LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5868/1997 depositato l'11 dicembre 1997, avverso avv. acc. n. 653/1997 - Tosap, 1995; Contro la provincia di Torino da SNAM S.p.a., leg. rapp. Ferrari Angelo residente a San Donato Milanese (Milano) in piazza Vanoni n. 1, difeso da Salardi Paolo residente a San Donato Milanese (Milano) in piazza Vanoni n. 1; Ordinanza La S.N.A.M. S.p.a. avente sede in San Donato Milanese (Milano) difesa dal rag. Paolo Salardi, in persona del legale rappresentante ricorreva avverso accertamento della provincia di Torino con il quale era determinato un maggior importo Tosap anno 1995 per L. 22.459.000 rilevando preliminarmente l'illegittimita' costituzionale delle misure di tassazione per l'occupazione del sottosuolo stradale mediante condutture e cavi fissati dall'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 per violazione art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 all'art. 4, comma 4, stabiliva con decorrenza 1 gennaio 1994 la rideterminazione delle tariffe T.o.s.a.p. al fine di realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile e nel contempo non superare il 50% delle misure massime di tassazione vigenti al 31 dicembre 1993 che invece prevedeva per l'occupazione del sottosuolo stradale mediante condutture una tassa minima di L. 300 al metro lineare. La provincia di Torino costituitasi sosteneva non sussistere contrasto con l'art. 76 della Costituzione atteso che la previsione normativa introduce per una tipologia di occupazione (in superficie) un aumento limitato al 50%, mentre per l'altra tipologia (occupazione nel sottosuolo) un criterio diverso di determinazione del tributo, comunque rispettoso della delega. La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di revisione ed armonizzazione della T.o.s.a.p. al comma 4, punto B) 2 art. 4, demandava ad un decreto delegato la "introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per la occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenento conto di parametri significativi". L'art. 47, comma 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, attuativo della delega prevede per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi ecc. una tariffa per ogni km lineare o frazione di esso, comportando tariffe identiche per occupazioni da m 1 a km 1, in violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 della Costituzione. Preliminarmente va osservato che se i principi ed i criteri direttivi della legge delega erano indubbiamente ampi essi purtuttavia vincolavano il legislatore delegato ad emanare una normativa di armonizzazione e revisione dell'imposta avuto riguardo a parametri significativi. Nel caso de quo se diverse modalita' di determinazione della base imponibile per il soprasuolo o sottosuolo sono entro certi limiti compatibili con la legge delega, nella concreta scelta legislativa si sono seguiti invece parametri totalmente differenziati e contrastanti tra di loro: in un caso il mq come unita' minima di base, nell'altro invece il km lineare e' unita' minima. Pertanto la norma introdotta modifica a tal punto quella abrogata da costituire un quid di assai diverso da una semplice "armonizzazione e revisione". Il delegato ha modificato profondamente la strutture del tributo stesso rispetto a quello precedentemente proporzionale ai metri occupati, oggi invece rapportato a km lineari con un processo di uniformita' difficilmente comprensibile e senz'altro irragionevole. L'occupazione del sottosuolo sino a 1 km lineare (da m 1 m 1.000) comporta la stessa identica tariffa con una sperequazione ingiustificata e conseguente disparita' di trattamento per i contribuenti che a fronte di occupazioni del sottosuolo di ampiezza cosi' diversa pagano la stessa tassa. Il legislatore delegato e' andato ben oltre l'obbligo di armonizzare la legislazione preesistente la quale rapportava l'occupazione del sottosuolo a metro lineare. Sussiste pertanto un eccesso nell'esercizio dei poteri conferiti dalla delega parlamentare avendone il Governo oltrepassato i limiti ed i criteri. In materia tributaria ex art. 23 della Costituzione sussiste il principio della riserva di legge, sia pure in senso relativo; in violazione a tale precetto costituzionale sono state trasformate in senso punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione dell'occupazione del sottosuolo senza che a cio' corrispondesse una correlativa delega delle Camere. La norma impugnata e' viziata da irragionevolezza in quanto a fronte di fattispecie diverse (occupazioni che possono variare da metri lineari 1 a 1.000) sussiste un'identica tassazione con violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e di capacita' contributiva (art. 53) non sussistendo una proporzionalita' equa ed adeguata a situazioni concretamente diverse, atteso inoltre che la T.o.s.a.p. ha carattere di tassa e pertanto occorre una proporzionale corrispondenza, o comunque ragionevole, tra i benefici e le tariffe stesse. Ai sensi della legge costituzionale 9 febbraio 1948;