IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso quanto segue: parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del concorso formale in applicazione dell'art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, essendole stata contestata una pluralita' di violazioni; ritiene invece questo giudice che, nel caso di specie, in relazione alla pluralita' di violazioni per cui e' controversia (tutte all'art. 14, secondo comma, reg. Cee n. 3821/1985, mancata conserazione fogli di registrazione cronotachigrafo), si tratti di concorso materiale di illeciti, in quanto l'omessa tenuta anche di un singolo foglio (evento giuridico) realizza gia' l'illecito, che cosi si consuma in via autonoma e istantanea; tale pluralita', a norma del sistema delineato dall'art. 8, legge n. 689/1981, comporta quindi l'applicazione del cd. cumulo materiale delle sanzioni; l'omessa previsione in via generale, da parte della suddetta norma, della disciplina del c.d reato continuato, analogamente a quanto prevede l'art. 81, comma 2 del codice penale, pero', sempre ad avviso di questo giudice, implica elementi non manifestamente infondati di illegittimita' costituzionale, in quanto non si comprende come tale trattamento sanzionatorio, decisamente piu' favorevole, sia limitato alla sola tipologia degli illeciti piu' gravi, ossia i reati, mentre (sempre posta la presenza di un elemento soggettivo di carattere doloso) resti invece esclusa dal sistema di diritto punitivo per gli illeciti amministrativi, meno gravi dei reati per stessa scelta del legislatore, che non vi riconnette conseguenze penali; cio' realizza un'ingiusta disparita' di trattamento, con disattenzione del principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione; essendo tale aspetto preliminare alla definizione del presente giudizio, va pertanto sollevata, con la presente ordinanza di cui e stata data lettura in udienza; questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge n. 689/1981 laddove non prevede l'applicazione in via generale della disciplina della continuazione.