IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
   Ritenuta  la  rilevanza nella presente controversia della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. n.  538/1996  la
 cui  applicazione  e'  invocata  dal  convenuto  I.N.P.S.  al fine di
 ottenere sentenza declaratoria della  cessazione  della  materia  del
 contendere  in  relazione  alla domanda di condono rateale presentata
 dalla societa' opponente;
   Rileva  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 illegittimita'  costituzionale  del  citato  art. 2 in relazione agli
 artt. 23, 24, 38 e 97 della Costituzione osservando quanto segue.
   La Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 4918/1998
 e componendo un  contrasto  interpretativo  insorto  tra  le  sezioni
 lavoro  della  medesima  Corte  ha  stabilito  che  l'esercizio della
 facolta' di  condono  priva  il  datore  di  lavoro  del  diritto  di
 instaurare  o  proseguire l'azione giudiziaria volta all'accertamento
 della inesistenza del proprio obbligo contributivo anche in  presenza
 di  una clausola di riserva. La Corte e' pervenuta a tale conclusione
 ritenendo  che,  anche  in  assenza  di  una   esplicita   previsione
 legislativa,  la  estinzione  dei  giudizi  in corso al momento della
 domanda di regolarizzazione contributiva consegua inevitabilmente  al
 pagamento  di  quanto  previsto  dal condono perche' la finalita' del
 condono previdenziale, analoga a quella del  condono  tributario,  e'
 quella di eliminare il contenzioso pendente e di assicurare la pronta
 esazione dei contributi: in tale quadro il consentire al contribuente
 di  ottenere  la  ripetizione  delle  somme  versate  nell'ambito del
 condono  renderebbe  difficile  individuare  la  utilita'   dell'ente
 creditore  nell'accettare  una somma ridotta e rimanere soggetto alla
 possibilita' di doverla restituire tant'e' che per il condono fiscale
 e' sempre sancita esplicitamente la estinzione del giudizio. La Corte
 ha poi precisato che il pagamento effettuato in seguito a condono non
 puo' mai dar luogo ad un indebito  in  quanto  "trae  la  sua  ragion
 d'essere  nell'opzione  da  parte del soggetto che si e' fatto carico
 del pagamento" e che non  si  puo'  prospettare  alcuna  lesione  del
 diritto  alla  difesa in quanto il soggetto che ritenga di non essere
 tenuto all'obbligo contributivo ha ampia possibilita' di  far  valere
 le  sue  ragioni  "provvedendo  nei  termini al pagamento delle somme
 pretese in modo da restare libero di agire per contestarne la debenza
 e chiederne la restituzione".  Infine  la  Corte  rileva  che  l'ente
 creditore  ha  l'obbligo  di  accertare  se  il  condono possa essere
 accordato al  fine  di  evitare  che  questo  diventi  strumento  per
 realizzare  situazioni  non  conformi  alla  legge  (costituzione  di
 posizioni contributive non consentite).
   Ritiene questo  pretore  che  la  interpretazione  della  norma  in
 oggetto  accolta  dalle  s.u.  sia necessitata dalla applicazione dei
 consueti canoni ermeneutici ed in particolare  della  ratio  legis  e
 della  intenzione  del  legislatore.  Tuttavia  tale  interpretazione
 presta il fianco a dubbi di legittimita' costituzionale  perche'  non
 riconosce  il  diritto  del  contribuente  ad ottenere l'accertamento
 giudiziale  della  esistenza  del  proprio  debito  contributivo  che
 costituisce  comunque  il  presupposto  anche per accedere al condono
 previdenziale (l'art. 2 in oggetto prevede che "I soggetti tenuti  al
 versamento  dei  contributi..").    Ne'  pare  che la circostanza che
 l'ente  creditore  abbia il dovere di verificare la effettiva debenza
 di  detti  contributi  per  evitare  la  costituzione  di   posizioni
 contributive  non  consentite  costituisca applicazione del principio
 costituzionale di difesa posto che  l'ente  creditore  e'  parte  nel
 contenzioso  relativo  alla  sussistenza  dell'obbligo  contributivo.
 Inoltre neppure il rilievo che il contribuente  possa  provvedere  al
 pagamento  della  somma  pretesa  ed  agire  poi  per la restituzione
 determina l'esclusione di qualsiasi dubbio di costituzionalita' posto
 che introduce nel sistema previdenziale il  principio  del  solve  et
 repete fino ad oggi estraneo al sistema.
   Un  ulteriore dubbio di costituzionalita' emerge anche in relazione
 all'art.   38,   secondo   comma   della   Costituzione   posto   che
 l'impossibilita'     di     chiedere     l'accertamento    giudiziale
 dell'inesistenza  dell'obbligo  contributivo  da  un   lato,   e   la
 possibilita'  per  l'ente  creditore di limitarsi a non respingere la
 domanda di condono omettendo di verificarne i presupposti  di  legge,
 dall'altro, puo' comportare l'attribuzione all'ente previdenziale del
 potere  di  accreditare  e  addebitare  contributi  previdenziali non
 dovuti in contrasto con la indisponibilita' degli stessi.