ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 3
 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati
 ed   invalidi   per   servizio,   titolari  di  pensione  od  assegni
 privilegiati ordinari, di pensioni speciali od  eccezionali,  e  loro
 congiunti  in  caso  di morte) e dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 601 (Disciplina  delle  agevolazioni  tributarie),
 promosso  con  ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dalla Commissione
 tributaria di secondo grado  di  Bologna,  sul  ricorso  proposto  da
 Malferrari  Luigi contro l'Intendenza di finanza di Bologna, iscritta
 al n. 192 del registro ordinanze 1998  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale, dell'anno
 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna,
 con  ordinanza  del  22   novembre   1990   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 7 marzo 1998) - emessa nel corso di un giudizio fra
 Malferrari  Luigi  e l'Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto
 il diniego del rimborso della ritenuta IRPEF operata  sulla  pensione
 privilegiata  ordinaria militare erogata al ricorrente - ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
 nonche' dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474  (Provvedimenti
 perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari
 di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od
 eccezionali,  e  loro  congiunti  in  caso  di morte), per violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, in  quanto  non  contemplano  per  le
 pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF, riconosciuta,
 invece, per le pensioni di guerra;
     che,   ad   avviso   del  rimettente,  il  "preminente  carattere
 risarcitorio" delle pensioni privilegiate ordinarie  e  l'esclusione,
 per  contro,  di  quello  reddituale  imporrebbero  l'esenzione delle
 medesime   dall'IRPEF,   alla   stessa   stregua   dei    trattamenti
 pensionistici di guerra;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che   ha   chiesto   che   la   questione  venga  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Considerato  che  analoghe  questioni  concernenti, distintamente o
 congiuntamente, le disposizioni sopra denunciate hanno  gia'  formato
 oggetto  di  esame  da  parte  di  questa  Corte che ne ha escluso la
 fondatezza (vedi, in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387  del
 1989,  e  151  del 1981, nonche' ordinanze nn. 390 del 1997 e 276 del
 1986) negando, dal punto  di  vista  della  natura  dei  trattamenti,
 l'esistenza,  fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di
 guerra, di quella identita' od omogeneita'  di  situazioni,  che,  ai
 fini  del  trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto
 del richiamo al principio di eguaglianza, di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione;
     che  l'ordinanza  in epigrafe, nel riproporre la questione di cui
 trattasi, non  introduce,  in  realta',  profili  ed  argomentazioni,
 rispetto a quelli gia' esaminati, nuovi o comunque tali da indurre la
 Corte a mutare il precedente avviso;
     che,   pertanto,   la   questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.