IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Nel procedimento n. 1661/98 RRCC avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Flavio Nadalin ed Eda Bidoggia; Rilevato che e' pacifico avere i predetti coniugi, ricorrenti ex art. 4 della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 legge n. 74 del 1987), concepito e generato un figlio durante il periodo di separazione coniugale; Considerato che: 1) la norma indicata nell'art. 3 della legge menzionata (che richiede una "separazione che si protrae ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale") e' palesemente inderogabile; 2) lo stesso articolo, tuttavia, consente solo alla "parte convenuta" di eccepire la interruzione della separazione e che al p.m., obbligatoriamente interveniente, e' solo consentito - a norma del successivo art. 4 - di proporre impugnazione "limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori"; Ravvisato che il citato art. 3 appare: a) irrazionale, e pertanto in violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, in quanto rimette alla interessata iniziativa di parte il rispetto di una norma cogente; b) lesivo dei diritti della famiglia (art. 29 della Costituzione) in quanto, in casi sia pure estremi, consente ai coniugi di superare i limiti temporali previsti dalla normativa in tema di divorzio, con artificiose precostituzioni di apparenti separazioni consensuali, al solo scopo di rendere possibile in qualunque momento - trascorsi appena tre anni dalla unione matrimoniale - di ottenere una pronuncia di risoluzione del vincolo; Ritenuto che la prospettata questione di incostituzionalita' non sia palesemente infondata e sussistendo una evidente rilevanza al fine della decisione che il tribunale e' chiamata a prendere, non consentendo l'attuale limite normativo l'esame sulla sussistenza di un requisito essenziale per la pronuncia stessa;