IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1869/97 r.g.r.
 proposto da Panelli Nicolo', rappresentato e difeso  dall'avv.  Mimma
 Guelfi   e   dall'avv.  E.  Rabino,  presso  la  prima  elettivamente
 domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36/14; ricorrente;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in  carica e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentata  e  difesa
 dall'avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria in Genova, resistente;
 per l'annullamento della deliberazione  del  consiglio  di  corso  di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova,
 in  data  21  luglio  1997  con l'approvato manifesto degli studi per
 l'anno  accademico  1997-98,  con  cui  e'  stata  disposta  la   non
 effettuazione,   per   l'anno  accademico  1997-98,  della  prova  di
 ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria,  e
 di  tutti  gli atti connessi, con particolare riguardo alla circolare
 del  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
 tecnologica  dell'11  luglio  1997,  n.    4001,  al  regolamento del
 suddetto Ministero n. 245 del 21 luglio 1997 in  materia  di  accessi
 all'istruzione  universitaria;  al  decreto del medesimo Ministero in
 data 31 luglio 1997 dal quale  risulta  che,  per  l'anno  accademico
 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di Genova
 e'  attivato  solo  per  gli  studenti ammessi con riserva dal t.a.r.
 nell'anno accademico 1996-97.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la  relazione  del
 consigliere  Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Rabino, per il
 ricorrente e l'avv. Signorile per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  25  ottobre  1997   Panelli   Nicolo'
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di  laurea
 in  odontoiatria  e  protesi  dentaria dell'Universita' di Genova, in
 quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi  sono  posti  disponibili
 per nuove iscrizioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge,  in relazione agli artt. 33 e 34 della
 Costituzione; eccesso  di  potere,  per  travisamento  dei  fatti  ed
 erronea   valutazione   dei  presupposti,  illogicita',  difetto  e/o
 insufficienza di istruttoria e di motivazione,  ingiustizia  grave  e
 manifesta;
     2)  violazione di legge in relazione al d.P.R. 25 settembre 1980,
 n. 680, con il quale  e'  stato  istituito  il  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  presso  l'Universita'  di Genova; eccesso di potere per
 difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave
 e manifesta.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea e tra
 questi,  in  particolare,  il decreto del Ministro dell'Universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti ministeriali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per il corso  di  laurea  in
 discorso tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio
 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Torino che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevole per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli   Universita')   trovano   il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341  del  1990,  come  modificato
 dall'art.  17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al  Ministro  dell'Universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica   il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per  la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1993; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato della legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997  all'art.  9,  quarto  comma,  legge  n.  341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:    non e' quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' verso che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli eccessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 Cost.:  conseguentemente  va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.