IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1873/97 r.g.r. proposto da Genzano Angelica, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Scaparone e C. Picco, elettivamente domiciliata in Genova, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, via dei Mille, 9; ricorrente; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica e l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; per l'annullamento del provvedimento dell'Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia ha deliberato di ammettere per l'anno accademico 1997-98 al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria 40 studenti; degli atti del procedimento di selezione degli aspiranti studenti al suddetto corso di laurea; in particolare, il bando di concorso: la deliberazione di approvazione della graduatoria finale della prova di ammissione, resa pubblica mediante affissione in data successiva al 12 settembre 1997; il provvedimento, con il quale il ricorrente non e' stato ammesso a frequentare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; di ogni altro atto, antecedente, preordinato, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi, occorrendo, il regolamento approvato con d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e allegata tabella XVIII-bis, nella parte in cui prevede la possibilita' della limitazione del numero degli studenti ammessi al corso di laurea in odontoiatria; il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 683; il d.P.R. 3 febbraio 1981, n. 288, ed eventuali ulteriori provvedimenti recanti modifiche allo statuto dell'Universita' di Torino, laddove determinano il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; nonche' il decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 4, del regolamento adottato con d.m. 21 luglio 1997, n. 245 se esistente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Rabino, su delega, per la ricorrente e l'avv. Signorile per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 25 ottobre 1997 Genzano Angelica impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver chiesto l'immatricolazione nel corso di laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Torino, per l'anno accademico 1997-98 e di aver sostenuto le relative prove senza collocarsi in posizione utile nella graduatoria. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 33, 34 e 41 della Costituzione; 2) violazione di legge per contrasto con i principi di cui all'art. 2, del d.P.R. n. 135/1980 (di modifica del r.d. n. 2652/1938, con l'istituzione della tabella XVII-bis), con l'art. 3 della legge n. 241/1990; con l'art. 4, comma 1, del d.m. 245/1997. La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Torino, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato le iscrizioni al predetto corso di laurea e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso di laurea in discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Torino che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevole per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Torino non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1993; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato della legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva relativa di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' verso che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.