ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del Combinato disposto
 degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, promossi con n.
 2 ordinanze emesse il 7 novembre 1997 dal Tribunale di Genova,  sulle
 richieste di riesame proposte da G. M. e da C. R., iscritte ai nn. 63
 e  84  del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto -  pronunciate
 in  due  diversi  procedimenti  incidentali  concernenti richiesta di
 riesame della ordinanza con la quale era stato disposto,  su  istanza
 della  parte  civile,  il  sequestro  conservativo  dei  beni  di due
 coimputati -  il  Tribunale  di  Genova  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale del "coordinato disposto" degli artt. 318
 e  324  del  codice  di  procedura penale, in riferimento all'art. 24
 della Costituzione;
     che il giudice a quo, in punto di  fatto,  ha  precisato  che  il
 provvedimento  di  sequestro conservativo disposto dal giudice per le
 indagini preliminari su richiesta della parte civile aveva oggetto  e
 contenuto analogo ad altro provvedimento gia' annullato dal tribunale
 per insussistenza del periculum in mora;
     che  il  rimettente  rileva,  tuttavia,  che  la parte civile non
 poteva essere ritenuta titolare di  un  autonomo  diritto  ad  essere
 avvisata,  ex  art. 324 cod. proc. pen., ne' della data di fissazione
 dell'udienza  di  discussione   del   riesame,   ne'   del   deposito
 dell'ordinanza,  e  conseguentemente  non aveva potuto partecipare al
 procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;
     che  il  rimettente,  che  pure  ritiene  di  dovere   senz'altro
 annullare  il nuovo provvedimento per violazione del principio ne bis
 in idem dubita che gli artt. 318 e 324 cod. proc. pen.,  nella  parte
 in  cui  non  prevedono  -  secondo  la  interpretazione datane dalle
 Sezioni  unite  della  Corte  di cassazione - che sia notificato alla
 parte civile avviso  dell'udienza  per  la  discussione  del  riesame
 dell'ordinanza  di sequestro conservativo disposto su richiesta della
 medesima parte civile, ledano irrimediabilmente e ingiustificatamente
 il diritto di questa a difendersi e a controdedurre nel  procedimento
 incidentale per il mantenimento della misura cautelare;
     che  e'  intervenuto  nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
 questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
   Considerato  che  in  relazione all'identico tenore delle ordinanze
 deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
     che le ordinanze con cui sono state  sollevate  le  questioni  di
 costituzionalita' hanno contestualmente annullato il provvedimento di
 sequestro conservativo oggetto del giudizio di riesame;
     che,  dunque,  il  Tribunale, al momento della proposizione della
 questione, aveva gia' fatto applicazione della  normativa  impugnata,
 con la conseguenza che la questione difetta palesemente di rilevanza;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.