LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Ritenuto  che  l'articolo piu' sopra indicato recita che "i redditi
 fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione a formare  il
 reddito  complessivo  dei soggetti che possiedono l'immobile a titolo
 di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altri titolo  reale  ...";  che
 l'art.  3 della Costituzione recita che "Tutti i cittadini fanno pari
 dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza  distinzione
 di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di
 condizioni  personali e sociali ..." che l'art. 53 della Costituzione
 stabilisce che "Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese
 pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva".
   Rilevato, di conseguenza, che si pone il problema  di  legittimita'
 costituzionale  della  norma  in  questione,  nel senso che prospetta
 un'evidente disparita' di  trattamento  tra  il  proprietario  di  un
 immobile  che  loca  tale  immobile  ricavandone  un canone realmente
 percepito,  e  il  proprietario  che,  a  fronte  di  una  conclamata
 morosita' del locatario, viene tassato su un reddito mai percepito.
   Ancora  piu'  evidente  appare  il  contrasto tra la norma citata e
 l'art.  53  della  carta  Costituzionale  dal  momento   che   nessun
 contribuente  non  puo' essere tassato in misura superiore al reddito
 conseguito.
   A riprova di tale tesi, si richiama  la  proposta  di  legge  sulle
 locazioni  abitative attualmente all'esame del Parlamento (c.d. legge
 Zagatti) che prevede l'esonero per il proprietario  della  tassazione
 dei canoni di affitto non percepiti dagli inquilini morosi.