ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, a seguito dell'ordinanza del 28-29 luglio 1998 con la quale questi ha disposto una "perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti in trattamento con la multiterapia ''Di Bella'' anche al di fuori della sperimentazione ufficiale", con ricorso depositato il 13 agosto 1998 ed iscritto al n. 100 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1998 il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, con la quale il pretore, adito ex art. 700 del codice di procedura civile, ha disposto l'audizione del direttore dell'Istituto superiore di sanita' e l'acquisizione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del "multitrattamento Di Bella", riservandosi "all'esito di stabilire le modalita' di un accertamento medico-legale d'ufficio a mezzo di esperti da nominare, finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e sui limiti di validita'" di tale multiterapia; che secondo il Presidente del Consiglio l'ordinanza violerebbe gli artt. 23, 95, 97 e 102 della Costituzione, in relazione alle norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci e l'autorizzazione alla loro immissione in commercio, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, e dal d.-l. 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257; che ad avviso del ricorrente i primi risultati della sperimentazione, su quattro dei dodici protocolli, non sono positivi, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1998, n. 181, di modo che per le patologie oggetto dei quattro studi non saranno piu' ammessi nuovi pazienti, mentre e' consentita, in via eccezionale, la prosecuzione della somministrazione dei farmaci componenti la multiterapia nei casi in cui la malattia sia stabile e non vi siano segni di progressione; che il pretore, con l'ordinanza citata, ha disposto un accertamento medico-legale su una sfera di patologie indefinita e in alternativa alla sperimentazione ufficiale in fase di espletamento, travalicando i limiti tipici della funzione giurisdizionale; che il fine perseguito dal pretore sarebbe quello di accertare, in via generale, l'efficacia e i limiti di validita' della "multiterapia Di Bella"; che il provvedimento pretorile eccede l'interesse del singolo ricorrente nel procedimento d'urgenza pendente ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, e comporta - secondo il ricorrente - un indebito controllo dell'azione amministrativa del Ministero della sanita' e delle altre autorita' sanitarie; che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 185 del 1998, ha messo in luce l'importanza degli accertamenti espletati dagli organi tecnico-scientifici, affermando un principio che vale per il giudice delle leggi e per qualsiasi altra autorita' giurisdizionale, per cui sarebbero inammissibili valutazioni giudiziarie sostitutive di quelle assunte dagli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione. Considerato che in sede di controllo sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, compete a questa Corte un apprezzamento di ordine preliminare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di un conflitto la cui risoluzione rientri nella sua competenza, che non pregiudica la successiva decisione, anche in punto di ammissibilita'; che sussistono i requisiti previsti dall'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953 affinche' possa dirsi ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione; che sotto il profilo soggettivo sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo, sia il pretore di Lecce, nei confronti del quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, che spettano loro a norma della Costituzione; che sotto il profilo oggettivo si denuncia l'interferenza di provvedimenti giurisdizionali nell'azione amministrativa del Ministero della sanita' e delle autorita' sanitarie, con indebita incidenza nello svolgimento delle attribuzioni conferite al Governo; che, pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato deve essere dichiarato ammissibile.