IL VICE PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nei procedimenti penali n.
 45/98 r.g. e n. 87/98 r.g., riuniti, a carico di Carmen  Major,  nata
 il  16  luglio  1954  a  Maniago e residente a Conselve, imputata nel
 procedimento penale n. 48/1998: a) del reato di  cui  agli  artt.  7,
 110,  624,  625 n. 1-2 entrambe le ipotesi, 5 e 61, n. 7 c.p.; b) del
 reato di cui all'art. 648 c.p. e imputata nel procedimento penale  n.
 87/1998:  a)  del  reato  di  cui  agli artt. 7, 110, 624, 625 n. 1-2
 entrambe le ipotesi, 5 e 61, n. 7 c.p.; b)  del  reato  di  cui  agli
 artt. 110, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p..
   Visti gli atti del processo,
                             O s s e r v a
   Il  4  marzo  1998  il  pretore  di  Vittorio  Veneto  emetteva nei
 confronti di Carmen Major decreto  di  rinnovazione  di  citazione  a
 giudizio  n.   45/1998 r.g. per: a) il reato di cui agli art. 7, 110,
 624, 625 n.  1-2, 5 e 61 n. 7 c.p. e b) il reato di cui all'art.  648
 c.p. fissando l'udienza del 19 maggio 1998.
   Successivamente   l'imputata   presentava   richiesta  di  giudizio
 abbreviato; il p.m., ricevuta detta richiesta, trasmetteva  gli  atti
 al giudice per le indagini preliminari e avvisava l'imputato e il suo
 difensore della data fissata per l'udienza.
   All'udienza  del 7 maggio 1998 per il giudizio abbreviato, svoltasi
 in camera  di  consiglio,  il  g.i.p.  rilevato  che  "l'imputata  ha
 dichiarato  solo in data odierna di essere l'autrice del furto di cui
 al  capo  b)   chiedendo   la   modificazione   dell'imputazione   da
 ricettazione  a  furto"  e ritenuto che "la modificazione del capo di
 imputazione da ricettazione a furto comporta un mutamento  del  fatto
 atteso  che  la  ricettazione  comporta il mancato concorso nel fatto
 presupposto", non potendo decidere allo stato degli  atti,  rigettava
 la richiesta di giudizio abbreviato e restituiva gli atti al p.m.. Il
 p.m.,  conformemente  al  disposto  dell'art.  562,  comma 2, c.p.p.,
 emetteva contestualmente nuovo decreto di citazione a giudizio avanti
 al pretore di Vittorio Veneto, sempre per  l'udienza  del  19  maggio
 1998. Con il nuovo decreto n. 87/1998 r.g. il p.m. modificava il capo
 di imputazione sub. b) nel senso indicato nell'ordinanza del g.i.p..
   All'udienza dibattimentale del 19 maggio 1998 venivano chiamati per
 i medesimi fatti due giudizi nei confronti di Major Carmen: quello di
 cui  al  decreto  di  citazione  n.  45/1998, r.g. e quello di cui al
 decreto di citazione n. 87/1998 r.g..
   Il v.p.o., su istanza del difensore dell'imputata e nulla opponendo
 il p.m., disponeva la riunione dei due procedimenti  stante  la  loro
 connessione.  Compiuto l'accertamento della costituzione delle parti,
 l'imputata chiedeva  personalmente  di  essere  ammessa  al  giudizio
 abbreviato; l'istanza veniva rigettata ex art. 560 c.p.p., per essere
 stata presentata fuori termine.
   Il  difensore  dell'imputata sollevava la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, c.p.p. per  violazione
 degli  artt.  3, 24, comma 2, 76, in relazione all'art. 2 della legge
 16 febbraio 1997, n. 81) e 107,  secondo  comma,  della  Costituzione
 nella  parte  in  cui  non  prevedendo  che il decreto di citazione a
 giudizio contenga l'avviso di  cui  alla  lettera  e)  dell'art.  555
 c.p.p.   preclude  all'imputato  la  possibilita'  di  riproporre  la
 richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.
   L'art. 562 c.p.p. comporta che il g.i.p.  qualora  ritenga  di  non
 poter  decidere allo stato degli atti li restituisce al p.m. che deve
 emettere nuovo decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del
 dibattimento senza inserirvi le indicazioni previste dall'art.   555,
 lett.  e),  f) e g) e, in particolare, per quanto interessa in questa
 sede,  circa  la  facolta'   dell'imputato   di   chiedere   giudizio
 abbreviato.
   Nel  parametro  normativamente  previsto  dall'art.  562 c.p.p., la
 definibilita' o meno  del  giudizio  "allo  stato  degli  atti"  deve
 correlarsi non solo alla necessita' di assumere o meno altri elementi
 probatori   relativi   alla   ricostruzione   storica   del  fatto  e
 all'attribuibilita' del reato all'imputato, ma anche  all'ipotesi  in
 cui  il g.i.p. ritenga il fatto diverso da come descritto nel decreto
 di citazione.
   Per i reati di competenza del tribunale l'art.  440  c.p.p.  impone
 una   valutazione  preliminare  del  g.i.p.  sull'ammissibilita'  del
 giudizio  abbreviato  con  la  conseguenza  che  l'eventuale  rigetto
 motivato dall'accertamento che il fatto e' diverso da come contestato
 non  preclude  all'imputato la possibilita' di ripresentare l'istanza
 quando nel proseguo dell'udienza preliminare il p.m. provveda ex art.
 423 c.p.p. a modificare il capo d'imputazione.
   Le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento  avanti
 il  pretore si sono tradotte nella scelta di escludere la valutazione
 preliminare del giudice sull'ammissibilita' del tipo di rito.
   L'art. 561, terzo comma, dispone che se il giudice ritiene di poter
 decidere allo stato degli atti provvede direttamente a pronunciare la
 sentenza. Diversamente nell'ipotesi  in  cui  ritenga  di  non  poter
 decidere,  l'art. 562 c.p.p. gli impone la restituzione degli atti al
 p.m. Il p.m. deve poi emettere contestuale  decreto  di  citazione  a
 giudizio   davanti   al   pretore   del   dibattimento  senza  alcuna
 possibilita' per l'imputato di reiterare  la  richiesta  di  giudizio
 abbreviato  neppure nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia
 stato motivato da una discrepanza tra gli  atti  e  la  ricostruzione
 storica  del  fatto e con il nuovo decreto di citazione il p.m. abbia
 riformulato l'imputazione.
   Detta ipotesi si e' verificata proprio nel caso in esame.
   Ne  consegue  che  la  iniziale  scelta  del p.m. di configurare la
 notitia criminis entro una determinata ipotesi di  reato,  rilevatasi
 errata nella successiva valutazione compiuta dal g.i.p. nel corso del
 giudizio  abbreviato,  per  i reati di competenza del pretore viene a
 incidere negativamente sull'interesse dell'imputato a  utilizzare  il
 giudizio abbreviato.
   La  vigente  disciplina  del  giudizio  abbreviato  per  i reati di
 competenza del pretore, in relazione all'ipotesi  prevista  dall'art.
 562,   comma   2,   c.p.p.,   viene   ad  escludere  la  possibilita'
 dell'imputato di accedere a tal rito quando il p.m. nell'emettere  il
 nuovo  decreto  di  citazione a giudizio, riformuli l'imputazione. In
 tale ipotesi non e', infatti, prevista per l'imputato di un reato  di
 competenza del pretore diversamente che per i reati di competenza del
 Tribunale,  la  possibilita' di ripresentare la richiesta di giudizio
 abbreviato con riferimento alla modificata contestazione.
   Si  verifica,  pertanto,  un'evidente  disparita'   tra   identiche
 situazioni processuali che si pone in palese contrasto con i principi
 di  uguaglianza  e di legalita' della pena sanciti dagli artt. 3 e 25
 della Costituzione  considerato  che  dall'introduzione  o  meno  del
 giudizio  abbreviato  dipende  la  possibilita'  per  il  giudice  di
 concedere e per l'imputato di beneficiare della riduzione di pena  di
 cui all'art. 442, comma 2, c.p.p.
   Detti   principi  e  quello  di  tutela  del  diritto  alla  difesa
 dell'imputato contro  un  provvedimento  di  natura  processuale  che
 disconosce  un  suo diritto imporrebbero l'armonizzazione del sistema
 con l'estensione  al  rito  pretorile  della  possibilita',  prevista
 dall'art.  440,  comma  3,  c.p.p.,  per  l'imputato di riproporre la
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  in  presenza  delle   condizioni
 sopraenunciate.
   La  prospettata  questione  e' certamente rilevante nel giudizio in
 corso in quanto se venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale
 della norma del codice di rito citata verrebbe  offerta  all'imputata
 la possibilita' di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato con
 accesso  ad  un rito dal quale scaturiscono ex lege rilevanti effetti
 sulla determinazione della pena.