ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10  del  d.P.R.
 24  aprile  1982,  n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione
 degli   uffici   dell'   Amministrazione   civile    del    Ministero
 dell'interno),  e  della  tabella allegata; dell'art. 2, primo comma,
 del d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto
 comma dell'art.  4 della legge 11 luglio 1980, n. 312) convertito  in
 legge  24 marzo 1986, n. 78; dell'art. 1 del d.-l. 26 giugno 1989, n.
 240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale
 di taluni ruoli del Ministero dell'interno)  convertito  in  legge  4
 agosto  1989, n. 287 e della tabella allegata, promosso con ordinanza
 emessa il 10  dicembre  1996  dal  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
 proposto dal Ministero dell'interno contro Lauretta Navarra ed altri,
 iscritta  al  n.  494  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  35,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di costituzione di Lauretta Navarra ed altre nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi l'avv.to Lucio Filippo Longo per Lauretta Navarra ed altre  e
 l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
   Ritenuto  che  il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 dicembre
 1996, ha sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  97  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli
 10  del  d.P.R.   24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e
 organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero
 dell'interno), e tabella allegata,  2,  primo  comma,  del  d.-l.  28
 gennaio  1986,  n.    9  (Interpretazione  autentica del quarto comma
 dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), nel testo introdotto
 dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, e  1  del  d.-l.  26
 giugno   1989,   n.   240  (Norme  per  la  definizione  dei  profili
 professionali  del  personale   di   taluni   ruoli   del   Ministero
 dell'interno),  nel  testo  risultante  dalla  legge di conversione 4
 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata,  "nella  parte  in  cui  non
 consentono  di applicare, al personale del Ministero dell'interno con
 professionalita'  di  interprete-traduttore  e  di  esperto in lingue
 straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche  e  dei
 profili,  in  IX  e,  quindi  anche  in  VIII,  qualifica, secondo le
 previsioni (...) del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44";
     che, secondo quanto premette il giudice a quo la legge  1  aprile
 1981,  n. 121 (Nuovo ordinamento dell' Amministrazione della pubblica
 sicurezza)  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare  una   particolare
 disciplina organizzativa per l'ordinamento del Ministero dell'interno
 e  il  d.P.R.    n.  340  del 1982, che ne e' seguito, ha ordinato il
 personale dell'Interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono
 indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali;
     che, secondo il rimettente, nella tabella da ultima menzionata la
 sistemazione  dei  dipendenti  con  professionalita'  linguistica  e'
 prevista  nel  VI  livello,  se  semplici  assistenti linguistici con
 funzioni   di   mera   traduzione,   e   nel    VII    livello,    se
 traduttori-interpreti;
     che  la legge n. 78 del 1986, introducendo per la generalita' dei
 pubblici dipendenti la nona qualifica funzionale,  ha  si'  stabilito
 che  i  relativi  profili  e  modalita'  di  accesso  dovevano essere
 individuati mediante la procedura contrattuale della legge-quadro, ma
 "ferma restando la particolare disciplina dettata  per  il  personale
 dei  ruoli  indicati  nella legge 1 aprile 1981, n. 121", in tal modo
 conservando una  specialita'  non  piu'  revocata  -  ad  avviso  del
 Consiglio  di  Stato - dai successivi accordi concernenti il comparto
 "Ministeri", ne'  dalla  legislazione  per  la  ristrutturazione  dei
 profili per il personale del Ministero dell'interno (d.-l. n. 240 del
 1989, convertito in legge n. 287 del 1989);
     che,  secondo  il  collegio,  non  esisterebbe alcuna ragione, di
 carattere organizzativo o funzionale, per  giustificare,  all'interno
 del   comparto   "Ministeri",   un  trattamento  differenziato  della
 categoria del personale  statale  con  professionalita'  linguistica,
 tanto   piu'   che   anche  nell'ordinamento  dell'Interno  sarebbero
 riscontrabili categorie di personale inquadrate nella nona  qualifica
 funzionale;
     che  alcune  delle  parti private del giudizio principale si sono
 costituite  davanti  alla  Corte  costituzionale  prospettando   "una
 ricostruzione  interpretativo-sistematica  della disciplina (...) che
 affermi  l'applicabilita'  immediata  e   diretta   della   normativa
 generale,   prevista   per   tutto   il   personale  ministeriale  di
 professionalita'  linguistica,  anche  ai  dipendenti  del  Ministero
 dell'interno",  e,  soltanto  in  via subordinata, hanno aderito alle
 ragioni di incostituzionalita' evidenziate dal rimettente;
     che e' intervenuto nel giudizio  incidentale  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato,   concludendo   perche'   la   Corte   dichiari  la  questione
 inammissibile o non fondata.
   Considerato che successivamente alla proposizione  della  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in data 26 febbraio 1998, e' stato
 sottoscritto, ai sensi dell'art.1, comma 3, del contratto  collettivo
 nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del comparto "Ministeri" del 16 maggio
 1995, l' accordo successivo per il  personale  dell'  Amministrazione
 civile  dell'interno  (in Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n.
 106 del 5 giugno 1998);
     che  il  testo  in parola prevede, tra l'altro, che "al personale
 dell'amministrazione  civile  dell'Interno  si  applicano  i  profili
 professionali  istituiti  dal d.P.R. n. 1219 del 1984 e dal d.P.R. n.
 44 del 1990" (art.1); e, ancora, che "le parti si danno atto  che  al
 personale  di cui al presente accordo si applica comunque il CCNL del
 comparto Ministeri" (art. 6);
     che, inoltre, a seguito della stipulazione del  suddetto  accordo
 successivo, sono divenute "inapplicabili" nei confronti del personale
 che  ne  e'  oggetto  - ai sensi dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. 3
 febbraio 1993, n. 29 - le disposizioni di legge e di regolamento  che
 siano  in  contrasto  con  quelle definite nell'accordo stesso, ed in
 particolare il denunciato art. 10 del d.P.R. n. 340 del 1982 (art.7);
     che, infine, l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
 pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni
 sindacali  di  categoria,  quali  parti  del  medesimo accordo, hanno
 espressamente  convenuto  (Dichiarazione  congiunta  n.1)   -   sulla
 premessa     della     possibilita'    di    adozione,    nell'ambito
 dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  di   tutti   i   profili
 professionali  previsti  per  le altre amministrazioni pubbliche - la
 futura istituzione anche di profili di  professionalita'  linguistica
 di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale;
     che,   pertanto,  la  sopravvenienza  del  predetto  atto  appare
 suscettibile di alterare  il  quadro  normativo  di  riferimento  del
 giudice  a  quo  cosi' da postulare un rinnovato esame dei profili di
 rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.