Ricorso  per  il  Presidente  del Consiglio, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  uffici  domicilia
 in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti della regione Liguria,
 in  persona  del Presidente della Giunta regionale in carica, avverso
 la delibera legislativa riapprovata dal  consiglio  regionale  il  17
 novembre  1998,  comunicata al Commissario del Governo il 20 novembre
 1998 relativa a "norme per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  del
 Dipartimento regionale di genetica".
   Con  delibera  legislativa in epigrafe il consiglio regionale della
 Liguria ha ritenuto di riapprovare la legge regionale gia' deliberata
 il 28 ottobre  1997,  nonostante  il  rinvio  a  nuovo  esame  allora
 disposto dal Governo della Repubblica con telex 20 novembre 1997.
   La  legge  regionale  di  cui  trattasi  e'  stata riapprovata, nel
 medesimo testo, a maggioranza assoluta dai componenti  del  consiglio
 regionale (31 voti favorevoli su 45 consiglieri assegnati).
   Ricorrono,  pertanto, nella fattispecie, i presupposti dell'ipotesi
 di  cui  all'art.  127,  ultimo  comma  della  Costituzione,  per  la
 proposizione  della  questione  di  legittimita'  davanti alla ecc.ma
 Corte costituzionale, nei presupposti formali,  ma  anche  in  quelli
 sostanziali.
   Infatti, in linea di
                             D i r i t t o
   1. - La delibera impugnata appare in contrasto con l'art. 117 della
 Costituzione,  in relazione alle norme delle leggi statali di seguito
 indicate.
   Ed invero gli arrt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett.  j)  e  5,  della
 delibera   impugnata   fanno   riferimento  a  programmi  di  ricerca
 scientifica, a studi e ricerche, a  pareri  su  progetti  di  ricerca
 biomedica,  che  esulano  dalla  specifica  competenza  regionale  in
 materia.
   L'attivita' di ricerca  e  sperimentazione  e'  infatti  attribuita
 espressamente  alla  competenza  statale  dall'art. 6, lett. c) della
 legge 23 dicembre 1998, n. 833,  istitutiva  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  nonche' dall'art. 1, lett. p), della legge 15 marzo 1997,
 n. 59, contenente "delega al governo per il conferimento di  funzioni
 e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
 amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e  dall'art.
 125 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emesso in attuazione del capo I
 della predetta legge n. 59/1997.
   Non  e'  dubbio  pertanto  che  la  delibera  impugnata  ecceda  la
 competenza  della  regione,  onde  la  fondatezza  della  prospettata
 questione di legittimita' ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
   2.  -  La delibera impugnata appare inoltre in contrasto con l'art.
 81 della Costituzione.
   Ed  invero  gli  artt.  6  (finanziamento  regionale)  e  7  (norma
 finanziaria)   non   contengono   la   quantificazione   degli  oneri
 consegnenti all'attuazione del  provvedimento  e,  per  di  piu',  in
 quanto pongono a carico della "quota del fondo sanitario per le spese
 correnti"  oneri  derivanti  da  attivita'  di  rilievo  non soltanto
 sanitario e svolte peraltro da organismo estraneo  all'organizzazione
 sanitaria,  dispongono  in  contrasto con il disposto di cui all'art.
 12, comma 6, del d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, giusta il quale le
 quote  del  Fondo  sanitario  di  parte  corrente  "sono   utilizzate
 esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie".