ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e  71  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega di cui
 all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), degli artt. 9  e  10
 della  legge  16  giugno  1927, n. 1766 e degli artt. 29, 30 e 31 del
 regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del  regolamento
 per   la  esecuzione  della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sul
 riordinamento degli usi civici nel  Regno),  promosso  con  ordinanza
 emessa   il   15  ottobre  1997  dal  Commissario  regionale  per  il
 riordinamento sugli usi civici in Abruzzo,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra il comune di Civita D'Antino e l'Istituto Diocesano per
 il sostentamento del clero di Sora e altri, iscritta  al  n.  40  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto   che   nel   corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto
 l'accertamento della natura demaniale o allodiale di vari fondi  siti
 nel territorio del comune di Civita d'Antino, alcuni tra i molteplici
 ricorrenti  formulavano,  in  via  subordinata all'accertamento della
 natura  demaniale  dei   fondi   da   loro   occupati,   domanda   di
 legittimazione  ai  sensi dell'art.   9 della legge 16 giugno 1927 n.
 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n.  751,
 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno);
     che  il  Commissario  regionale  per  il  riordinamento degli usi
 civici provvedeva  sulla  domanda  di  accertamento,  dichiarando  la
 natura demaniale dei fondi occupati dai ricorrenti, e si riservava di
 decidere, nelle forme opportune, sulla domanda di legittimazione;
     che  tale  sentenza  era annullata dalla Corte d'appello di Roma,
 sezione specializzata  per  gli  usi  civici,  secondo  la  quale  la
 formulazione  di  una  domanda di legittimazione costituiva implicito
 riconoscimento della natura demaniale del fondo occupato, non essendo
 possibile chiedere la legittimazione di un fondo privato;
     che gli atti venivano cosi' trasmessi nuovamente  al  Commissario
 regionale  per  il riordinamento degli usi civici, il quale, prima di
 procedere all'istruzione del giudizio  di  legittimazione,  sollevava
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 66 e 71 del
 d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega  di  cui
 all'art.   1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), a sua volta recante
 "Norme  sull'ordinamento  regionale  e  sulla  organizzazione   della
 pubblica  amministrazione",  degli artt. 9 e 10 della citata legge n.
 1766 del 1927, degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26  febbraio
 1928,  n.  332  (Approvazione del regolamento per la esecuzione della
 legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel
 Regno);
     che il giudice rimettente dubita in particolare,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  9,  24  e  97 della Costituzione, della legittimita'
 costituzionale delle suddette norme ove interpretate nel senso che il
 potere di emettere  il  provvedimento  di  legittimazione  sia  stato
 sottratto  al  Commissario dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e
 trasferito alle Regioni.
   Considerato  che  il  procedimento   di   legittimazione   previsto
 dall'art.    9  della  richiamata  legge  n.  1766 del 1927 ha natura
 amministrativa e non giurisdizionale;
     che il Commissario  regionale  per  il  riordinamento  degli  usi
 civici, nel corso del procedimento di legittimazione, ha il potere di
 statuire  con  accertamento  avente  natura  giurisdizionale soltanto
 qualora insorga controversia tra le parti circa  la  sussistenza  dei
 presupposti  per  la legittimazione (durata dell'occupazione, apporto
 di migliorie, conservazione della continuita' dei terreni);
     che nel caso di specie non consta dall'ordinanza  di  rimessione,
 ne'  risulta  altrimenti,  se  nel  procedimento  a  quo  sia insorta
 controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti  di  cui
 all'art. 9, comma primo, della legge n. 1766 del 1927;
     che,  in  assenza di tale precisazione, non puo' stabilirsi se il
 procedimento nel corso del quale e' stata sollevata la  questione  di
 legittimita'    costituzionale    debba    considerarsi   di   natura
 amministrativa o giurisdizionale;
     che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita'  della
 questione.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale