IL PRETORE Letti gli atti di causa; O s s e r v a L'astensione obbligatoria di cui all'art. 4, lett. c), legge n. 1204/1971, all'esito della evoluzione legislativa (v. legge n. 903/1977 che l'ha estesa ai casi di affidi ed adozioni) e giurisprudenziale (v. Corte cost. 1/1987 che l'ha estesa ai padri) che ha interessato l'istituto, non puo' allo stato dirsi finalizzata solo alla tutela della puerpera, ma anche del minore e piu' in generale della famiglia, nel delicato momento dell'ingresso in essa del neonato. Il tenore dell'articolo peraltro non consente di assicurare efficacemente quest'ultima tutela nel caso di parti prematuri in cui, grazie all'attuale sviluppo della scienza medica, e' possibile la sopravvivenza di feti nati anche prima della ventiseiesima settimana di gestazione, in condizioni non prevedibili all'epoca della emanazione della legge n. 1204/1971, dopo una lunga permanenza in incubatrice. Nel caso di specie la obbligatorieta' della decorrenza all'estensione di cui all'art. 4, lett. c), legge n. 1204/1971 dalla data del parto (avvenuto il 24 luglio 1997, dopo poco piu' di ventiquattro settimane di gestazione) ha comportato che la stessa si e' esaurita ancor prima dell'ingresso del bambino (dimesso il 5 novembre 1997) in famiglia, sicche' la ricorrente non ha potuto beneficiare della tutela che come e' gia' detto la norma offre anche in relazione a tale delicato momento. Ne' gli interessi della madre e del minore (nonche' della famiglia nel suo complesso) possono dirsi efficacemente salvaguardati dall'esistenza di altri istituti, come l'astensione facoltativa prevista dalla stessa legge, visto che comunque l'esaurimento anticipato dell'astensione obbligatoria riduce la durata complessiva della tutela, proprio in un caso particolarmente meritevole, considerati da una parte i rischi che presenta il bambino prematuro in relazione allo sviluppo neuropsichico e affettivo, e dall'altra la situazione della madre, dopo l'esperienza traumatizzante dell'interruzione prematura della gravidanza, le angosce connesse al rischio di morte del bambino e il periodo di separazione durante l'ospedalizzazione dello stesso. Non puo' quindi dirsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla ricorrente in relazione al lamentato contrasto fra l'art. 4, lett. c), legge n. 1204/1971 e gli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost. - che comporta violazione del principio di parita' di trattamento in relazione ai casi di parti a termine, adeguatamente tutelati) e grave pregiudizio al valore della protezione della famiglia ed a quello della tutela del minore -, nella parte in cui il primo non consente, nel caso di parto prematuro, la frazionabilita' dell'astensione obbligatoria e la decorrenza di parte della stessa dalla data di ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista del parto, anziche' da quella reale (in modo da consentire, come nella normalita' dei casi, sia un'adeguata tutela della puerpera, che si trova invece costretta a beneficiare di un'aspettativa eccessiva, con sacrificio proprio degli altri interessi, di rilevanza costituzionale, sopra illustrati, che di questi ultimi). L'eccezione inoltre e' rilevante perche' solo nel caso di illegittimita' della norma potrebbe essere accolta la domanda svolta da Crosera Laura nel ricorso depositato il 24 febbraio 1998, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'astensione obbligatoria a decorrere dal 5 novembre 1997, con conseguente slittamento della decorrenza degli altri benefici che la stessa ha dovuto allo stato anticipare (avendo da tale data fatto ricorso alla astensione facoltativa).