ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, della legge 6  agosto  1990,
 n.  223  (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
 promosso con ordinanza  emessa  il  13  marzo  1997  dal  pretore  di
 Caltagirone,  sezione  distaccata  di  Mineo, sul ricorso proposto da
 Piero Di Fazio avverso una ordinanza-ingiunzione del Garante  per  la
 radiodiffusione  e  l'editoria,  iscritta  al  n.  346  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che con ordinanza del 13 marzo 1997, emessa nel  corso  di
 un  giudizio  di  opposizione  avverso  una ordinanza-ingiunzione del
 Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria,   il   pretore   di
 Caltagirone,   sezione   distaccata   di   Mineo,  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt.    3,  21,  24  e  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 15, comma 11, e 31, comma 3,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223
 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):
     che  ad  avviso  del rimettente le norme impugnate, che prevedono
 rispettivamente il divieto - tra altre ipotesi -  della  trasmissione
 televisiva  di  film  che  non  abbiano ottenuto il nulla osta per la
 proiezione o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, e la
 relativa sanzione  amministrativa  per  il  caso  di  violazione  del
 divieto  di  trasmissione,  sarebbero  in  contrasto con gli indicati
 parametri costituzionali, sotto vari profili;
     che per un primo profilo vi sarebbe contrasto  con  il  principio
 generale  di  legalita'  (art.  25  della  Costituzione, in relazione
 all'art.  1 della legge 24 novembre 1981, n. 689) e con  i  parametri
 costituzionali  di ragionevolezza delle norme e del diritto di difesa
 (artt. 3 e 24  della  Costituzione),  ad  esso  sottesi,  perche'  la
 disciplina  dell'illecito sarebbe integrata da un atto amministrativo
 - il diniego del nulla osta o il provvedimento che esclude  i  minori
 dalla visione di un film - sul quale il giudice dell'opposizione puo'
 effettuare  una verifica puramente formale, non essendogli consentita
 una indagine ne' sui contenuti dell'opera cinematografica  ne'  sulla
 congruita'  della  limitazione  disposta;  una  irragionevolezza  che
 risulterebbe  ulteriormente  sottolineata  dalla  indeterminatezza  e
 dalla  possibile variabilita' nel tempo dei parametri di giudizio che
 conducono le istanze amministrative alla determinazione di  escludere
 i minori dalla visione di un film;
     che,  per un secondo profilo, sarebbe da ravvisare una violazione
 del principio di uguaglianza,  alla  stregua  del  raffronto  con  la
 diversa  disciplina  prevista  nell'ipotesi del comma 10 dell'art. 15
 della legge n. 223 del 1990, nella quale ricade anche il caso  di  un
 film  che  ottenga  il  nulla  osta  attraverso  il silenzio-assenso,
 disciplina in base alla quale e'  invece  consentito  al  giudice  un
 sindacato "sostanziale" sull'opera e sui suoi contenuti;
     che   ulteriore   lesione   dei  principi  di  uguaglianza  e  di
 ragionevolezza deriverebbe dal rilievo che alla disciplina  impugnata
 potrebbe  sottrarsi  un'opera  composta  da  parti di film vietati ai
 minori o da scene montate in modo da comporre un programma ma non  un
 film;
     che infine sarebbe individuabile, secondo il rimettente, anche la
 violazione del principio costituzionale di liberta' di manifestazione
 del   pensiero   per   l'impossibilita'   di   verificare   in   sede
 giurisdizionale la conformita' dell'opera al limite del buon  costume
 (art. 21 della Costituzione);
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che ha concluso per l'infondatezza della questione sotto ogni
 profilo.
   Considerato  che  il  giudice rimettente, in sede di opposizione al
 provvedimento sanzionatorio del  Garante  per  la  radiodiffusione  e
 l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto
 1990,   n.   223,   dubita   della  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  21,  24  e  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  dell'art.  15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma
 3, della legge n. 223 del 1990, i quali fanno divieto di trasmissione
 televisiva dei film cui  sia  stato  negato  il  nulla  osta  per  la
 proiezione  in  pubblico  oppure che siano stati vietati ai minori di
 diciotto anni, prevedendo  la  relativa  sanzione,  per  il  caso  di
 violazione del divieto;
     che il giudice rimettente - sull'assunto che il pretore, chiamato
 a  pronunciarsi  in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con
 la quale la sanzione suddetta e' stata irrogata, possa effettuare una
 verifica di legittimita' meramente formale  circa  i  presupposti  di
 fatto dell'illecito ma gli sia preclusa l'indagine circa il contenuto
 del  film ai fini della valutazione della validita' del provvedimento
 amministrativo che nega il nulla osta o impone il divieto  ai  minori
 di   diciotto   anni  -  ritiene  che  l'individuazione  in  concreto
 dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 15, comma  11,  della
 legge  n.  223  del  1990  finisca  cosi'  per  essere  rimessa  alle
 determinazioni     meramente     discrezionali     della     pubblica
 amministrazione,  in  assenza  di  un  sindacato  di merito presso il
 giudice dell'opposizione;
     che il giudice rimettente, inoltre,  ritiene  che  la  disciplina
 della  revisione  dei  film stabilita con la legge 21 aprile 1962, n.
 161 - relativamente, in particolare, al potere  di  negare  il  nulla
 osta  e  di  escludere la visione ai minori di diciotto anni - per la
 genericita', l'elasticita' e la mutevolezza nel tempo  dei  parametri
 di  giudizio forniti dalla legge alle speciali Commissioni di primo e
 secondo grado chiamate a esprimere al Ministro per il  turismo  e  lo
 spettacolo il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge
 stessa,  sia  tale  da comportare lesione dei sopra indicati articoli
 della  Costituzione,  anche  sotto  il   profilo   dell'irragionevole
 diversita'  di  trattamento  cui  sarebbero  assoggettati  i film che
 ottengono il nulla osta per silenzio-assenso (art. 6 della  legge  n.
 161  del  1962) nonche' le opere filmiche risultanti dal montaggio di
 sequenze di altri film o di altre registrazioni visive;
     che, tuttavia, i dubbi di costituzionalita' sollevati sulle norme
 sottoposte al giudizio sono destinati ad apparire  palesemente  privi
 di  fondamento, non appena si consideri (a) che il giudice rimettente
 - come anch'egli riconosce nell'ordinanza di rimessione - e' chiamato
 a pronunciarsi, in applicazione dell'art. 23 della legge n.  689  del
 1981,  esclusivamente  sulla  opposizione contro il provvedimento del
 Garante per la radiodiffusione e l'editoria che  irroga  la  sanzione
 amministrativa  a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 223 del
 1990, a carico del titolare  di  un'emittente  televisiva  che  abbia
 violato  il  divieto "formale" previsto dall'art. 15, comma 11, della
 medesima legge; (b) che le diverse questioni che possono porsi  circa
 i poteri dell'autorita' amministrativa sulla programmazione dei film,
 a  norma  degli  articoli 1-7 della legge n. 161 del 1962, e circa la
 difesa   delle   posizioni   soggettive   che   possono   venire   in
 considerazione  a  tale proposito - posizioni, sia oggettivamente che
 soggettivamente, del tutto  diverse  da  quelle  che  possono  essere
 vantate da chi il film non produce ma successivamente diffonde - sono
 dalla  legge  assegnate alla giurisdizione amministrativa, chiamata a
 pronunciarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito (art.  8
 della legge n. 161 del 1962); (c) che i principi invocati dal giudice
 rimettente hanno tutti a che vedere con la disciplina della revisione
 dei  film  e  non  invece  con la distinta e diversa disciplina degli
 obblighi dei titolari di  stazioni  emittenti  televisive  e  con  la
 tutela delle loro posizioni soggettive;
     che  pertanto  le  norme  costituzionali invocate a parametro nel
 presente  incidente  di  costituzionalita'   risultano   radicalmente
 inidonee  ad  argomentare l'illegittimita' costituzionale delle norme
 sottoposte al giudizio di  questa Corte.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.