno  la  conservazione del c.d. "maturato economico",
 ponendosi quindi in contrasto col divieto della reformatio  in  pejus
 del  trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, divieto
 sancito dall'art. 227 del t.u. 3  marzo  1934,  n.  383  e  da  altre
 analoghe  norme  statali,  da ritenersi quindi principio fondamentale
 delle leggi dello Stato, con conseguente violazione  da  parte  della
 detta  norma  regionale  dell'art. 117 della Costituzione che impone,
 appunto, il limite, in sede di legislazione regionale,  dei  principi
 fondamentali delle leggi statali.
   Nella     specie     appare     poi     particolarmente    evidente
 l'incostituzionalita', ad avviso  di  questo  tribunale,  secondo  la
 prospettazione   gia'  esposta,  del  citato  art.  32  in  relazione
 all'ipotesi specifica di coloro tra i ricorrenti  che  provengono  da
 precedente  incarico,  ex  art. 61 statuto regionale, alle dipendenze
 della regione Emilia-Romagna, trattandosi in questo caso di personale
 nemmeno proveniente da altra pubblica amministrazione, bensi'  da  un
 rapporto gia' intrattenuto con la medesima regione Emilia-Romagna, in
 posizione  parificata  (cfr. artt. 9 e 21, ultimo comma, della l.r. 3
 marzo 1981, n. 9, nonche' art. 18, l.r.   12 dicembre 1985,  n.  27),
 quanto  a  trattamento  giuridico-economico,  a  quella del personale
 regionale di ruolo.
   Per questa categoria di dipendenti e'  coinvolto,  per  le  ragioni
 anzidette,  nel sospetto d'incostituzionalita', anche l'art. 47 della
 l.r. n. 12/1979 che estende l'applicabilita' dell'art. 32 della  l.r.
 n. 26/1973 agli incaricati nominati in ruolo.
   VII - Per le considerazioni, nei termini e limiti suesposti, appare
 dunque  rilevante  e  non manifestatamente infondata, con riferimento
 agli artt. 3, 36, 97  e  117  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   degli   artt.  12  e  13  della  l.r.
 Emilia-Romagna n. 11/1984, 29 della l.r. n. 27/1985, 32 della l.r. n.
 26/1973 e 47 della l.r.  n. 12/1979.
   Il  collegio  ritiene  quindi che le citate norme vadano sottoposte
 all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione dei
 giudizi in corso