IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza per l'accertamento del diritto a percepire l'indennita' di amministrazione, gia' indennita' giudiziaria, cosi come previsto dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 della legge 22 giugno 1988 n. 221 e art. 1 legge 10 ottobre 1996 n. 525 con decorrenza dal 25 febbraio 1993; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto gli atti di costituzione in giudizio; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla camera di consiglio del 18 dicembre 1997 il relatore dr. Catoni ed uditi, altresi', per le parti gli avvocati Russo, Cecinato e Tarentini dell'avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: il ricorrente, con il ricorso, ha richiesto, anche, un provvedimento di carattere cautelare che gli garantisca il pagamento delle indennita' dovute, a titolo d'indennita' di amministrazione (gia' indennita' giudiziaria) per il lavoro prestato negli uffici di conciliazione del comune di Taranto. Allo stato attuale della legislazione l'indennita' di che trattasi e' attribuita al personale in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, cui e' stato formalmente equiparato il personale che, pur non facendo parte del ruolo organico di tali uffici, sia stato comandato o distaccato fuori ruolo presso gli uffici medesimi. Ha statuito il Consiglio di Stato, invero, che il collegamento di tale compenso va operato con le mansioni e l'impegno di lavoro e non gia' con lo status dei beneficiari (cfr. Consiglio di Stato sezione IV 21 settembre 1992 n. 774). In siffatta prospettiva, quindi, perche' il personale dei comparti diversi da quelli dei Ministeri interessati possa godere del beneficio in questione occorre un formale provvedimento di comando, a seguito del quale, si acquisisce il diritto alla corresponsione dell'indennita' in questione. Per quanto riguarda il personale degli uffici comunali, percio', ove non sussista il suddetto provvedimento di comando, non e' possibile la corresponsione dell'indennita'. Si deve, quindi, concludere che il ricorrente non ha la possibilita' di ottenerla perche', prestando servizio presso gli uffici di conciliazione, non ha mai ottenuto un formale provvedimento di distacco o di comando. In effetti, in base alle norme che disciplinano l'attivita' degli uffici di conciliazione, mentre sotto il profilo funzionale ed istituzionale vanno considerati come organi statali, l'onere economico e la connessa organizzazione fanno carico ai comuni per l'apprestamento dei mezzi materiali e del personale occorrente. Il rapporto di lavoro, quando abbia le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato deve, percio', considerarsi instaurato con il comune. (cfr. Cass. ss.uu. 8 aprile 1981 n. 1981). Cio' pone il dipendente al di fuori delle ipotesi per le quali e' stata prevista e disciplinata l'indennita' di amministrazione (leggi 221/1988 e 51/1989). Tuttavia il collegio rileva che siffatta situazione non puo' che concretare una palese disparita' di trattamento fra categorie di personale pubblico che presta servizio nelle medesime condizioni e con le stesse funzioni per le quali le leggi di interesse hanno attribuito la speciale indennita' giudiziaria. Infatti, in virtu' dei principi piu' sopra espressi, al personale del comparto degli enti locali, laddove vengano comandati a prestare servizio presso gli uffici di pretura, del tribunale e della Corte d'appello, verrebbe a spettare la speciale indennita' di che trattasi, mentre, altrettanto non accadrebbe per il personale destinato agli uffici di conciliazione; allora, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, introdotta con il ricorso in esame, delle leggi n. 221/1988 e 51/1989, nella parte in cui destinano l'indennita' solo al personale appartenente agli uffici giudiziari di che trattasi, nulla disponendo in ordine al personale degli uffici di conciliazione, dato che, come piu' innanzi rilevato, quest'ultimo non fa parte del personale civile dello Stato ne' puo' esservi destinato in posizione di comando, facendo carico al comune l'organizzazione dei mezzi e del personale. Cio', tra l'altro, come ha rilevato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in presenza del collegamento dell'indennita' non con lo status ma con le mansioni e l'impegno di lavoro. Visto, pertanto, il possibile contrasto delle leggi richiamate con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, vista la sua rilevanza per la decisione della controversia, gli atti devono essere rimessi immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il giudizio deve essere immediatamente sospeso.