IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: A) n. 2942 del 1997 proposto da Alba Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Semeraro, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma, n. 73; Contro l'Universita' degli studi di Bari, in persona del magnifico rettore pro-tempore, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui ufficio sono domiciliati; Per l'annullamento dell'atto del rettore del 16 settembre 1997, n. 6436, con cui decreta "di non approvare" gli atti della commissione esaminatrice del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997/1998 e le operazioni concorsuali espletate dal 9 al 13 settembre 1997, disponendo la rinnovazione delle stesse; Nonche' di tutti gli atti al predetto presupposti, conseguenti e conseguenziali, ivi compreso il provvedimento di indizione di nuove prove, di cui alla nota del 25 settembre 1997, n. 9605, della graduatoria formatasi all'esito della nuova prova concorsuale tenutasi il 6 ottobre 1997; del decreto del M.U.R.S.T. con cui e' stato fissato il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione 1997/1998. B) n. 794 del 1998 proposto da Alba Stefano, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domicliato; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui Ufficio e' domiciliato ex lege; l'Universita' degli studi di Bari, in persona del Magnifico rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliato presso l'avv. De Bellis in Bari, al corso V. Emanuele, n. 143; Per l'annullamento del decreto del rettore del 19 gennaio 1998, n. 257, con cui si conferma "di non approvare" gli atti della commissione esaminatrice del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997/1998, le cui prove si sono svolte in data 11 settembre 1997, e si annullano, in via definitiva, e con efficacia dal 9 settembre 1997, gli effetti giuridici endoprocedimentali delle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice e le prove scritte svolte dai candidati il giorno 11 settembre 1997, e di ogni altro atto adottato dalla commissione dal 9 al 13 settembre 1997, in ordine all'espletamento delle prove d'accesso alla Facolta' di medicina; del decreto del 20 settembre 1997 con cui e' stata nominata una commissione di indagine amministrativa; della relazione della predetta commissione; di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorche' non conosciuto. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statuale e dell'Universita' degli studi di Bari; Visto l'atto di intervento in giudizio della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, in persona del legale rappresentante prof. Aldo Cossu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliata presso l'avv. De Bellis in Bari, al corso V. Emanuele, n. 143; Viste le proprie ordinanze 20 novembre 1997, n. 1031 e 7 maggio 1998, n. 359; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il cons. Doris Durante; Udito l'avv. Francesco Semeraro per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Lucrezia Principio per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e per l'Universita' degli studi di Bari; gli avv.ti Carlo De Bellis e Gaetano Prudente per l'Universita' degli studi e la Facolta' di medicina e chirurgia; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con atto notificato il 12 novembre 1997, depositato il 17 novembre 1997 (iscritto al n. 2942/1997 reg. ric.) Alba Stefano, candidato al concorso per l'immatricolazione al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari per l'anno accademico 1997/1998, bandito con decreto rettorale del 31 luglio 1997, le cui prove sono state espletate il giorno 11 settembre 1997, impugna il decreto del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone di non approvare gli atti della commissione esaminatrice con conseguente annullamento delle operazioni concorsuali, e rinnovazione delle medesime, deducendo le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del cod. proc. civ. e delle norme in materia di incompatibilita', nonche' il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, essendo infondato, sproporzionato ed eccessivo l'annullamento dell'intera procedura concorsuale per la incompatibilita' di un componente della commissione di concorso, parente di un candidato; tanto piu' perche' l'utilizzo dello strumento informatico per la correzione degli elaborati, esclude ogni forma di discrezionalita' e di ingerenza della commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione, nonche' della legge 9 maggio 1989, n. 168, in quanto l'autonomia riconosciuta alle Universita' si riferisce agli aspetti meramente gestionali e organizzativi, ma non attribuisce alle medesime il potere di disporre limitazioni all'eccesso alle singole facolta' universitarie. Resiste l'amministrazione statale e l'Universita' degli studi di Bari. Con ordinanza 20 novembre 1997, n. 1031, il tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutivita' dell'atto impugnato. Con atto notificato il 20 gennaio 1998, depositato il 31 gennaio 1998, e' intervenuta ad opponendum la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, eccependo la inammissibilita' del ricorso, avendo il ricorrente partecipato, senza alcuna riserva, alla seconda prova bandita dal M.U.R.S.T. il 6 ottobre 1997, prestando acquiescenza al provvedimento impugnato, e deducendone la infondatezza. Con memoria depositata il 31 gennaio 1998, il difensore del ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Facolta' di medicina e chirurgia, priva nell'attuale ordinamento universitario di personalita' giuridica, ed ha replicato alla eccezione di inammissibilita'. Con atto notificato il 3 aprile 1998, depositato il 9 aprile 1998 (iscritto al n. 794/1998 reg. ric.), Alba Stefano impugna il decreto del rettore del 19 gennaio 1998 di conferma del precedente decreto del 16 settembre 1997, deducendo, 1) violazione dell'art. 113 della Cost., in quanto il nuovo provvedimento rettorile e' elusivo del giudicato formatosi sulla ordinanza del tribunale che ha sospeso in via cautelare il decreto rettorale del 16 settembre 1997, oggetto di conferma con il decreto 19 gennaio 1998, incidendo sul diritto del ricorrente - giudizialmente riconosciuto - alla ammissione al corso di laurea; 2) violazione dell'art. 51 del cod. proc. civ., il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei principi di buon andamento della amministrazione, non rientrando nel potere del rettore, la disposta nomina di una commissione di inchiesta sulle modalita' di espletamento delle prove concorsuali dell'11 settembre 1997, all'esito della quale ha adottato il decreto di conferma impugnato; 3) il vizio di illogicita' manifesta, contraddittorieta' ed eccesso di potere, in quanto la commissione di inchiesta ha indagato su una procedura gia' annullata i cui atti endoprocedimentali sono privi di autonomia giuridica ed insuscettibili di autonomo annullamento; perche' le risultanze della commissione di inchiesta sono in contrasto con i verbali della commissione esaminatrice relativamente allo svolgimento della prova e non potevano prevalere sui verbali delle commissione esaminatrice, in quanto, essendo redatti da pubblici ufficiali, fanno fede, salvo querela di falso - che non e' stata proposta -, di quanto in essi dichiarato; 4) il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneita', carenza dei presupposti e perplessita', con riferimento all'operato della commissione di indagine che ha operato ex post, attingendo notizie da fonti che ben potrebbero essere interessate all'annullamento delle prove concorsuali dell'11 settembre 1997; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione e della legge n. 168/1989. L'Universita' degli studi, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 19 maggio 1998, ha controdedotto, eccependo la inammissibilita' del ricorso per acquiescenza e deducendo la infondatezza del ricorso. Con ordinanza 23 aprile 1998, n. 359, il tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso la esecutivita' del provvedimento impugnato. D i r i t t o 1. - I ricorsi in esame vanno riuniti attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, in applicazione dell'art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2. - Il ricorrente, candidato al concorso per l'immatricolazione al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari per l'anno accademico 1997/1998, bandito con decreto rettorale del 31 luglio 1997 - avendo superato le prove concorsuali tenutesi l'11 settembre 1997 - impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del rettore del 16 settembre 1997 con il quale si dispone di non approvare gli atti della commissione esaminatrice e le operazioni concorsuali e se ne dispone la rinnovazione; il successivo decreto del rettore del 19 gennaio 1998 con cui si conferma il decreto del 16 settembre 1997; nonche', per illegittimita' derivata, le operazioni concorsuali tenutesi il 6 ottobre 1997. 3. - Deve essere respinta la eccezione di inammissibilita' dei ricorsi per acquiescenza sollevata dalla difesa dell'Universita' degli studi. Deve ritenersi che non implica acquiescenza all'atto di annullamento di una prova concorsuale, la partecipazione alla prova concorsuale rinnovata; tanto meno cio' e' ipotizzabile nel caso che ne occupa, in cui il ricorrente ha contestato, in maniera formale, il procedere dell'amministrazione, eliminando ogni possibile equivoca interpretazione del proprio comportamento. La circostanza che non ha superato la seconda prova concorsuale evidenzia l'attualita' dell'interesse alla decisione dei ricorsi. 4. - Il ricorrente, dunque, avendo superato le prove concorsuali annullate (e non quelle tenutesi il 6 ottobre 1997) ha interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati che gli precludono l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia a cui il medesimo aspira ad essere iscritto per l'anno accademico 1997/1998, corso che, peraltro, gia' frequenta in forza di provvedimenti cautelari del tribunale. Trattasi, questo, di corso di laurea per il quale l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni alle iscrizioni, da cio' la indizione della procedura concorsuale ai fini della immatricolazione. L'agire dell'amministrazione, in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accesso alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento) trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. L'art. 9 cit., a seguito della modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro prevede una limitazione delle iscrizioni". Per l'anno accademico 1997/1998, con d.m. 31 luglio 1997, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica ha individuato il numero dei posti da assegnare ad ogni sede universitaria, disponendo "l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso". Per la sede di Bari, i posti sono 235 comunitari e 9 extracomunitari; per Foggia rispettivamente 68 e 6. 5. - Il collegio, chiamato a verificare la legittimita' del decreto rettorale di non approvazione degli atti concorsuali tenutesi l'11 settembre 1997, dubita della legittimita' costituzionale della norma che ha introdotto la programmazione del numero degli studenti iscrivibili alle facolta' di medicina; pertanto ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio di riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione, eccezione, peraltro, sollevata con riferimento all'art. 34 della Costituzione. La questione appare rilevante perche', ove la norma fosse dichiarata incostituzionale, verrebbe meno il presupposto normativo della procedura concorsuale oggetto della controversia in esame. 6. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene il collegio che in materia di accesso agli studi anche universitari, sussista in base agli artt. 33 e 34, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazione alla iscrizione ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763; 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222; 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. I, 21 marzo 1995, n. 197). L'art. 33, secondo comma della Costituzione stabilisce espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado" nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). D'altra parte, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (si citano l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine alla iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un limite di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, in ordine all'accesso dei diplomati degli istituti tecnici ad alcune facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito fissato dalla legge stessa (art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 9, comma 4, legge n. 341/1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni; non e' quindi della stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva relativa di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia; ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati, o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, occorrendo, all'uopo che sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra, pertanto, ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. 7. - Per le considerazioni che precedono, va, conseguentemente, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio della riserva di legge, nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione; conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.