LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza; Ritenuto che l'articolo piu' sopra indicato recita che "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altri titolo reale ..."; che l'art. 3 della Costituzione recita che "Tutti i cittadini fanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali ..." che l'art. 53 della Costituzione stabilisce che "Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva". Rilevato, di conseguenza, che si pone il problema di legittimita' costituzionale della norma in questione, nel senso che prospetta un'evidente disparita' di trattamento tra il proprietario di un immobile che loca tale immobile ricavandone un canone realmente percepito, e il proprietario che, a fronte di una conclamata morosita' del locatario, viene tassato su un reddito mai percepito. Ancora piu' evidente appare il contrasto tra la norma citata e l'art. 53 della carta Costituzionale dal momento che nessun contribuente non puo' essere tassato in misura superiore al reddito conseguito. A riprova di tale tesi, si richiama la proposta di legge sulle locazioni abitative attualmente all'esame del Parlamento (c.d. legge Zagatti) che prevede l'esonero per il proprietario della tassazione dei canoni di affitto non percepiti dagli inquilini morosi.