ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
 d.-l.  27  agosto  1993,  n.  323  (Provvedimenti  urgenti in materia
 radiotelevisiva), convertito  in  legge  27  ottobre  1993,  n.  422,
 promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1996 e il 5 marzo 1997 dal
 Tribunale  amministrativo  regionale per la Sicilia, sezione staccata
 di   Catania,  sul  ricorso  proposto  da  Alfio  D'Amico  contro  il
 Ministero  delle  poste  e telecomunicazioni ed altra, iscritta al n.
 567 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti l'atto di costituzione di Alfio D'Amico,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei  Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 maggio 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato  dal  titolare  di
 un'emittente  televisiva  locale  e  diretto  all'annullamento  di un
 provvedimento  ministeriale  di  diniego  di   concessione   per   la
 radiodiffusione  televisiva  commerciale, il Tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con  ordinanza
 del  13  marzo  1997,  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
 comma  5,  del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in
 materia radiotelevisiva), convertito in legge  27  ottobre  1993,  n.
 422,  nella  parte  in  cui  prescrive,  ai  fini  del rilascio della
 concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale  in  ambito
 locale,  il  previo  versamento di una cauzione determinata in misura
 fissa;
     che  ad  avviso del giudice rimettente la norma impugnata si pone
 in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  per  violazione  dei
 principi  di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza,  sotto  un  duplice
 aspetto;
     che, per un primo profilo, la prescrizione del versamento di  una
 cauzione  nella misura di trecento milioni di lire (ex art. 16, comma
 8, della legge 6 agosto  1990,  n.  223)  sarebbe  irragionevole,  in
 quanto  non  consente  di  graduare  l'importo  richiesto  all'ambito
 territoriale di diffusione dell'emittente ovvero  alle  potenzialita'
 strutturali  dell'impianto,  specie avuto riguardo alla molteplicita'
 di criteri di carattere oggettivo previsti  dalla  vigente  normativa
 (art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990) ai fini del rilascio
 della concessione;
     che,  per  un  secondo  e  collegato  profilo, la norma impugnata
 sarebbe altresi' lesiva del principio di  uguaglianza,  alla  stregua
 del raffronto tra la norma che prescrive il versamento della cauzione
 in vista dell'attivita' di emissione televisiva in ambito locale e la
 disciplina   prevista,  rispettivamente,  (a)  per  le  emittenti  di
 radiodiffusione sonora di carattere "comunitario", per  le  quali  e'
 espressamente  escluso  qualsiasi  obbligo  di  cauzione  ai fini del
 rilascio della concessione (art. 16, comma 5, della legge n. 223  del
 1990), e (b) per le emittenti esclusivamente radiofoniche, alle quali
 e'  comunque  consentito  di  versare la cauzione fino al momento del
 rilascio della concessione;
     che la parte privata,  ricorrente  nel  processo  principale,  ha
 depositato  fuori termine atto di costituzione in giudizio formulando
 argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della questione sollevata
 nonche' deducendo - in  una  successiva  memoria  -  l'ammissibilita'
 della  propria  costituzione,  per  essere  il  ritardo  nel deposito
 dell'atto ascrivibile a disservizi postali;
   che e' intervenuto in giudizio  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato   che,   preliminarmente,   deve   essere    dichiarata
 inammissibile  la  costituzione  della parte privata, poiche' essa e'
 avvenuta oltre i termini, di carattere  perentorio,  stabiliti  dagli
 artt.  25,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle
 norme integrative per i giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale
 (tra molte, ordinanza n. 142 del 1996; sentenza n. 208 del 1995);
   che,  nel  merito,  la previsione del versamento di una cauzione da
 parte dei soggetti  i  quali,  gia'  autorizzati  provvisoriamente  a
 proseguire  nell'esercizio  degli impianti a norma dell'art. 32 della
 legge n.   223  del  1990,  presentano  domanda  di  concessione  per
 l'esercizio  della  diffusione  televisiva in ambito locale, risponde
 all'esigenza di garantire che i privati che aspirano ad  operare  nel
 settore   dispongano   di   mezzi  economici  e  finanziari  adeguati
 all'esercizio dell'impresa;
     che e' alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai  fini
 del  rilascio  del  provvedimento  abilitativo, determinati requisiti
 minimi, quali, per le societa' commerciali, un capitale  sociale  non
 inferiore  a  lire  trecento  milioni  e,  per  le  persone fisiche e
 giuridiche, la cauzione di cui e' questione (art. 16, comma 8,  della
 legge n.  223 del 1990, in relazione all'art. 1, comma 5, lettera b),
 del  d.-l.    27  agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre
 1993, n. 422), secondo una scelta legislativa atta  a  prefissare  in
 modo   obiettivo   e   imparziale  le  condizioni,  anche  di  ordine
 patrimoniale, per l'ingresso e la permanenza dei privati nel  sistema
 radiotelevisivo;
     che,  alla  luce  delle osservazioni che precedono, le censure di
 irragionevolezza proposte  dal  giudice  a  quo  risultano  prive  di
 fondamento,  anche  per l'ulteriore rilievo dell'incidenza dell'onere
 patrimoniale su soggetti che gia' da  tempo  svolgono  -  proprio  in
 quanto autorizzati - l'esercizio degli impianti radiotelevisivi e che
 possono  costituire  la  cauzione  mediante  fideiussione  bancaria o
 polizza assicurativa (art. 28 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255);
     che  pertanto  la  prescrizione  di  una  cauzione   di   importo
 predeterminato  e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente
 con la riferita ratio della previsione  impugnata,  alla  quale  sono
 invece  estranei  i  criteri  contenuti nell'art. 16, comma 17, della
 legge n. 223 del 1990, che attengono solo al fine della selezione dei
 soggetti richiedenti e non a una funzione di garanzia;
     che, relativamente al profilo  di  violazione  del  principio  di
 uguaglianza,   prospettato  dal  giudice  a  quo  sul  rilievo  della
 differenza tra la disciplina concernente le emittenti  televisive  in
 ambito  locale  e  quella  apprestata  per le emittenti radiofoniche,
 valendo solo per queste ultime e non per le prime la possibilita'  di
 versare  la cauzione "fino al momento del rilascio della concessione"
 (ex art. 1, comma 3-quinquies del d.-l.  19  ottobre  1992,  n.  407,
 convertito  in  legge  17 dicembre 1992, n. 482), va osservato che in
 entrambi  i  casi,  conformemente  alla      funzione   di   garanzia
 dell'istituto,  e' comunque prescritto che la cauzione preceda, e non
 segua, il provvedimento concessorio;
     che, per lo stesso profilo, piu' in generale e' da  rilevare  che
 non  puo'  utilmente  essere posta a raffronto con la norma impugnata
 una disciplina concernente il settore  della  radiodiffusione  sonora
 (di  carattere  commerciale  e  in  ambito  locale), il cui esercizio
 richiede diverse e minori componenti di ordine  economico-finanziario
 rispetto alla radiodiffusione televisiva, come e' reso evidente dalla
 previsione,  per  esso, della riduzione a un terzo dell'importo della
 cauzione (art. 16, comma 9) e dal connesso minore importo dei  canoni
 concessori (art. 22, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 223 del
 1990);
     che   il  rilievo  che  precede  vale,  a  maggior  ragione,  per
 l'ulteriore  profilo  della  censura  di  disparita'  di  trattamento
 rispetto  alle emittenti radiofoniche "comunitarie", la cui peculiare
 caratterizzazione,  incentrata  su  contenuti  culturali,   politici,
 religiosi  e  sull'assenza  dello  scopo  di lucro (art. 16, comma 5,
 della legge n. 223 del 1990) giustifica la determinazione legislativa
 dell'esenzione dall'obbligo della cauzione e non impone  la  medesima
 disciplina  per tali emittenti e per quelle di carattere commerciale,
 come e' reso manifesto nello stesso sistema della legge  n.  223  del
 1990,  che vieta (art. 16, comma 6) ogni passaggio dall'una all'altra
 categoria;
     che la questione  sollevata  deve,  pertanto,  essere  dichiarata
 manifestamente infondata, sotto ogni profilo.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.