IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Nel procedimento n. 1661/98 RRCC avente ad  oggetto  la  cessazione
 degli  effetti  civili del matrimonio tra i coniugi Flavio Nadalin ed
 Eda Bidoggia;
   Rilevato che e' pacifico avere i predetti  coniugi,  ricorrenti  ex
 art. 4 della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 legge
 n. 74 del 1987), concepito e generato un figlio durante il periodo di
 separazione coniugale;
   Considerato che:
     1)  la  norma  indicata  nell'art.  3 della legge menzionata (che
 richiede una "separazione che si protrae ininterrottamente da  almeno
 tre  anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
 al presidente del tribunale") e' palesemente inderogabile;
     2) lo  stesso  articolo,  tuttavia,  consente  solo  alla  "parte
 convenuta"  di  eccepire  la  interruzione della separazione e che al
 p.m., obbligatoriamente interveniente, e' solo consentito -  a  norma
 del  successivo art. 4 - di proporre impugnazione "limitatamente agli
 interessi patrimoniali dei minori";
   Ravvisato che il citato art. 3 appare:
      a) irrazionale, e pertanto in violazione dell'art. 3 della Carta
 Costituzionale, in quanto  rimette  alla  interessata  iniziativa  di
 parte il rispetto di una norma cogente;
      b)   lesivo   dei   diritti   della   famiglia  (art.  29  della
 Costituzione) in quanto,  in  casi  sia  pure  estremi,  consente  ai
 coniugi  di  superare  i limiti temporali previsti dalla normativa in
 tema  di  divorzio,  con  artificiose  precostituzioni  di  apparenti
 separazioni  consensuali,  al  solo  scopo  di  rendere  possibile in
 qualunque  momento  -  trascorsi  appena  tre   anni   dalla   unione
 matrimoniale - di ottenere una pronuncia di risoluzione del vincolo;
   Ritenuto  che  la  prospettata questione di incostituzionalita' non
 sia palesemente infondata e sussistendo  una  evidente  rilevanza  al
 fine  della  decisione  che  il tribunale e' chiamata a prendere, non
 consentendo l'attuale limite normativo l'esame sulla  sussistenza  di
 un requisito essenziale per la pronuncia stessa;