ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e della stessa legge nella sua interezza, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere S.r.l. iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 15 dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale era stata sollevata una eccezione pregiudiziale, la cui cognizione apparteneva alla competenza territoriale inderogabile di un giudice diverso da quello della opposizione, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui ha soppresso il giudice conciliatore, privando i cittadini dell'unico giudice funzionalmente competente per la tutela di un loro specifico diritto e sottraendo i relativi giudizi al giudice naturale precostituito per legge, ed ha sollevato inoltre, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, per conseguenza, dell'intero testo della predetta legge, la quale ha istituito un ufficio giudiziario costituito solo da magistrati onorari, che non essendo regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e non essendo nominati per concorso, devono ritenersi giudici speciali; che, ad avviso del giudice a quo, la competenza per territorio in ordine alla causa pregiudiziale dovrebbe appartenere al giudice di pace di Reggio Emilia, nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del consumatore, ex art. 12 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, ma a tale conclusione, secondo il rimettente, e' di ostacolo l'art. 43 della legge n. 374 del 1991, a norma del quale sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace; che, pertanto, secondo la ricostruzione del rimettente, la competenza sulla questione pregiudiziale e' del giudice conciliatore di Gattatico, il cui ufficio tuttavia e' stato soppresso, con la conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con evidente lesione del diritto di difesa; che essendo esclusa la possibilita' di nominare un conciliatore ad hoc, stante l'abrogazione di tutte le norme relative alla nomina di tale organo, e non potendosi affermare la competenza del giudice di pace, poiche' cio' avverrebbe in violazione del citato art. 43 della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 25 della Costituzione, si delineano, a parere del rimettente, plurimi profili di illegittimita' costituzionale della legge n. 374 del 1991; che, inoltre, senza che sia stata emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, e' stato istituito il giudice di pace, il quale - non essendo un magistrato ordinario istituito e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario - deve considerarsi un giudice speciale nominato senza concorso, in violazione degli artt. 102 e 106 della Costituzione e, piu' in generale, di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Costituzione; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondate le questioni sollevate dal giudice conciliatore di Milano. Considerato che, con riguardo alla prima delle due questioni sollevate, il rimettente si duole della soppressione dell'ufficio del giudice conciliatore, che priverebbe i cittadini dell'unico giudice funzionalmente competente per la tutela di un loro specifico diritto, cosi' presupponendo che la competenza a decidere della eccezione pregiudiziale appartenga ancora al conciliatore; che peraltro la seconda questione, relativa alla istituzione del giudice di pace in violazione dei principi contenuti nella Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sembra postulare invece la competenza del giudice di pace, di cui si lamenta appunto la illegittima istituzione; che le questioni risultano prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori, in quanto lo stesso giudice a quo mostra una evidente incertezza in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della eccezione pregiudiziale e, quindi, delle norme applicabili alla fattispecie; che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.