IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento n. 62/1998 r.g., a carico di Acunzo
 Ermando, nato a Marsala il 30 aprile 1973, imputato "del reato di cui
 agli artt. 624 e 625 n. 7, c.p., perche', al fine di trarne profitto,
 si impossessava di  un  videoregistratore  sottraendolo  al  convitto
 statale  per sordomuti che lo deteneva all'interno dei propri locali;
 con l'aggravante di avere commesso  il  fatto  su  cose  destinate  a
 pubblico servizio";
   Decidendo  sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art.
 119 c.p.p., sollevata dal  difensore  di  fiducia  dell'imputato,  in
 riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
   Sentito il pubblico ministero;
                            R i l e v a t o
     che  con decreto di citazione regolarmente notificato, emesso dal
 giudice per le  indagini  preliminari  a  seguito  di  opposizione  a
 decreto  penale  di  condanna,  Acunzo  Ermando  e'  stato chiamato a
 rispondere del reato di cui sopra e che  all'udienza  del  26  maggio
 1998 e' stata  dichiarata la contumacia dell'imputato;
     che  all'udienza  del  23  giugno  1998,  dopo l'esame di uno dei
 testimoni  indicati  dal  pubblico  ministero,  e'   stata   revocata
 l'ordinanza  dichiarativa  della contumacia dell'imputato e lo stesso
 e' stato reso edotto, in ossequio al disposto di cui agli artt. 487 e
 494 c.p.p., della facolta' di rendere spontanee dichiarazioni;
     che all'odierna udienza il difensore  dell'imputato  ha  prodotto
 copia  autentica  di  certificazione medica redatta, in data 6 giugno
 1989, dalla commissione sanitaria provinciale per l'accertamento  del
 sordomutismo   da  cui  risulta  che  l'Acunzo  "...  e'  affetto  da
 sordomutismo ..." e si e', inoltre, potuto constatare che  l'imputato
 sa leggere e scrivere;
                             O s s e r v a
   1. - Quanto alla rilevanza.
   La   rilevanza   della   questione   sottesa   dalla  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata appare evidente, sia in fatto
 che in diritto, se si considera che l'odierno imputato e' affetto  da
 sordomutismo  e  che,  quindi,  la  disposizione  di cui all'art. 119
 c.p.p., che regola, in  generale,  la  partecipazione  del  sordomuto
 (oltreche'  quella  del sordo e del muto) ad atti del procedimento (e
 quindi anche al procedimento nel quale sia imputato un sordomuto)  e'
 certamente applicabile al presente processo.
   Tale  disposizione, in particolare, stabilisce che il sordomuto che
 sappia leggere e scrivere deve rispondere per iscritto alle  domande,
 agli  avvertimenti ed alle ammonizioni che devono essergli presentati
 per iscritto (comma 1, u.p.) e che la  nomina  di  un  interprete  e'
 prevista  solo  nel  caso  in  cui  il sordomuto non sappia leggere o
 scrivere (comma 2).
   Risultando che l'odierno imputato e' affetto da sordomutismo, e che
 lo  stesso  sa  leggere  e  scrivere,  la   sua   partecipazione   al
 dibattimento  e'  regolata (anche) dalla disposizione di cui all'art.
 119, comma 1, c.p.p.
   2. - Quanto alla non manifesta infondatezza.
   2.1. - Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost.
   Appare, inoltre, altrettanto evidente che la  disposizione  di  cui
 all'art. 119 citato, nel prevedere che l'imputato sordomuto sia messo
 in  condizione  di  comprendere  le  domande,  gli  avvertimenti e le
 ammonizioni solo quando voglia, o debba, fare dichiarazioni e che  lo
 stesso  abbia  diritto  alla nomina di un interprete solo nel caso in
 cui egli non sappia leggere o scrivere, violi,  in  modo  palese,  il
 diritto  di  difesa  costituzionalmente garantito come inviolabile in
 ogni  stato  e  grado  del  procedimento   (art. 24 Cost.), impedendo
 all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere
 tutto quanto accade  nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale,  di
 valutare,  se  - e quando - rendere le spontanee dichiarazioni di cui
 all'art. 494 c.p.p., cosi' impedendogli di partecipare coscientemente
 al dibattimento.
   2.2. - Con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost.
   Non puo', infine, non evidenziarsi che la disposizione in questione
 viola, in modo altrettanto palese, il principio di eguaglianza di cui
 all'art. 3 della Costituzione.
   Invero, se  si  considera  quanto  previsto  dall'art.  143  c.p.p.
 secondo  cui  "...  l'imputato  che non conosce la lingua italiana ha
 diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine  di
 comprendere  l'accusa  contro  di  lui  formulata  e  di  seguire  il
 compimento degli atti cui partecipa  ...",  nonche'  quanto  previsto
 dall'art.  71  c.p.p.,  che  prevede la sospensione del processo e la
 nomina di un curatore speciale nel  caso  in  cui  lo  stato  mentale
 dell'imputato sia "...  tale da impedirne la cosciente partecipazione
 al  procedimento  ...",  ed anche quanto prevede l'art. 119, comma 2,
 avuto riguardo all'imputato sordomuto che non sa leggere o  scrivere,
 appare  evidente  il  diverso,  e  deteriore,  trattamento  riservato
 all'imputato sordomuto che sappia  leggere  e  scrivere,  rispetto  a
 quello  riservato  all'imputato  straniero  che non conosca la lingua
 italiana, a quello riservato all'imputato che si trovi in  uno  stato
 mentale  che ne impedisca la cosciente partecipazione al procedimento
 ed a quello riservato all'imputato sordomuto che non sappia leggere o
 scrivere.
   Tale diversita' appare illogica, ed irrazionale,  se  si  considera
 che  tutte  le ipotesi regolano casi nei quali l'imputato, seppur per
 ragioni differenti, non e' in grado di partecipare coscientemente  al
 procedimento  penale  che  lo  riguarda  e  che  solo le disposizioni
 dettate per l'imputato straniero che non conosce la lingua  italiana,
 quelle  dettate  per l'imputato il cui stato mentale gli impedisca di
 partecipare coscientemente  al  procedimento  e  quelle  dettate  per
 l'imputato  sordomuto  che  non  sa leggere o scrivere, prevedono gli
 opportuni rimedi ed accorgimenti processuali (quali la nomina  di  un
 interprete,  la  sospensione  del  procedimento  o  la  nomina  di un
 curatore speciale) atti a consentire  una  cosciente,  ed  effettiva,
 partecipazione dello stesso imputato al dibattimento.
   Sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono  deve, pertanto,
 ritenersi la  rilevanza,  e  la  non  manifesta  infondatezza,  della
 questione di legittimita' costituzionale sollevata.