LA CORTE DI ASSISE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento a carico di Cantella Piero, nato a Catania il 27 giugno 1954, Signoriello Michele, nato a Napoli il 29 maggio 1968, imputati fra l'altro del delitto p. e p. degli artt. 575-577 e 110 c.p. perche' in concorso tra loro e con Fragala' Alessandro, agendo con premeditazione, cagionavano la morte di Quadrini Sandro, dopo averlo avvicinato con una motocicletta, in un canneto, esplodendogli contro un colpo di pistola cal. 7,65. In Torvaianica l'8 luglio 1991. Pende davanti a questa Corte di Assise il procedimento penale n. 16/1997 r.g. Corte assise Roma contro Cantella Piero e Signoriello Michele (ed altri), imputati come in rubrica. Il giudizio si svolge nella contumacia-latitanza dei prevenuti, difesi rispettivamente di ufficio dagli avvocati Fabio D'Amato e Claudio Iacovoni. Entrambi i legali hanno inoltrato istanza - da loro sottoscritta - di ammissione dei propri assistiti al patrocinio statale. Le documentazioni acquisite provano che gli imputati si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Senonche', il secondo comma dell'art. 2, della legge n. 217/1990, dispone testualmente: "La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato ...". Da qui la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori avv. D'Amato e avv. Iacovoni nei seguenti termini: "... Premesso che sono stati designati difensori di ufficio rispettivamente dei sigg. Cantella Piero e di Signoriello Michele nel procedimento penale n. 16/1997 nei confronti di Cantella + altri per i reati di cui agli artt. 575, 577, 412, 624 e 625 c.p. ed altri ed artt. 10 e 12 della legge n. 497/1974; che e' propria intenzione, per quanto concerne l'assistenza processuale, avvalersi della legge 30 luglio 1990, n. 217, relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; che tuttavia tutti i tentativi finora esperiti per contattare gli imputati Cantella Piero e Signoriello Michele ed eventuali parenti o conviventi sono risultati vani, come risultano sconosciuti gli spostamenti sul territorio negli ultimi anni, di predetti imputati; Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 217, prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio statale ''a pena di inammissibilita' deve essere sottoscritta dall'interessato''; che puo' anche essere presentata dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato esclusivamente la documentazione prevista nei commi 2 e 3 della legge citata e solo nei casi in cui l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura (art. 5, comma 4, legge n. 217); Ritenuto che la legge in esame evidenzia un vuoto significativo nella parte in cui non disciplina l'ipotesi, peraltro frequente, dell'impossibilita' da parte dell'interessato non abbiente di sottoscrivere l'istanza; che la ratio della normativa in esame deve essere la stessa, e cioe' permettere una congrua difesa e la giusta tutela processuale all'imputato non abbiente, sia che costui sia presente sia che risulti irreperibile, latitante o altro; che e' vero che per gli avvocati l'obbligatorieta' della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, ma e' altrettanto vero che tale principio deve essere contemperato con quello della retribuzione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' della prestazione effettuata; che nel caso di specie la professionalita' connaturata all'esplicazione dell'attivita' forense e la quantita' del lavoro da effettuarsi e' tanto piu' maggiore se si considera che si tratta di un procedimento penale di Corte di assise avente diversi coimputati e molteplici capi di imputazione; che pertanto il mancato utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio determinerebbe ingiustamente la realizzazione non di una saltuaria prestazione gratuita, ma di un'attivita' professionale particolarmente qualificata da svolgersi presumibilmente per molto tempo in numerose udienze dibattimentali; Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto, sollevano la questione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 24, secondo e terzo comma e 36, primo comma della Costituzione nella parte in cui non estende la possibilita' di presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio al difensore ed ai familiari in caso di riscontrata impossibilita' oggettiva dell'interessato ...". L'istanza suindicata ha dato vita ad un procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Il p.m. ha condiviso le argomentazioni dei difensori. Tanto precisato, ritiene la Corte che la questione de qua non appaia manifestamente infondata. Intanto l'autenticazione della sottoscrizione del latitante ad opera del difensore o di funzionario competente, nel proprio studio o in ufficio o in altro posto, comporta difficolta' di ordine pratico spesso insuperabili ovvero si sostanzia in un'attivita' che puo' implicare responsabilita' penalistiche e comunque censure sul piano della deontologia professionale. Parrebbe cosi' che all'imputato latitante, stante le formalita' prescritte dal citato art. 2, sia di fatto preclusa l'applicazione della legge sul gratuito patrocinio mentre l'art. 24, terzo comma della Costituzione, assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non distingue tra imputati liberi e imputati latitanti. All'obiezione che sembra corretto far dipendere un beneficio dall'adempimento di un onere quale quello, incombente sull'interessato, di sottoscrivere l'istanza, si potrebbe replicare osservando: che il sistema processual-penalistico riconosce la rilevanza di situazioni in cui l'imputato, senza sua colpa, non sia venuto a conoscenza del processo contro di lui promosso (arg. ex artt. 175, primo e secondo comma; 670; 485 c.p.p.); si potrebbe ipotizzare nella specie che Cantella e Signoriello, anche se consapevoli della pendenza del giudizio, siano senza colpa materialmente non in grado di ottemperare all'onere di cui si e' detto, a meno che non si voglia considerare la latitanza alla stregua di una colpa; che in ogni caso l'inadempimento dell'onere posto a carico dell'imputato non abbiente non dovrebbe danneggiare il suo difensore che, a norma dell'art. 36 Cost., ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' delle prestazioni svolte; che lo scopo perseguito dal legislatore ordinario con l'istituto del gratuito patrocinio e' di dare concreta attuazione al principio costituzionale della difesa come diritto inviolabile (art. 24, secondo comma Cost.), in favore dei poveri (anche se imputati detenuti o liberi, presenti all'udienza, contumaci o latitanti), i quali altrimenti subirebbero pregiudizio. Il presente procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della delineata questione di legittimita' costituzionale.