IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997. Visti i ricorsi n. 14531/1997 reg. gen., proposto da Castaldo Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Gava e Roberto Gava, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Aurelia n. 477/b; n. 14879/1997 reg. gen., proposto da Tambone Francesco, n. 14881/1997 reg. gen. proposto da Del Vescovo Maria Luisa, n. 14882/1997 reg. gen., proposto da Basciani Eugenio, n. 14901/1997 reg. gen., proposto da Valente Elisabetta, n. 14906/1997 reg. gen. proposto da Dell'Aquila Massimo, tutti rappresentati e difesi da Nicolo' Mastropasqua ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell'avv. Antonio de Cicco in Roma, via Urbana n. 90; Contro il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Universita' degli studi di Bari, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n 12; e nei confronti di De Ruvo Elisabetta (ricc. nn. 14879, 14881, 14882, 14901 e 14906/1997), n. c.; per l'annullamento, ric. n. 14531/1997: della deliberazione 28-29 maggio 1997 del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari, concernente norme concorsuali per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; del d.r. 31 luglio 1997 con cui e' stato bandito il relativo concorso; della conseguente graduatoria; del D.M.U.R.S.T. 21 luglio 1997 n. 245, contenente "regolamento recante norme in materia di accesso alla istruzione universitaria"; del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997; di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale. Ricc. nn. 14879, 14881, 14882, 14901 e 14906/1997: del D.M.U.R.S.T. introduttivo del c.d. "numero programmato" delle iscrizioni al corso di odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Bari; della graduatoria per l'iscrizione nell'a.a. 1997-98 al primo anno del predetto corso; della relativa delibera di approvazione; delle deliberazioni degli Organi universitari concernenti determinazione dei posti, criteri di selezione e tests; del bando di concorso; degli atti regolamentari che consentono di limitare il numero delle iscrizioni; dello Statuto dell'indicata Universita'; di ogni altro atto precedente, seguente e/o connesso. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Alla camera di consiglio del 15 dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Bari, a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corso per il quale l'amministrazione attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto una consistente limitazione nelle iscrizioni (n. 15 posti). L'agire dell'amministrazione - in particolare il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222. e sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma della Costituzione, a stabilire espressamente che "la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341, del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127, del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.