IL TRIBUNALE
   Ha  rilevato  che  la  Camera  dei  deputati,  nella  seduta del 14
 settembre 1995, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in
 corso il procedimento civile promosso da Achille  Bonito Oliva contro
 Vittorio Sgarbi ed iscritto al n. 748/1993 r.g.  concernono  opinioni
 espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
 funzioni ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione;
   Osservato  che,  contrariamente  a  quanto   ritenuto   da   questo
 tribunale,  la Camera dei deputati, considerando operante la predetta
 delibera sebbene non fosse sstato convertito il  decreto-legge  sulla
 base   del   quale   era  stata  emessa,  ha  proposto  conflitto  di
 attribuzioni   fra   poteri   dello   Stato  con  ricorso  dichiarato
 ammissibile con ordinanza della Corte costituzionale in data 8 maggio
 1998, al fine di ottenere l'annullamento dei  provvedimenti  adottati
 dal tribunale e dal giudice istruttore successivamente alla delibera;
   Rilevato  che  il  tribunale  ed  il  giudice  istruttore  si  sono
 ritualmente costituiti nel  procedimento  pendente  avanti  la  Corte
 costituzionale a mezzo del prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e
 dell'avv.  Luigi Manzi di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso;
 Osservato  che  nella delibera del 14 settembre 1995, ritenuta la sua
 efficacia, non sembra che  il  potere  valutativo  della  Camera  dei
 deputati  sia  stato  legittimamente  esercitato,  in  considerazione
 dell'estraneita' della  condotta  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  ai
 concetti  di "opinione" e di "esercizio delle funzioni" parlamentari,
 e   quindi   a   causa   dell'insussistenza   dei   presupposti   per
 l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
   Ritenuto  che  sussistano  i presupposti per sollevare conflitto di
 attribuzione fra i poteri  dello  Stato;  osservato  infatti  che  il
 conflitto  e'  ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto
 il tribunale e' competente a  decidere  definitivamente,  nell'ambito
 delle   funzioni   giurisdizionali,  sull'asserita  illiceita'  della
 condotta del convenuto, sia sotto il profilo oggettivo, atteso che si
 tratta,  da  un  lato,  della   sussistenza   dei   presupposti   per
 l'applicazione  dell'art.  68,  primo  comma,  della Costituzione, e,
 dall'altro, della lesione da  parte  della  Camera  dei  deputati  di
 attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite;
   Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art.  37,
 sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;