IL TRIBUNALE Sulle questioni preliminari sollevate dai difensori degli imputati (cfr. verbale stenotipico dell'udienza 4 novembre 1998) sentite le altre parti; Premesso che in data 3 dicembre 1996 questo tribunale, nella medesima composizione, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti del coimputato Bilo' Fabrizio applicando allo stesso la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con pena sospesa e stralciando la posizione processuale del predetto da quella degli odierni coimputati nei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; che gli imputati Cortellazzo e Cremonese, unitamente al Bilo', rivestivano secondo l'imputazione la qualita' di componenti del Collegio sindacale dell'ATP S.p.a. mentre tutti gli altri odierni imputati rivestivano la qualifica di membri del Consiglio di amministrazione nella medesima societa'; che i difensori all'odierna udienza formulavano invito all'astensione ai "sensi degli artt. 36 lett. G) e 34 c.p.p., giacche', alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996, deve ritenersi che il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione di pena nei riguardi di uno degli imputati in un determinato reato abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alle responsabilita' penali degli altri coimputati; che, in subordine, veniva sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. (cfr., sul punto, verbale stenopistico intervento dell'avvocato Longo, difensore del Cortellazzo); Ritenuto; che non sembra sussistere situazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 34 c.p.p., poiche' la citata sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 circoscrive la ragione di incompatibilita' all'ipotesi di reato a concorso necessario, tali non essendo di stretto diritto le fattispecie illecite oggi contestate; che, quanto alla eccezione di legittimita' costituzionale, la stessa appare all'evidenza rilevante nell'odierno processo; sotto il profilo della non manifesta infondatezza si osserva che, pur non essendo i reati in contestazione fattispecie necessariamente plurisoggettive, le "false comunicazioni sociali" di cui all'imputazione riguardano atti collegiali posti in essere, o come componenti del Collegio sindacale ovvero come membri del Consiglio di amministrazione, da tutti gli imputati; cosicche' la condotta ascritta al Bilo', oggetto della sentenza di patteggiamento, risulta oggettivamente identica ed inscindibile da quella degli odierni imputati, con la conseguenza che non e' consentito scindere le posizioni dei singoli imputati e farne oggetto di autonoma valutazione; Si osserva ancora che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 codice di rito, pur non presentando le caratteristiche proprie delle sentenze di condanna, "spazia dal merito alla legittimita'" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 124/1992) e quindi in essa non sono assenti momenti di una pronuncia di merito laddove si presuppone l'accertamento negativo circa la possibilita' di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; che, nel caso di specie, l'avere da parte di questo Collegio pronunciato sentenza di applicazione di pena nei confronti di Bilo' Fabrizio ha comportato una manifestazione di giudizio anche nel merito sull'operato dell'intero Collegio sindacale nonche' sulla condotta degli altri coimputati;