IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva espressa all'udienza odierna; O s s e r v a Avendo il magistrato di sorveglianza in sede - con provvedimento del 30 marzo 1998 - concesso a F. M. nato a Palermo il 30 settembre 1977 un permesso premio, pur se era stato dal competente tribunale per i minorenni, con ordinanza del 15 luglio 1996, revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il procuratore della Repubblica proponeva reclamo innanzi a questo tribunale di sorveglianza chiedendo la revoca del provvedimento perche' adottato in dispregio a quanto disposto dall'art. 58-quater, secondo e terzo comma, legge n. 354/1975. Alla odierna udienza ha, tuttavia, prodotto memoria con la quale chiede di sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'articolo in oggetto nella parte in cui risulta in atto applicabile anche ai condannati di eta' minore. Richiesta, alla quale si e' la difesa del F. associata, che va dal tribunale accolta. Posto, infatti, che l'art, 79 della legge n. 354/1975 dispone che le norme relative all'ordinamento penitenziario in essa previste si applicano anche nei confronti dei condannati minori degli anni 18 sottoposti a misura penale sino a che non sara' per gli stessi provveduto con apposita legge: che, non essendo quest'ultima intervenuta, continua la normativa in esame ad applicarsi anche ai minori di eta'; che, conseguentemente, per come dal pubblico ministero rilevato, non avrebbe potuto il magistrato di sorveglianza concedere il permesso premio al F. essendo stata nei confronti del medesimo revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei termini ostativi previsti dall'art. 54-quater, secondo e terzo comma, legge n. 354/1975; che deve ritenersi che tale divieto, applicato ai minori, confligga con i principi - costituzionalmente garantiti dagli artt. 31 e 27 e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1985 e dall'art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - che ispirano il diritto minorile che e' volto al recupero ed alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessita' di differenziazione del trattamento dei medesimi rispetto ai detenuti adulti ed escludono che possa agli stessi applicarsi un rigido automatismo; che ha piu' volte la Corte costituzionale, in applicazione di tali principi ed in relazione ad altre analoghe problematiche, sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilita' del trattamento del detenuto minorenne (sentenze n. 125 del 1992, 109 del 1997) dichiarando la incostituzionalita' di quelle norme che tale individualizzazione e flessibilita' non consentono e precisando, in particolare, come un rigido automatismo che impedisca qualsiasi valutazione da parte del giudice della condotta del minore e qualsiasi prognosi individualizzata circa l'idoneita' e le efficacia risocializzante, in concreto, della misura, induce a ritenere irrimediabilmente compromesse le specifiche esigenze - alle quali si e' fatto sopra riferimento - che devono informare il diritto penale minorile; che, essendo, per quanto esposto, la questione nel presente procedimento rilevante e non manifestamente infondata, va sospesa ogni decisione e vanno gli atti inviati alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito;