IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n.  859/1998  R.G.Dib.
 pendente  innanzi  a quest'Ufficio nei confronti di Nicolosi Antonino
 nato a Catania l'11 ottobre 1951;
   Premesso:
     che  con  decreto  di  citazione   emesso   dal   g.i.p.   presso
 quest'Ufficio,  a  seguito  di  rituale  e  tempestiva  opposizione a
 decreto penale di condanna Nicolosi Antonino veniva citato a giudizio
 innanzi a questo Pretore;
     che il difensore del predetto imputato ha sollevato eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  legislativo
 contenuto negli artt. 459 e  seg.  c.p.p.,  laddove  non  prevede  la
 nullita'  della  richiesta  di decreto penale di condanna, nonche' la
 nullita'  del  decreto  che  dispone  il  giudizio   a   seguito   di
 opposizione,  cosi'  come  invece  testualmente previsto all'art. 555
 c.p.p., in virtu' della modifica apportata al suddetto articolo dalla
 legge 16 luglio 1997, n. 234;
   Sentito il pubblico ministero;
                             O s s e r v a
   1. - Quanto alla rilevanza.
   La  rilevanza  della   questione   sottesa   dalla   eccezione   di
 illegittimita'   costituzionale  sollevata  appare  evidente,  stante
 l'introduzione del presente giudizio - a  seguito  di  opposizione  a
 decreto penale di condanna - mediante decreto di citazione emesso dal
 g.i.p.  il  12  giugno  1998, pertanto successivamente all'entrata in
 vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234. Infatti, la legge 1997/234
 dispone, all'art. 3 che le modifiche apportate dalla  stessa  non  si
 applicano  a quei procedimenti penali, nei quali alla data di entrata
 in vigore della citata  legge  (9  agosto  1997),  (nei  procedimenti
 pretorili) sia gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio.
   Orbene,  nel  presente  procedimento  il  decreto  di  citazione  a
 giudizio risulta emesso  successivamente  alla  data  di  entrata  in
 vigore della legge piu' volte citata, con conseguente rilevanza della
 sollevata questione;
   2. - Quanto alla non manifesta infondatezza.
   Appare,  inoltre,  altrettanto  evidente  che la legge 1997/234 nel
 disporre la nullita' del decreto di citazione  "se non  e'  preceduto
 dall'invito  a  presentarsi  per  rendere  l'interrogatorio  ai sensi
 dell'art.  373, comma 3" ha  fatto  riferimento  esclusivamente,  per
 quanto  riguarda  il  rito pretorile all'art. 555 c.p.p., senza nulla
 disporre per il decreto che dispone il giudizio emesso dal  g.i.p.  a
 seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
   Non puo' non evidenziarsi che, la mancata estensione della modifica
 anche  al decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito
 di opposizione a decreto penale di  condanna,  viola  i  principi  di
 uguaglianza,  di  difesa  e  del  buon andamento dell'Amministrazione
 della giustizia. Invero, se si considera che la legge 1997/234, oltre
 a rendere possibile la prospettazione all'organo inquirente, da parte
 dell'indagato  degli  elementi  a  propria  discolpa   al   fine   di
 un'archiviazione  del  procedimento  prima dell'esercizio dell'azione
 penale, trova la propria ratio legis    nell'esigenza  deflativa  dei
 procedimenti dibattimentali.
   Ne'  puo'  sottovalutarsi  l'incidenza di tale differente normativa
 sul principio di uguaglianza di cui all'art.  3  della  Costituzione.
 Infatti  puo' accadere che due persone, imputate in distinti processi
 di un reato della stessa specie, ricevano  un  trattamento  distinto,
 secondo che il p.m. scelga, in modo discrezionale ed insindacabile in
 sede  giurisdizionale,  di  esercitare  l'azione  penale seguendo una
 delle due modalita'.
   Qualora,  nei  confronti  della  persona  sottoposta  ad   indagini
 preliminari  il  p.m.  richieda  l'emissione  di  decreto  penale  di
 condanna, costui potra' far valere, diversamente  da  quanto  succede
 nel  giudizio ordinario instaurato con decreto di citazione del p.m.,
 le proprie ragioni solo proponendo opposizione.  Tale  diversita'  di
 trattamento  appare  illogica  ed  irrazionale di fronte a situazioni
 potenzialmente identiche.   Non solo, pertanto,  privando  l'imputato
 nei  cui  confronti e' stato richiesto un decreto penale di condanna,
 della possibilita' di chiarire la propria situazione  processuale  si
 viola  il  diritto  di difesa, ma la stessa pubblica amministrazione,
 lato sensu intesa, subisce un pregiudizio laddove,  procedimenti  che
 avrebbero potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta
 di  archiviazione,  invece hanno come unica alternativa la necessaria
 celebrazione del dibattimento,  con  i  tempi  e  i  costi  che  esso
 comporta.
   Sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono  deve, pertanto,
 ritenersi la rilevanza, e  la  non  manifesta    infondatezza,  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata, in riferimento
 agli articoli 3, 24, 97 della Costituzione.