IL PRETORE
   Letti gli atti di causa;
                             O s s e r v a
   L'astensione obbligatoria di cui all'art. 4,  lett.  c),  legge  n.
 1204/1971,  all'esito  della  evoluzione  legislativa  (v.  legge  n.
 903/1977  che  l'ha  estesa  ai  casi  di  affidi  ed   adozioni)   e
 giurisprudenziale  (v.  Corte  cost. 1/1987 che l'ha estesa ai padri)
 che ha interessato l'istituto, non puo' allo stato dirsi  finalizzata
 solo  alla  tutela  della  puerpera,  ma  anche  del minore e piu' in
 generale della famiglia, nel delicato momento dell'ingresso  in  essa
 del neonato.
   Il   tenore  dell'articolo  peraltro  non  consente  di  assicurare
 efficacemente
  quest'ultima tutela nel caso  di  parti  prematuri  in  cui,  grazie
 all'attuale   sviluppo   della   scienza   medica,  e'  possibile  la
 sopravvivenza di feti nati anche prima della ventiseiesima  settimana
 di   gestazione,   in  condizioni  non  prevedibili  all'epoca  della
 emanazione della legge n. 1204/1971, dopo  una  lunga  permanenza  in
 incubatrice.
   Nel   caso   di   specie   la   obbligatorieta'   della  decorrenza
 all'estensione di cui all'art. 4, lett. c), legge n. 1204/1971  dalla
 data  del  parto  (avvenuto  il  24  luglio  1997,  dopo poco piu' di
 ventiquattro settimane di gestazione) ha comportato che la stessa  si
 e'  esaurita  ancor  prima  dell'ingresso  del  bambino (dimesso il 5
 novembre 1997) in famiglia,  sicche'  la  ricorrente  non  ha  potuto
 beneficiare  della tutela che come e' gia' detto la norma offre anche
 in relazione a tale delicato momento.
   Ne' gli interessi della madre e del minore (nonche' della  famiglia
 nel   suo   complesso)   possono  dirsi  efficacemente  salvaguardati
 dall'esistenza  di  altri  istituti,  come  l'astensione  facoltativa
 prevista   dalla  stessa  legge,  visto  che  comunque  l'esaurimento
 anticipato dell'astensione obbligatoria riduce la durata  complessiva
 della   tutela,   proprio  in  un  caso  particolarmente  meritevole,
 considerati da una parte i rischi che presenta il  bambino  prematuro
 in relazione allo sviluppo neuropsichico e affettivo, e dall'altra la
 situazione    della    madre,    dopo   l'esperienza   traumatizzante
 dell'interruzione prematura della gravidanza, le angosce connesse  al
 rischio  di  morte  del  bambino  e il periodo di separazione durante
 l'ospedalizzazione dello stesso.
   Non puo' quindi dirsi  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale prospettata dalla ricorrente in relazione
 al  lamentato  contrasto fra l'art. 4, lett. c), legge n. 1204/1971 e
 gli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37  Cost.  -  che
 comporta  violazione  del  principio  di  parita'  di  trattamento in
 relazione ai casi di parti a termine, adeguatamente tutelati) e grave
 pregiudizio al valore della protezione della  famiglia  ed  a  quello
 della  tutela del minore -, nella parte in cui il primo non consente,
 nel caso  di  parto  prematuro,  la  frazionabilita'  dell'astensione
 obbligatoria  e  la  decorrenza  di  parte della stessa dalla data di
 ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista
 del parto, anziche' da quella reale  (in  modo  da  consentire,  come
 nella normalita' dei casi, sia un'adeguata tutela della puerpera, che
 si  trova invece costretta a beneficiare di un'aspettativa eccessiva,
 con  sacrificio  proprio  degli   altri   interessi,   di   rilevanza
 costituzionale, sopra illustrati, che di questi ultimi).
   L'eccezione   inoltre   e'  rilevante  perche'  solo  nel  caso  di
 illegittimita' della norma potrebbe essere accolta la domanda  svolta
 da Crosera Laura nel ricorso depositato il 24 febbraio 1998, volta ad
 ottenere  l'accertamento  del  diritto  all'astensione obbligatoria a
 decorrere dal 5 novembre  1997,  con  conseguente  slittamento  della
 decorrenza  degli  altri  benefici che la stessa ha dovuto allo stato
 anticipare  (avendo  da  tale  data  fatto  ricorso  alla  astensione
 facoltativa).