IL PRETORE Esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che Treglia Giovanni ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Minturno n. 999/1996 e n. 1000/1996 emesse nei suoi confronti in data 15 aprile 1996 e notificate il 14 maggio successivo, con le quali gli e stato intimato il pagamento delle somme di L. 133.233 e di L. 499.900 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, primo comma, della legge 29 marzo 1928 n. 858 e dell'art. 42, secondo comma della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari); Rilevato che, a sostegno dell'opposizione, il Treglia ha dedotto e provato di aver provveduto, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dei verbali di accertamento (effettuata il 20 agosto 1995), al pagamento in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/1981, della somma di 8.000 per ciascuna delle due violazioni amministrative, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, per cui il contesto amministrativo si sarebbe dovuto considerare estinto, mentre il sindaco del comune di Minturno aveva proceduto all'emissione delle due ordinanze-ingiunzioni opposte in applicazione della norma di cui all'art. 4 della legge regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, la quale stabilisce che "per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa"; Considerato che l'opponente ha dedotto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, legge regione Lazio n. 30/1994 per contrasto con la citata norma di cui all'art. 16 legge n. 689/1981 contenente un principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale; Ritenuto che l'eccezione appare rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata; Ritenuto, in particolare, che si tratta, nella specie, di sanzioni amministrative derivanti da fattispecie contravvenzionali depenalizzate in relazione alle quali la misura minima della sanzione puo' essere desunta in via generale, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, da intendersi quale diritto vivente (cfr., per tutte, Cass. 3 maggio 1988 n. 3303), dall'art. 26 c.p. che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila; Ritenuto, inoltre, che la legge n. 689/1981 ha dettato una disciplina contenente principi generali in materia di depenalizzazione degli illeciti amministrativi, per cui alla stessa deve essere riconosciuta l'idoneita' a vincolare il legislatore regionale sia con riferimento alla previsione della possibilita' di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con riferimento alla determinazione di tale misura; Ritenuto che la questione di costituzionalita' deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che gia' si e' pronunciata per l'incostituzionalita' dell'art. 6 u.c. della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30 (cfr. sentenza 7 giugno 1996, n. 187) nonche' dell'art. 6 secondo comma della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47 (cfr. sentenza 8 maggio 1995, n. 152) contenenti disposizioni analoghe a quella di cui all'art. 4, legge della regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30;