IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1851/1997
 r.g.r.  proposto da Azzolina Marianna, rappresentata e  difesa  dagli
 avvocati  M.  Guelfi  e  E.  Rabino,  presso gli stessi elettivamente
 domiciliata in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del  rettore
 in   carica   e   il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica, in persona  del  Ministro  in  carica,  rappresentati  e
 difesi   dall'Avvocatura   dello   Stato,   domiciliante  in  Genova,
 resistenti;
   Per l'annullamento  con  il  quale  l'Universita'  degli  studi  di
 Torino, facolta' di medicina e chirurgia non ha ammesso al ricorrente
 a  frequentare  il  primo  anno  del  corso  di  laurea  nonche'  per
 l'annullamento  degli  atti  tutti  antecedenti  (in  particolare  il
 provvedimento con il quale e' stato stabilito il numero massimo degli
 studenti che possono essere iscritti al corso di laurea in medicina e
 chirurgia:  il  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica del 21 luglio 1997, n. 245, regolamento recante norme  in
 materia   di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse
 attivita' di orientamento) consequenziali  e  comunque  connessi  del
 procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. E.  Rabino  per
 la   ricorrente   e   l'avv.   dello   Stato   C.  Signorile  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  22  ottobre  1997  Azzolina  Marianna
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di non essersi collocata in posizione utile nella
 graduatoria degli ammessi al corso di laurea in medicina e  chirurgia
 dell'Universita' di Torino, per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)     illegittimita'    dei    provvedimenti    impugnati    per
 incostituzionalita' dell'art. 9, comma 2,  della  legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127 in quanto contrastante con gli artt.  3,
 33, 34 e 97 della Costituzione;
     2)  violazione  di  legge  con riferimento agli artt. 3 e 7 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241; agli artt.  1  e  ss.  del  decreto  del
 Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 21 luglio 1997,
 n.   245   (regolamento   recante  norme  di  accesso  all'istruzione
 universitaria e di connesse attivita' di  orientamento);  eccesso  di
 potere   per  travisamento  dei  fatti  ed  erronea  valutazione  dei
 presupposti illogicita' difetto e/o insufficienza di istruttoria e di
 motivazione (dedotta anche come violazione di legge  con  riferimento
 all'art.  3  della  legge  n.    241/1990) disparita' di trattamento,
 ingiustizia grave e manifesta.
   La ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 6 novembre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione