IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3329/1997
 proposto  da  Tunno Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
 Michelon, con domicilio presso la segreteria del t.a.r.  ex  art.  35
 del r.d.  1054/24;
   Contro  il  comune  di  Padova  in  persona del sindaco pro-tempore
 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Creuso, con domicilio  presso
 la segreteria del t.a.r. ex art. 35 del r.d. 1054/24;
   Per  l'annullamento  della  deliberazione  della Giunta comunale 28
 luglio 1997, n. 855, con cui sono state annullate le deliberazioni n.
 321/1995 e n. 912/95 relative all'inquadramento  della  ricorrente  e
 sono  stati indetti concorsi interni per la copertura, tra gli altri,
 del posto occupato dalla ricorrente e resosi vacante.
   Visto il ricorso, notificato  il  14  novembre  1997  e  depositato
 presso la segreteria il 17 novembre 1997 con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie prodotte;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla  pubblica  udienza  del  30  aprile  1998  (relatore  il
 consigliere  Lorenzo  Stevanato)  l'avv. Michelon per la ricorrente e
 l'avv. Creuso per il comune di Padova.
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La ricorrente e' dipendente del comune di Padova inquadrata ex art.
 34 del d.P.R. n.  333/1990  nella  sesta  qualifica  funzionale,  con
 profilo  professionale  di "segretaria di cancelleria dell'ufficio di
 conciliazione".
   Entrata in vigore la legge n. 127/1997,  il  comune  di  Padova  ha
 applicato  nei  suoi confronti la norma, contenuta nell'art. 6, comma
 17, che impone l'annullamento dei provvedimenti di inquadramento  del
 personale  effettuato  in  difformita'  dal    d.P.R.  n.  347/1983 e
 successive modificazioni ed integrazioni.
   A sostegno del ricorso  in  epigrafe  vengono  dedotti  i  seguenti
 motivi:
     1)  violazione  di  legge  (art.  6,  comma  17,  della  legge n.
 127/1997)  nel  rilievo  che  le  deliberazioni   autoannullate   non
 operavano  un  primo  inquadramento secondo il d.P.R. n. 347/1983, ma
 una  riqualificazione  di  posizioni  funzionali   gia'   inquadrate,
 prevista  da  un  accordo successivo, e precisamente dall'art. 34 del
 d.P.R. n.  333/1990  con  l'attribuzione  non  discrezionale  di  una
 qualifica   superiore   collegata  allo  svolgimento  di  particolari
 funzioni.
     2)  violazione  di  legge  (art.  34  del  d.P.R. n. 333/1990) ed
 eccesso   di   potere   sotto   vari   profili,   nel   rilievo   che
 l'autoannullamento  e'  insufficientemente  motivato, non tiene conto
 che non si tratta del primo inquadramento e che il reinquadramento ex
 art. 34 del d.P.R.   n.  333/1990  e'  stato  operato  a  seguito  di
 un'attenta  istruttoria con la ricongiunzione puntuale delle mansioni
 svolte dalla ricorrente.
   L'amministrazione   resistente,   costituita   in   giudizio,    ha
 pregiudizialmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso per mancata
 notifica  ad almeno un controinteressato. Nel merito ha controdedotto
 concludendo per la reiezione del ricorso.
                             D i r i t t o