IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti, sentite le parti; O s s e r v a L'imputato Amodio Siesto e' chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 1, comma 1,3, d.-l. n. 66/1948, che prevede il reato di c.d. "blocco stradale", punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, raddoppiata nelle ipotesi aggravate. La difesa del medesimo ha eccepito l'illegittimita' costituzionale di tale norma, rispetto all'art. 3 Cost., ritenendo irragionevole il trattamento sanzionatorio recato dalla norma incriminata. Cio' premesso, in punto di fatto, va osservato, in punto di diritto, che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cit. dev'essere ritenuta rilevante, sol che si consideri che, nell'ipotesi in cui dovesse essere affermata la responsabilita' penale dell'imputato, la pena da infliggergli dovrebb'essere compresa fra gli estremi quantitativi innanzi indicati. La questione qui sollevata, poi, non si profila manifestamente infondata. Invero, dal raffronto tra la norma come sopra sospettata d'illegittimita' costituzionale e quella dell'art. 610 c.p., che prevede il reato di violenza privata, punendolo con la pena della reclusione fino a quattro anni, e' dato evincere una disparita', che costituisce la conseguenza di un'evidente irragionevolezza dei rispettivo trattamenti sanzionatori, nella valutazione comparata degli stessi, avuto riguardo, in particolare, al fatto che il reato di cui all'art. 610 cit. postula per l'integrazione della fattispecie l'estremo della violenza o minaccia, laddove quello di cui all'art. 1, d.-l. n. 66/1948 prescinde per l'integrazione della relativa fattispecie dal suddetto estremo, con cio' venendosi a determinare l'ingiustificata e irragionevole previsione normativa di una sanzione piu' grave per l'ipotesi criminosa meno grave fra le due suddette. Per non dire della fattispecie prevista dall'art. 24, ultimo comma, t.u.l.p.s., che, pur avendo riguardo a una condotta criminosa piu' grave (rifiuto di obbedienza all'ordine di discioglimento di una manifestazione pubblica sediziosa, che comunque possa mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero essere occasione della commissione di delitti), e' punita semplicemente con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da L. 60.000 a L. 800.000. E vale la pena di considerare che tale disparita' di trattamento sanzionatorio si verifica non soltanto nella relazione tra un reato contro la persona (art. 610 c.p.) e uno contro l'ordine pubblico (art. 1, d.-l. n. 66/1948), bensi' anche fra due reati contro l'ordine pubblico (art. 1 cit. e art. 24, ultimo comma, t.u.l.p.s.).