ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sei ordinanze emesse il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, rispettivamente iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403, 404 e 405 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che nel corso di sei procedimenti in materia di esecuzione penale, all'udienza camerale del 19 marzo 1998, davanti al pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, compariva quale pubblico ministero un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, il quale prospettava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati specificamente nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale; che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, ma non nelle camerali, mentre in queste sarebbe consentito ai vice pretori onorari di svolgere, ai sensi degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le funzioni giudicanti; che il pretore sollevava, con sei distinte ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei predetti artt. 71 e 72; che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo perche' dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale, essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste della pubblica accusa, un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio; che, infatti, se la decisione fosse adottata sulla base della requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza si andrebbe incontro, prosegue il giudice a quo a una pronuncia affetta da nullita' di ordine generale; che la disciplina restrittiva, contenuta negli artt. 71 e 72 censurati contrasterebbe con quella, piu' ampia, consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 dell'ordinamento giudiziario; che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei giudici onorari, non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario, nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe preclusa non soltanto ai vice pretori onorari, ma anche agli uditori giudiziari con piu' di quattro mesi di tirocinio; che si paleserebbe, dunque, una diversita' di disciplina del tutto irragionevole e, percio', in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute da vice pretori onorari, sia pure all'uopo designati, si deve concludere che la materia non presenta, ad avviso del rimettente, un livello di delicatezza o tecnicita' tale da comportare, in quello stesso contesto, l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure elencate nel censurato articolo 72; che si profilerebbe, altresi', una violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo svolgimento di lavori piu' urgenti e importanti, come le attivita' di indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso le preture; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in base all'ordinanza di questa Corte n. 181 del 1998. Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati in particolare nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio; questione sollevata, nei medesimi termini, con sei ordinanze di rimessione; che, per l'identita' della questione, i giudizi vanno riuniti; che, nel merito, come gia' affermato con l'ordinanza n. 181 del 1998, la questione e' manifestamente infondata, poiche' il pretore rimettente qualifica come "sottrazione" a piu' importanti compiti quelli che rientrano pur sempre nelle funzioni istituzionali - di rango non inferiore alle altre - e, nel contempo, invoca la comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.