IL PRETORE
   Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;
   Rilevato  che  Treglia  Giovanni ha proposto opposizione avverso le
 ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Minturno n.  999/1996
 e  n.  1000/1996  emesse  nei suoi confronti in data 15 aprile 1996 e
 notificate il 14 maggio successivo, con le quali gli e stato intimato
 il pagamento delle somme di L. 133.233 e di L. 499.900  a  titolo  di
 sanzione   amministrativa   per  la     violazione,  rispettivamente,
 dell'art.   2, primo comma, della  legge  29  marzo  1928  n.  858  e
 dell'art.  42,  secondo  comma della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in
 materia di commercio e vendita di sostanze alimentari);
   Rilevato che, a sostegno dell'opposizione, il Treglia ha dedotto  e
 provato di aver provveduto, entro il termine di giorni sessanta dalla
 notifica  dei verbali di accertamento (effettuata il 20 agosto 1995),
 al pagamento in misura ridotta, ex art. 16 legge n.  689/1981,  della
 somma di 8.000 per ciascuna delle due violazioni amministrative, pari
 al  doppio  del  minimo  della sanzione edittale, per cui il contesto
 amministrativo si  sarebbe  dovuto  considerare  estinto,  mentre  il
 sindaco  del  comune di Minturno  aveva proceduto all'emissione delle
 due ordinanze-ingiunzioni opposte in applicazione della norma di  cui
 all'art.  4  della legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, la quale
 stabilisce che "per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.
 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora la norma violata  non
 preveda  il  minimo  della  sanzione, si applica il terzo del massimo
 della sanzione prevista per la violazione commessa";
   Considerato    che    l'opponente   ha   dedotto   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  4,  legge  regione  Lazio  n.  30/1994  per
 contrasto  con  la  citata norma di cui all'art. 16 legge n. 689/1981
 contenente un principio  suscettibile  di  vincolare  il  legislatore
 regionale;
   Ritenuto  che  l'eccezione appare rilevante ai fini della decisione
 della controversia e non manifestamente infondata;
   Ritenuto, in particolare, che si tratta, nella specie, di  sanzioni
 amministrative    derivanti    da    fattispecie    contravvenzionali
 depenalizzate in relazione alle quali la misura minima della sanzione
 puo'  essere  desunta  in   via   generale,   come   indicato   dalla
 giurisprudenza della Corte di cassazione, da intendersi quale diritto
 vivente  (cfr., per tutte, Cass. 3 maggio 1988 n. 3303), dall'art. 26
 c.p. che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila;
   Ritenuto,  inoltre,  che  la  legge  n.  689/1981  ha  dettato  una
 disciplina    contenente    principi    generali    in   materia   di
 depenalizzazione degli illeciti amministrativi, per cui  alla  stessa
 deve  essere  riconosciuta  l'idoneita'  a  vincolare  il legislatore
 regionale sia con riferimento alla previsione della  possibilita'  di
 un  pagamento  della  sanzione  in misura ridotta sia con riferimento
 alla determinazione di tale misura;
   Ritenuto  che  la  questione  di  costituzionalita'   deve   essere
 sottoposta  al  vaglio  della  Corte  costituzionale,  che gia' si e'
 pronunciata per l'incostituzionalita' dell'art. 6  u.c.  della  legge
 della  provincia  autonoma  di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, aggiunto
 dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991,    n.  30  (cfr.
 sentenza  7  giugno  1996,  n. 187) nonche' dell'art. 6 secondo comma
 della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47 (cfr. sentenza
 8 maggio 1995, n. 152) contenenti disposizioni analoghe a  quella  di
 cui all'art.  4, legge della regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30;