Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro il Presidente dell Giunta della regione Toscana per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Toscana n. 62/1998, riapprovata il 27 ottobre 1998, contenente "norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. 1. - Nella seduta del 15 settembre 1998 il Consiglio regionale della regione Toscana ha approvato la legge regionale n. 62/1998, contenente "norme per l'adeguamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro". La legge nell'art. 1 individua il proprio oggetto e ne precisa l'ambito di applicazione, asserendo di porsi in armonia con i principi posti a livello nazionale. L'art. 2 tratta dei rapporti documentali, prescrivendo la doppia indicazione degli importi in lire ed euro per tutto il periodo transitorio, a partire dal 1 gennaio 1999 negli atti regionali e a partire da una data successiva, da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli altri soggetti. Nell'art. 3 si prevede che sia assicurato il conteggio in euro per tutto il periodo transitorio di ogni pagamento o versamento che non sia in contanti. Con l'art. 4 si istituisce un Comitato regionale per l'Euro, che ha finalita' di sovraintendere alla risoluzione delle problematiche in materia. L'art. 5 detta norme di copertura della spesa. Il Governo della Repubblica ha rinviato la legge al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, osservando che la legge nel suo complesso, e in particolare in alcune specifiche disposizioni, disciplinando una materia (la politica monetaria) riservata alla competenza dello Stato, contrasta con l'art. 117 della Costituzione. Il Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1998 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa, precisando che non v'e' stata alcuna invadenza di materia riservata, essendosi la regione limitata a dare disposizioni di attuazione. Il testo riapprovato e' stato comunicato al Governo il 2 novembre 1998. 2. - Con la legge in questione la regione intenderebbe creare un adeguato fondamento normativo nel proprio territorio per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'Euro, senza pero' tener conto che la specifica materia (politica monetaria) esula dalla competenza regionale. Come e' noto l'introduzione dell'Euro pone a tutti i Paesi coinvolti l'adozione di una serie di misure, in attuazione delle relative disposizioni comunitarie, per affrontare efficacemente i numerosi problemi che tale introduzione pone fin dall'inizio del periodo transitorio di coesistenza della moneta scritturale Euro con la moneta fisica lira fissato nell'ormai prossimo 1 gennaio 1999. In tale periodo, secondo le scelte fatte a livello nazionale, - e tradottesi prima nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 (in G.U. 5 luglio 1997, n. 155), poi consolidatesi a livello normativo con la legge 17 dicembre 1997, n. 433, contenente "delega al Governo per l'introduzione dell'Euro" ed infine sviluppatesi nel piu' recente d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 -, le pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro. Peraltro la regione non tiene conto che la predetta normativa nazionale, nel dettare le procedure e gli adeguamenti necessari nelle varie realta' nazionali, regionali e locali, prevede che tali aspetti siano definiti nell'ambito di piani e/o programmi operativi predisposti dalle singole amministrazioni da inviare al Comitato Euro, istituito a livello nazionale. Piu' precisamente il punto 3 dalla parte II (piano di attuazione) della direttiva sopra menzionata prevede che le regioni approvino il piano, sulla base dei criteri indicati nel quadro di riferimento nazionale, lo inviino al Comitato Euro e che quest'ultimo ne verifichi la coerenza e l'attuazione (a tale adempimento la regione ha provveduto redigendo un Piano regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 27 luglio 1998 e trasmesso al Comitato nazionale Euro con nota del 26 ottobre 1998). Pertanto il provvedimento di cui trattasi e' illegittimo in quanto interferisce in materia riservata alla competenza dello Stato, non potendosi certo circoscrivere la competenza statale - come sembra voler sostenere la regione (nella sua relazione a sostegno della riapprovazione della legge) - "alla fissazione dei cambi, all'integrazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, alla creazione di un istituto monetario", mentre e' evidente invece che ben fa parte della politica monetaria la disciplina del nuovo sistema monetario anche nella sua fase di passaggio dal vecchio sistema. Non puo', quindi, sostenersi che la legge regionale detta disposizioni riconducibili solo all'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, imponendo ad essi di adeguarsi al nuovo sistema, posto che un tale obbligo discende direttamente dalla normativa statale, la cui attuazione dovra' essere assicurata anche dalla regione, non certo con una normativa integrativa quanto attraverso la realizzazione dei programmi operativi portati nei piani regionali sopra ricordati. Ne' puo' avere rilevanza il fatto che la legge regionale non contenga disposizioni contrarie a quelle della legislazione statale: in ogni caso la regione non puo' legiferare, neanche in modo puramente ripetitivo, in materia in cui non ha competenza. Tali osservazioni riguardano la legge nel suo complesso, esaurendo essa il suo contenuto in disposizioni che intendono regolare il passaggio dal sistema monetario vigente a quello nuovo dell'Euro. E tali rilievi di carattere generale assorbono particolari profili di illegittimita' costituzionale che pur sono stati manifestati in relazione a singole norme, quali quelli relativi all'art. 2, n. 2 dell'articolato, che sembra restringere il periodo transitorio (dal 1 gennaio 1999 a data posteriore), rispetto ai quali la regione si e' limitata a replicare che nessun restringimento v'e' stato, riguardando la limitazione temporale un "obbligo" non scaturente dalla legislazione nazionale (obbligo pero' che, proprio perche' innovativo, non potrebbe essere imposto dalla legislazione regionale). 3. - Poiche', dunque, l'intero testo normativo regionale e' invasivo della competenza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della regione Toscana indicata in epigrafe.