Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Contro il Presidente dell  Giunta  della  regione  Toscana  per  la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge della
 regione  Toscana  n.  62/1998,  riapprovata  il  27   ottobre   1998,
 contenente   "norme   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  regionale
 toscano all'introduzione dell'Euro", per  contrasto  con  l'art.  117
 della Costituzione.
   1.  -  Nella  seduta  del  15 settembre 1998 il Consiglio regionale
 della regione Toscana ha approvato la  legge  regionale  n.  62/1998,
 contenente     "norme    per    l'adeguamento    regionale    toscano
 all'introduzione  dell'Euro".  La  legge  nell'art.  1  individua  il
 proprio  oggetto  e ne precisa l'ambito di applicazione, asserendo di
 porsi in armonia con i principi posti a livello nazionale.  L'art.  2
 tratta  dei  rapporti documentali, prescrivendo la doppia indicazione
 degli importi in lire ed euro per tutto  il  periodo  transitorio,  a
 partire  dal  1  gennaio 1999 negli atti regionali e a partire da una
 data successiva, da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli
 altri soggetti.   Nell'art.  3  si  prevede  che  sia  assicurato  il
 conteggio  in euro per tutto il periodo transitorio di ogni pagamento
 o versamento che non sia in contanti. Con l'art. 4 si  istituisce  un
 Comitato  regionale  per  l'Euro,  che ha finalita' di sovraintendere
 alla risoluzione delle problematiche in materia. L'art. 5 detta norme
 di copertura della spesa.
   Il Governo della Repubblica  ha  rinviato  la  legge  al  Consiglio
 regionale  ai  sensi dell'art. 127 della Costituzione, osservando che
 la legge nel suo complesso, e in  particolare  in  alcune  specifiche
 disposizioni,  disciplinando  una  materia  (la  politica  monetaria)
 riservata alla competenza dello Stato, contrasta con l'art. 117 della
 Costituzione.
   Il  Consiglio  regionale  nella  seduta  del  27  ottobre  1998  ha
 riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa, precisando  che
 non  v'e'  stata  alcuna invadenza di materia riservata, essendosi la
 regione  limitata  a  dare  disposizioni  di  attuazione.  Il   testo
 riapprovato e' stato comunicato al Governo il 2 novembre 1998.
   2.  -  Con  la legge in questione la regione intenderebbe creare un
 adeguato fondamento normativo nel proprio territorio per favorire  un
 ordinato  e  trasparente  passaggio  dalla lira all'Euro, senza pero'
 tener conto che la specifica materia (politica monetaria) esula dalla
 competenza regionale.
   Come  e'  noto  l'introduzione  dell'Euro  pone  a  tutti  i  Paesi
 coinvolti  l'adozione  di  una  serie  di misure, in attuazione delle
 relative disposizioni comunitarie,  per  affrontare  efficacemente  i
 numerosi  problemi  che  tale  introduzione  pone fin dall'inizio del
 periodo transitorio di coesistenza della moneta scritturale Euro  con
 la moneta fisica lira fissato nell'ormai prossimo 1 gennaio 1999.
   In  tale  periodo, secondo le scelte fatte a livello nazionale, - e
 tradottesi prima nella direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  del  3  giugno  1997 (in   G.U. 5 luglio 1997, n. 155), poi
 consolidatesi a livello normativo con la legge 17 dicembre  1997,  n.
 433,  contenente  "delega al Governo per l'introduzione dell'Euro" ed
 infine sviluppatesi nel piu' recente d.lgs. 24 giugno 1998, n.    213
 -, le pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo propulsivo e
 di guida nel processo di introduzione dell'Euro.
   Peraltro  la  regione  non  tiene  conto  che la predetta normativa
 nazionale, nel dettare le procedure e gli adeguamenti necessari nelle
 varie realta' nazionali, regionali e locali, prevede che tali aspetti
 siano  definiti  nell'ambito  di  piani   e/o   programmi   operativi
 predisposti  dalle  singole  amministrazioni  da  inviare al Comitato
 Euro, istituito a livello nazionale. Piu'  precisamente  il  punto  3
 dalla parte II (piano di attuazione) della direttiva sopra menzionata
 prevede  che  le  regioni  approvino il piano, sulla base dei criteri
 indicati nel quadro di riferimento nazionale, lo inviino al  Comitato
 Euro  e  che  quest'ultimo ne verifichi la coerenza e l'attuazione (a
 tale  adempimento  la  regione  ha  provveduto  redigendo  un   Piano
 regionale  approvato  con deliberazione della Giunta regionale n. 840
 del 27 luglio 1998 e trasmesso al Comitato nazionale  Euro  con  nota
 del 26 ottobre 1998).
   Pertanto  il provvedimento di cui trattasi e' illegittimo in quanto
 interferisce in materia riservata alla competenza  dello  Stato,  non
 potendosi  certo  circoscrivere  la  competenza statale - come sembra
 voler sostenere la regione (nella  sua  relazione  a  sostegno  della
 riapprovazione   della   legge)   -   "alla   fissazione  dei  cambi,
 all'integrazione dei mercati finanziari,  alla  liberalizzazione  dei
 movimenti  di  capitale,  alla  creazione  di un istituto monetario",
 mentre e' evidente invece che ben fa parte della  politica  monetaria
 la  disciplina  del  nuovo  sistema monetario anche nella sua fase di
 passaggio dal vecchio sistema.  Non puo', quindi, sostenersi  che  la
 legge regionale detta disposizioni riconducibili solo all'ordinamento
 degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, imponendo ad essi
 di  adeguarsi  al  nuovo  sistema, posto che un tale obbligo discende
 direttamente dalla normativa statale, la cui attuazione dovra' essere
 assicurata   anche   dalla  regione,  non  certo  con  una  normativa
 integrativa  quanto  attraverso  la   realizzazione   dei   programmi
 operativi portati nei piani regionali sopra ricordati.
   Ne'  puo'  avere  rilevanza  il  fatto  che  la legge regionale non
 contenga disposizioni contrarie a quelle della legislazione  statale:
 in  ogni  caso  la  regione  non  puo'  legiferare,  neanche  in modo
 puramente ripetitivo, in materia in cui non ha competenza.
   Tali osservazioni riguardano la legge nel suo complesso,  esaurendo
 essa  il  suo  contenuto  in  disposizioni  che intendono regolare il
 passaggio dal sistema monetario vigente a quello nuovo  dell'Euro.  E
 tali  rilievi  di carattere generale assorbono particolari profili di
 illegittimita' costituzionale  che  pur  sono  stati  manifestati  in
 relazione  a  singole  norme,  quali quelli relativi all'art. 2, n. 2
 dell'articolato, che sembra restringere il periodo transitorio (dal 1
 gennaio 1999 a data posteriore), rispetto ai quali la regione  si  e'
 limitata   a   replicare   che   nessun  restringimento  v'e'  stato,
 riguardando la limitazione  temporale  un  "obbligo"  non  scaturente
 dalla  legislazione  nazionale  (obbligo  pero'  che, proprio perche'
 innovativo,  non   potrebbe   essere   imposto   dalla   legislazione
 regionale).
   3.  -  Poiche',  dunque,  l'intero  testo  normativo  regionale  e'
 invasivo della competenza statale, il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  chiede  che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
 della legge della regione Toscana indicata in epigrafe.