Ricorso   della   regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore  on.  Angelo  Capodicasa,  rappresentato  e  difeso,  sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
 presente atto,  dall'avv.    Francesco  Torre  e  dall'avv.  Giovanni
 Carapezza   Figlia,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  la  sede
 dell'ufficio della regione siciliana in Roma,  via  Marghera  n.  36,
 autorizzato   a  proporre  ricorsi  con  deliberazione  della  Giunta
 regionale n. 1 del 7 gennaio 1999;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
 della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  e  difeso  per  legge
 dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale dell'art.   1,  comma  1,  lettere  d),  e)  e  g),  e
 dell'art.  2,  comma  1,  lettera a), punto 2, del d.lgs. 19 novembre
 1998, n. 422: "Disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
 legislativi  9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460,
 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre  1997,  n.  472"    pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 287, serie
 generale, del 9 dicembre 1998.
                               F a t t o
   Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, dopo aver disposto la soppressione
 dei servizi di cassa degli uffici finanziari, tra l'altro,  individua
 (art.  4) i nuovi soggetti incaricati della riscossione dei tributi i
 cui pagamenti erano  in  precedenza  effettuati  presso  i  soppressi
 servizi,   detta  prescrizioni  (art.  6)  in  ordine  alla  relativa
 riscossione e disciplina (art. 8) i termini e  le  modalita'  per  il
 versamento  delle  somme  riscosse dal concessionario alla competente
 sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli  enti
 territorialmente competenti.
   Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti
 titolari  di  partita IVA gli adempimenti connessi alla dichiarazione
 ed  al  versamento  di  taluni  tributi  e  contributi,  individuando
 altresi'  i soggetti deputati alla riscossione e disponendo in ordine
 al successivo riversamento ed alla suddivisione delle somme  tra  gli
 enti  destinatari.
   Il d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, con il presente atto impugnato,
 reca  modifiche  tra  l'altro ai richiamati decreti legislativi ed in
 particolare, con le disposizioni  censurate,  in  ordine  al  decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 237 statuisce che:
     (art. 1, comma 1, lettera d) "nell'art. 4, comma 1, riguardante i
 soggetti   incaricati  della  riscossione,  le  parole:  ''nella  cui
 circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  finanziario  competente''   sono
 soppresse;"
     (art.  1,  comma  1,  lettera  e)  "nell'art.  6  concernente  la
 riscossione di particolari entrate, il  comma  3  e'  sostituito  dai
 seguenti:
      ''3.  La  riscossione  delle  tasse  ipotecarie  e  dei  tributi
 speciali di cui alle lettere h)  ed  i)  del  comma  1  dell'art.  2,
 amministrati  dal  Dipartimento  del  territorio, e' effettuata dagli
 uffici periferici dello stesso Dipartimento.
      3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o
 di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse
 e versate con le modalita' di cui all'art. 4.
      3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto  con
 il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
 economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria
 provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3,  e
 sono  approvate  le  convenzioni  che  determinano  i  compensi  agli
 intermediari.   Gli intermediari provvedono  comunque  al  versamento
 diretto  alla  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato entro il
 terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";
     (art. 1, comma 1, lettera g) "nell'art. 8 concernente i termini e
 le modalita' per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e  2,
 le  parole:  ''o  alle  casse  degli enti territoriali compententi'',
 ovunque ricorrano, sono soppresse".
   Inoltre, in relazione al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,  con  l'art.
 2,  comma  1,  lettera  a)  lo stesso d.lgs. n. 422/1998 dispone che,
 "all'art. 17 riguardante il versamento unitario e la compensazione di
 imposte e contributi:
     1) nel comma 1, primo periodo, le parole:  "titolari  di  partita
 IVA" sono soppresse;
     2)  nel  comma  2,  lettera  a), le parole: ", primo comma," sono
 soppresse;  nella  medesima  lettera,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
 seguenti  parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato
 articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il  versamento  presso
 la  competente  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato; in tal
 caso non e' ammessa la compensazione;".
   Le  disposizioni  sopra  riportate,   apparentemente,   mentre   si
 appalesano invece costituzionalmente illegittime e vengono censurate,
 in  quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della
 regione   siciliana,   nonche'   dei   principi   costituzionali   di
 uguaglianza,  ragionevolezza  e leale collaborazione, per le seguenti
 ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione  nonche'
 dell'art.  36 dello statuto della regione siciliana e delle correlate
 norme di attuazione in materia finanziaria approvate  con  d.P.R.  26
 luglio 1965, n. 1074.
   Ed  invero  va  preliminarmente  considerato  che  dalle previsioni
 recate dall'art. 36 dello statuto e dalle citate norme di  attuazione
 in materia finanziaria, emerge la regola generale secondo la quale, a
 parte   talune   circostanziate   eccezioni,  spettano  alla  Regione
 siciliana,  oltre  alle  entrate  tributarie  da  essa   direttamente
 deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
 del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.
   Le  disposizioni  impugnate,  riguardanti  tributi  che  secondo la
 regola generale di ripartizione sopra enunciata spettano, per  quanto
 ricorre   nell'ambito   del  proprio  territorio,  alla  Regione,  ne
 differenziano   irragionevolmente   disciplina   e    modalita'    di
 riscossione,  non  in  forza  di una diversa tipizzazione dei tributi
 medesimi,  ma  esclusivamente  in  relazione  alla   percezione   del
 conseguente  gettito,  e  cioe' secondo che la relativa spettanza sia
 dello Stato o della regione.
   Va invero a tal punto chiarito, al  fine  di  rendere  evidenti  le
 lesioni  lamentate, la portata normativa delle modifiche recate dalle
 disposizioni impugnate alla previgente disciplina.
   Il d.lgs. n. 237 del 1997, individuando tra i  soggetti  incaricati
 della  riscossione  delle  entrate  riguardate dal decreto medesimo i
 concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ne specificava
 la relativa competenza, individuandola in buona  sostanza  in  quella
 dei  precedenti  servizi  autonomi  di  cassa,  con  cio' comportando
 l'obbligo  per  il  contribuente,   che   doveva   versare   in   una
 circoscrizione ricompresa nel territorio regionale, di accedere ad un
 concessionario  degli ambiti provinciali della Sicilia e di riflesso,
 consentendo l'afflusso alle casse regionali dei relativi proventi.
   La modifica legislativa apportata dalla  lettera  d)  del  comma  1
 dell'art.   1   del   decreto   censurato,  elimina  il  collegamento
 territoriale tra concessionari abilitati alla riscossione  ed  uffici
 finanziari  ricadenti nella circoscrizione, o ambito, di competenza e
 non prevede,  di  contro,  l'obbligo  del  riversamento  nelle  casse
 regionali  delle  somme  riscosse  per  il  titolo di che trattasi in
 relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione
 siciliana, violando cosi' l'art. 4 delle norme  di  attuazione  dello
 Stauto  della regione siciliana, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,
 n.  1074,  che  il  criterio  della  maturazione  in  Sicilia   della
 fattispecie tributarie accoglie quale principio atto a determinare la
 spettanza regionale.
   Con  il decreto legislativo n. 237 del 1997 all'art. 1 si prevedeva
 la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti
 dal Dipartimento delle entrate e  dal  Dipartimento  del  territorio.
 Con  l'art.  1, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo
 n. 422 si escludono invece dalla soppressione  i  servizi  dipendenti
 dal Dipartimento del territorio. Correlativamente con la disposizione
 contenuta nella lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto
 legislativo  n.  422,  con  il  presente atto censurato, si statuisce
 (comma  3-ter)  che  con  decreto  miniteriale  "sono  stabilite   le
 modalita'  per  il  versamento  in  tesoreria provinciale dello Stato
 delle somme riscosse ai sensi del comma 3 (n.d.r. e cioe' delle tasse
 ipotecarie e dei tributi speciali riscossi  dagli  uffici  periferici
 del  Dipartimento del territorio) e sono approvate le convenzioni che
 determinano i compensi agli intermediari".
   Tale previsione costituisce lesione delle prerogative regionali, in
 quanto,   illegittimamente,  sottrae  alla  Regione  la  potesta'  di
 organizzare la riscossione dei riguardati tributi prevedendo soltanto
 una competenza ministeriale - e financo escludendo, in violazione del
 principio   costituzionale    della    leale    collaborazione,    un
 cointeressamento  della  Regione  nelle  relative determinazioni - in
 ordine alle previste convenzioni ed alla determinazione dei  relativi
 compensi.
   In  ordine  alla  disposizione  di cui al medesimo art. 1, comma 1,
 lettera g), si osserva poi che la soppressione delle parole  "o  alle
 casse  degli  enti territorialmente competenti" comporta l'esclusione
 della Regione siciliana dai destinatari del  riversamento,  da  parte
 dei  concessionari,  delle  entrate  di  che  trattasi  dagli  stessi
 riscosse e dalle banche ai medesimi  accreditate.  Pur  escludendo  -
 alla  luce di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto legislativo
 n. 237 del 1997, quale risulta a seguito della  sostituzione  operata
 dalla  lettera h) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo
 n.  422/1998 - che cio' comporti la  sottrazione  di  detti  proventi
 dell'imposizione   indiretta,   in  contrasto  con  le  sovraordinate
 disposizioni  statutarie,  con  certezza  consegue  dalla   normativa
 censurata  un ritardo nell'acquisizione delle spettanze regionali che
 non trova alcuna giustificazione  in  relazione  alla  identita'  dei
 tributi  riguardati,  e per il cui versamento alla competente sezione
 di tesoreria provinciale dello Stato, vigono termini ben piu' brevi e
 modalita' puntualmente determinate.
   Infine, la previsione recata dall'art. 2, comma 1, lettera a) punto
 2, si rileva anch'essa lesiva delle  attribuzioni  regionali  poiche'
 non  consente di eseguire il versamento di quanto dovuto e per quanto
 spettante presso la cassa  regionale,  con  cio'  ancora  una  volta,
 indebitamente  ed illegittimamente, diversificando la posizione della
 Regione rispetto a quella dello Stato.
   Alla luce delle considerazioni svolte non si lamenta dunque  alcuna
 lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale,
 incidente  nel sistema finanziario, quale ben puo' riconoscersi nelle
 statuizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997,  bensi'
 lo  squilibrio  e  la  disparita'  di  trattamento che, a causa delle
 riportate modifiche recate dal decreto legislativo 422, si  determina
 tra  Stato  e  regione  in  ordine  agli  stessi,  identici  tributi;
 disparita' determinata in  forza  dell'unico  ed  esclusivo  elemento
 differenziante  della  loro  percezione,  e cioe' in contrasto con le
 esigenze di carattere unitario dell'ordinamento ed  avente  l'effetto
 di una grave alterazione delle disponibilita' di cassa della regione,
 quantomeno  sotto  il  profilo  della  ritardata  acquisizione  delle
 relative spettanze rispetto ai ben piu' brevi termini disposti per il
 versamento alle competenti sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello
 Stato.
   In  tal  modo si determina una lesione del principio costituzionale
 di eguaglianza - che notoriamente trova  applicazione  non  solo  nei
 confronti   delle   persone   fisiche  ma,  secondo  un  processo  di
 astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e  degli
 istituti  giuridici  -  quale  puo' essere individuato nel divieto di
 discriminazioni  arbitrarie  e  ingiuste,  postulando  di  contro  la
 ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni
 (ex plurinvis, Corte costituzionale sent. n. 250 del 1993).
   Ancora  e'  da  osservare che il sindacato di ragionevolezza non e'
 strettamente  collegato   al   solo   principio   costituzionale   di
 eguaglianza,  venendo  invero  in  rilievo  anche  altre  necessita',
 imposte dall'ordinamento, di bilanciamento  e  di  valutazione  della
 legittimita'   costituzionale   di   atti   e  comportamenti,  ed  in
 particolare per  quanto  qui  rileva,  i  principi  desumibili  dagli
 articoli  116  e  119  della  Costituzione in ordine al riparto delle
 competenze tra Stato e Regioni ad autonomia differenziate e quanto ai
 rapporti tra potere centrale e poteri locali.
   Va  invero   considerato   che   la   specificita'   dell'autonomia
 costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione siciliana si
 riflette   anche   nel   piano   finanziario,  vietando  in  concreto
 discriminazioni  atte  a  incidere   negativamente   sulle   relative
 spettanze   o  reformatio  in  peius  di  attribuzioni  e  situazioni
 consolidate.
   Non ci si esime  infine  dal  considerare  che  anche  il  semplice
 ritardo  nella  acquisizione  dei  tributi  spettanti  configura  una
 violazione dei principi desumibili dall'art.  81  della  Costituzione
 nonche'  un  pregiudizio  finanziario  atto  a  ripercuotersi financo
 nell'assolvimento delle funzioni proprie.