ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  39,  43,  44  e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374
 (Istituzione del giudice di pace) e  della  stessa  legge  nella  sua
 interezza,  promosso  con  ordinanza  emessa  il 16 febbraio 1998 dal
 giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile  vertente  tra
 Gandolfi  Paola  e  F.R.  Grandi  Opere S.r.l. iscritta al n. 232 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica - prima serie speciale - n. 15 dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 ottobre 1998 il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a  decreto
 ingiuntivo,   nel   quale   era   stata   sollevata   una   eccezione
 pregiudiziale,  la  cui  cognizione   apparteneva   alla   competenza
 territoriale  inderogabile  di  un  giudice  diverso  da quello della
 opposizione, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza  emessa
 il 16 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e
 alla  VII  disposizione  transitoria della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.  39,
 43,  44  e  47  della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
 giudice di  pace),  nella  parte  in  cui  ha  soppresso  il  giudice
 conciliatore,  privando i cittadini dell'unico giudice funzionalmente
 competente per la tutela di un loro specifico diritto e sottraendo  i
 relativi  giudizi  al giudice naturale precostituito per legge, ed ha
 sollevato inoltre, in riferimento agli artt.  102,  primo  e  secondo
 comma,  106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria
 e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte  Seconda
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, per  conseguenza,
 dell'intero  testo  della  predetta  legge,  la quale ha istituito un
 ufficio giudiziario costituito solo da magistrati  onorari,  che  non
 essendo  regolati  dalle  norme  sull'ordinamento  giudiziario  e non
 essendo nominati per concorso, devono ritenersi giudici speciali;
     che, ad avviso del giudice a quo, la competenza per territorio in
 ordine alla causa pregiudiziale dovrebbe appartenere  al  giudice  di
 pace di Reggio Emilia, nella cui circoscrizione e' compreso il comune
 di  residenza  del consumatore, ex art. 12 del decreto legislativo 15
 gennaio 1992, n. 50, ma a tale conclusione, secondo il rimettente, e'
 di ostacolo l'art. 43 della legge n. 374 del 1991, a norma del  quale
 sono  decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le
 norme anteriormente vigenti le cause  pendenti  dinanzi  agli  stessi
 organi  anche  se attribuite dalla presente legge alla competenza del
 giudice di pace;
     che,  pertanto,  secondo  la  ricostruzione  del  rimettente,  la
 competenza  sulla questione pregiudiziale e' del giudice conciliatore
 di Gattatico, il cui ufficio tuttavia  e'  stato  soppresso,  con  la
 conseguenza   che   la   declaratoria  di  incompetenza  territoriale
 impedirebbe alle parti la  riassunzione  della  causa,  con  evidente
 lesione del diritto di difesa;
     che  essendo  esclusa la possibilita' di nominare un conciliatore
 ad hoc, stante l'abrogazione di tutte le norme relative  alla  nomina
 di  tale  organo, e non potendosi affermare la competenza del giudice
 di pace, poiche' cio' avverrebbe in violazione  del  citato  art.  43
 della  legge  n.  374  del 1991 e dell'art. 25 della Costituzione, si
 delineano, a parere del rimettente, plurimi profili di illegittimita'
 costituzionale della legge n. 374 del 1991;
     che,  inoltre,  senza  che  sia  stata  emanata  la  nuova  legge
 sull'ordinamento  giudiziario, e' stato istituito il giudice di pace,
 il quale - non essendo un magistrato ordinario istituito  e  regolato
 dalle  norme  sull'ordinamento  giudiziario  -  deve  considerarsi un
 giudice speciale nominato senza concorso, in violazione  degli  artt.
 102  e  106 della Costituzione e, piu' in generale, di tutte le norme
 della Sezione I del Titolo IV della Costituzione;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  il
 quale  ha  chiesto  dichiararsi inammissibili o comunque infondate le
 questioni sollevate dal giudice conciliatore di Milano.
   Considerato che,  con  riguardo  alla  prima  delle  due  questioni
 sollevate, il rimettente si duole della soppressione dell'ufficio del
 giudice  conciliatore,  che priverebbe i cittadini dell'unico giudice
 funzionalmente competente per la tutela di un loro specifico diritto,
 cosi' presupponendo che la  competenza  a  decidere  della  eccezione
 pregiudiziale appartenga ancora al conciliatore;
     che  peraltro la seconda questione, relativa alla istituzione del
 giudice di pace in violazione dei principi contenuti nella Sezione  I
 del   Titolo  IV  della  Parte  Seconda  della  Costituzione,  sembra
 postulare invece la competenza del giudice di pace, di cui si lamenta
 appunto la illegittima istituzione;
     che  le  questioni  risultano  prospettate  in  termini  ambigui,
 perplessi  e  comunque  contraddittori, in quanto lo stesso giudice a
 quo mostra una evidente incertezza in ordine alla individuazione  del
 giudice  competente  a  conoscere  della  eccezione  pregiudiziale e,
 quindi, delle norme applicabili alla fattispecie;
     che, pertanto, le  questioni  devono  dichiararsi  manifestamente
 inammissibili.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.