IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 859/1998 R.G.Dib. pendente innanzi a quest'Ufficio nei confronti di Nicolosi Antonino nato a Catania l'11 ottobre 1951; Premesso: che con decreto di citazione emesso dal g.i.p. presso quest'Ufficio, a seguito di rituale e tempestiva opposizione a decreto penale di condanna Nicolosi Antonino veniva citato a giudizio innanzi a questo Pretore; che il difensore del predetto imputato ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto legislativo contenuto negli artt. 459 e seg. c.p.p., laddove non prevede la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna, nonche' la nullita' del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione, cosi' come invece testualmente previsto all'art. 555 c.p.p., in virtu' della modifica apportata al suddetto articolo dalla legge 16 luglio 1997, n. 234; Sentito il pubblico ministero; O s s e r v a 1. - Quanto alla rilevanza. La rilevanza della questione sottesa dalla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata appare evidente, stante l'introduzione del presente giudizio - a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - mediante decreto di citazione emesso dal g.i.p. il 12 giugno 1998, pertanto successivamente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234. Infatti, la legge 1997/234 dispone, all'art. 3 che le modifiche apportate dalla stessa non si applicano a quei procedimenti penali, nei quali alla data di entrata in vigore della citata legge (9 agosto 1997), (nei procedimenti pretorili) sia gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio. Orbene, nel presente procedimento il decreto di citazione a giudizio risulta emesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge piu' volte citata, con conseguente rilevanza della sollevata questione; 2. - Quanto alla non manifesta infondatezza. Appare, inoltre, altrettanto evidente che la legge 1997/234 nel disporre la nullita' del decreto di citazione "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 373, comma 3" ha fatto riferimento esclusivamente, per quanto riguarda il rito pretorile all'art. 555 c.p.p., senza nulla disporre per il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Non puo' non evidenziarsi che, la mancata estensione della modifica anche al decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, viola i principi di uguaglianza, di difesa e del buon andamento dell'Amministrazione della giustizia. Invero, se si considera che la legge 1997/234, oltre a rendere possibile la prospettazione all'organo inquirente, da parte dell'indagato degli elementi a propria discolpa al fine di un'archiviazione del procedimento prima dell'esercizio dell'azione penale, trova la propria ratio legis nell'esigenza deflativa dei procedimenti dibattimentali. Ne' puo' sottovalutarsi l'incidenza di tale differente normativa sul principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Infatti puo' accadere che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in modo discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalita'. Qualora, nei confronti della persona sottoposta ad indagini preliminari il p.m. richieda l'emissione di decreto penale di condanna, costui potra' far valere, diversamente da quanto succede nel giudizio ordinario instaurato con decreto di citazione del p.m., le proprie ragioni solo proponendo opposizione. Tale diversita' di trattamento appare illogica ed irrazionale di fronte a situazioni potenzialmente identiche. Non solo, pertanto, privando l'imputato nei cui confronti e' stato richiesto un decreto penale di condanna, della possibilita' di chiarire la propria situazione processuale si viola il diritto di difesa, ma la stessa pubblica amministrazione, lato sensu intesa, subisce un pregiudizio laddove, procedimenti che avrebbero potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta di archiviazione, invece hanno come unica alternativa la necessaria celebrazione del dibattimento, con i tempi e i costi che esso comporta. Sulla base delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi la rilevanza, e la non manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 della Costituzione.