IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3329/1997 proposto da Tunno Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Michelon, con domicilio presso la segreteria del t.a.r. ex art. 35 del r.d. 1054/24; Contro il comune di Padova in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Creuso, con domicilio presso la segreteria del t.a.r. ex art. 35 del r.d. 1054/24; Per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale 28 luglio 1997, n. 855, con cui sono state annullate le deliberazioni n. 321/1995 e n. 912/95 relative all'inquadramento della ricorrente e sono stati indetti concorsi interni per la copertura, tra gli altri, del posto occupato dalla ricorrente e resosi vacante. Visto il ricorso, notificato il 14 novembre 1997 e depositato presso la segreteria il 17 novembre 1997 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 30 aprile 1998 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Michelon per la ricorrente e l'avv. Creuso per il comune di Padova. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente e' dipendente del comune di Padova inquadrata ex art. 34 del d.P.R. n. 333/1990 nella sesta qualifica funzionale, con profilo professionale di "segretaria di cancelleria dell'ufficio di conciliazione". Entrata in vigore la legge n. 127/1997, il comune di Padova ha applicato nei suoi confronti la norma, contenuta nell'art. 6, comma 17, che impone l'annullamento dei provvedimenti di inquadramento del personale effettuato in difformita' dal d.P.R. n. 347/1983 e successive modificazioni ed integrazioni. A sostegno del ricorso in epigrafe vengono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 6, comma 17, della legge n. 127/1997) nel rilievo che le deliberazioni autoannullate non operavano un primo inquadramento secondo il d.P.R. n. 347/1983, ma una riqualificazione di posizioni funzionali gia' inquadrate, prevista da un accordo successivo, e precisamente dall'art. 34 del d.P.R. n. 333/1990 con l'attribuzione non discrezionale di una qualifica superiore collegata allo svolgimento di particolari funzioni. 2) violazione di legge (art. 34 del d.P.R. n. 333/1990) ed eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che l'autoannullamento e' insufficientemente motivato, non tiene conto che non si tratta del primo inquadramento e che il reinquadramento ex art. 34 del d.P.R. n. 333/1990 e' stato operato a seguito di un'attenta istruttoria con la ricongiunzione puntuale delle mansioni svolte dalla ricorrente. L'amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Nel merito ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso. D i r i t t o